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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le visite agli istituti devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e sono rivolte principalmente alla verifica delle condizioni di vita, inclusi i detenuti in isolamento giudiziario.
  • Durante le visite non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza dei detenuti, né trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
  • Il DAP può autorizzare a visitare gli istituti persone diverse da quelle indicate nell'art. 67 L. 354/1975, fissando le modalità, anche in via generale per categorie analoghe.
  • La norma attua l'art. 67 L. 354/1975, che elenca i soggetti abilitati a visitare gli istituti senza autorizzazione specifica, e ne estende la portata tramite autorizzazione amministrativa.
  • Il divieto di discutere il processo con imputati durante le visite tutela il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e la riservatezza processuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 DPR 230/2000 — Visite agli istituti

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.

Commento

L'art. 117 del DPR 230/2000 regola le modalità di svolgimento delle visite agli istituti penitenziari, un istituto che riveste una duplice funzione: da un lato strumento di controllo esterno sulla vita carceraria, a tutela dei diritti dei detenuti; dall'altro meccanismo di apertura della realtà penitenziaria verso la società civile, coerente con il principio rieducativo che impone di non isolare totalmente il condannato dal mondo esterno.

Il quadro normativo di riferimento: l'art. 67 L. 354/1975

L'art. 117 reg. attua e integra l'art. 67 della L. 354/1975, che elenca le categorie di soggetti abilitati a visitare gli istituti senza necessità di autorizzazione specifica. Si tratta di un elenco ampio che comprende: i membri del Parlamento e del Parlamento europeo, i consiglieri regionali, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, i garanti regionali e comunali, i giudici della Corte costituzionale, i magistrati, i ministri di culto, i rappresentanti delle associazioni di volontariato autorizzate. Queste categorie esercitano il diritto di visita in forza di una prerogativa istituzionale: la loro presenza negli istituti è garanzia di trasparenza e controllo democratico sul sistema penitenziario.

L'art. 117 reg. si occupa delle modalità con cui queste visite si svolgono, stabilendo regole di comportamento che valgono sia per i visitatori abilitati ex lege sia per quelli autorizzati dal DAP ai sensi del comma 2.

Il rispetto della personalità dei detenuti come criterio ordinatore

Il comma 1 stabilisce che le visite «devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati». Questa previsione non è una formula retorica: riflette la tensione strutturale tra la funzione di controllo della visita — che implica osservazione delle condizioni di vita — e la dignità del detenuto, che non può essere esposta a ispezioni umilianti o trattato come oggetto di curiosità.

Il principio si ricollega all'art. 3 Cost. (dignità della persona) e all'art. 27, co. 3, Cost. (funzione rieducativa): un trattamento che esponga il detenuto all'umiliazione pubblica durante le visite sarebbe in contrasto con entrambi. In termini pratici, il rispetto della personalità significa che le visite devono avvenire in modo discreto, che le conversazioni con i detenuti — se previste — devono svolgersi in un contesto di riservatezza, e che i visitatori non possono comportarsi come ispettori di un museo umano.

La finalità della verifica delle condizioni di vita e l'inclusione dei detenuti in isolamento

Il comma 1 specifica che le visite sono «rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita» dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario. Il riferimento esplicito ai detenuti in isolamento è di grande importanza: l'isolamento giudiziario è una misura restrittiva applicata su disposizione dell'autorità giudiziaria durante la fase delle indagini, che limita ulteriormente i contatti del detenuto con il mondo esterno rispetto alla già severa vita carceraria ordinaria. Il rischio che in regime di isolamento si verifichino abusi o che le condizioni di vita degradino senza che nessuno possa rilevarlo è più elevato.

Il legislatore ha voluto assicurare che anche i detenuti in questa condizione di massima limitazione siano accessibili ai visitatori istituzionali, precludendo all'amministrazione la possibilità di «schermare» le sezioni di isolamento dalle visite di controllo. Questa scelta è coerente con i principi del diritto penitenziario internazionale — in particolare con le Regole penitenziarie europee adottate dal Consiglio d'Europa — che impongono il controllo esterno indipendente su tutti i luoghi di detenzione.

I divieti durante le visite: osservazioni sulla vita dell'istituto e argomenti processuali

Il comma 1 stabilisce due divieti distinti. Il primo riguarda le osservazioni sulla vita dell'istituto: non è consentito fare tali osservazioni «in presenza di detenuti o internati». Questo divieto mira a evitare che i detenuti siano esposti a valutazioni critiche sull'istituto mentre sono presenti, poiché ciò potrebbe ingenerare tensioni, aspettative infondate o conflitti con il personale. Le valutazioni dei visitatori devono essere espresse in sede appropriata (relazioni ufficiali, comunicazioni al DAP o all'autorità politica), non in modo informale e improvvisato di fronte ai detenuti.

Il secondo divieto è di natura processuale: è vietato trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso durante le visite. Questo divieto protegge la correttezza del procedimento penale: un parlamentare o un consigliere regionale che, durante una visita informale, discuta con un imputato le strategie difensive o il contenuto delle accuse, potrebbe interferire con il corso della giustizia o con i diritti della controparte. Il divieto è espressione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e della riservatezza delle comunicazioni processuali.

L'ampliamento della platea dei visitatori tramite autorizzazione del DAP

Il comma 2 attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il potere di autorizzare persone diverse da quelle abilitate ex lege dall'art. 67 L. 354/1975 ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Il DAP può anche rilasciare autorizzazioni «in via generale» per categorie di persone analoghe a quelle previste dall'art. 67.

Questo meccanismo consente di aprire gli istituti a soggetti che, pur non avendo una prerogativa istituzionale, svolgono funzioni di rilevanza pubblica o sociale: giornalisti accreditati, ricercatori universitari, operatori di enti di volontariato non ancora riconosciuti, delegazioni straniere in visita di studio. L'autorizzazione del DAP garantisce il controllo su chi entra negli istituti, senza irrigidire eccessivamente l'accesso a soggetti che possono portare un contributo concreto alla vita penitenziaria o alla sua conoscenza pubblica.

Le autorizzazioni «in via generale per categorie» sono particolarmente utili per le collaborazioni stabili tra istituti e università o organizzazioni del terzo settore: anziché richiedere un'autorizzazione individuale per ogni ricercatore o operatore, il DAP può autorizzare l'accesso all'intera categoria, riservandosi di revocarla in caso di abusi.

Profili costituzionali: trasparenza, controllo democratico e tutela della dignità

L'istituto delle visite agli istituti penitenziari trova il proprio fondamento costituzionale in un insieme di principi convergenti. L'art. 3 Cost. esige il rispetto della dignità di ogni persona, anche di chi si trovi privato della libertà: le visite, se ben condotte, sono uno strumento di tutela della dignità perché espongono le condizioni di vita dei detenuti al controllo esterno, scoraggiando abusi. L'art. 27, co. 3, Cost. richiederebbe una pena che tende alla rieducazione: un sistema penitenziario opaco, sottratto alla visione pubblica, è più esposto al rischio di derive afflittive in contrasto con questa funzione. L'art. 13 Cost., nel tutelare la libertà personale, impone che ogni sua limitazione sia soggetta a garanzie: le visite dei magistrati e dei parlamentari sono una di queste garanzie, una verifica democratica «sul campo» dell'effettività delle tutele previste dalla legge.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi ha diritto di visitare un istituto penitenziario senza autorizzazione?

I soggetti indicati nell'art. 67 L. 354/1975: parlamentari, consiglieri regionali, garanti dei diritti delle persone detenute (nazionale, regionali, comunali), magistrati, ministri di culto e altri soggetti istituzionali. Per tutti gli altri, è necessaria l'autorizzazione del DAP ai sensi dell'art. 117, comma 2, DPR 230/2000.

I detenuti in isolamento giudiziario possono essere visitati?

Sì. L'art. 117, comma 1, DPR 230/2000 stabilisce espressamente che le visite sono rivolte alla verifica delle condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario. La direzione non può escluderli dalla visita in ragione del regime di isolamento.

Un parlamentare può parlare con un imputato del suo processo durante una visita?

No. L'art. 117, comma 1, DPR 230/2000 vieta espressamente di trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso durante le visite. Il divieto è a tutela della correttezza del procedimento penale e del principio del giusto processo.

Un giornalista può visitare un istituto penitenziario?

Solo se autorizzato dal DAP ai sensi dell'art. 117, comma 2, DPR 230/2000. I giornalisti non sono inclusi nell'elenco dell'art. 67 L. 354/1975 e non hanno quindi un diritto di accesso autonomo. Il DAP può autorizzarli singolarmente o per categorie, fissando le modalità.

Cosa si intende per 'rispetto della personalità' durante le visite?

Il principio impone che le visite si svolgano in modo discreto e non umiliante per i detenuti. Le osservazioni critiche sulla vita dell'istituto non possono essere espresse in loro presenza. I detenuti non possono essere trattati come oggetto di ispezione, e le eventuali interviste devono avvenire con il loro consenso e in un contesto di riservatezza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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