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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le somme dovute alla Cassa delle ammende da soggetti privati devono essere versate ai concessionari del servizio delle riscossioni con codice tributo «1AET», che le riversano alle tesorerie provinciali e quindi alla tesoreria centrale.
  • Le somme dovute dagli istituti penitenziari sono versate direttamente alle tesorerie provinciali dello Stato, senza passare per i concessionari della riscossione.
  • Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti comunicano tempestivamente alla Cassa delle ammende l'avvenuto versamento con lettera esplicativa della causale.
  • I proventi delle manifatture carcerarie, introitati nel bilancio dello Stato, sono riassegnati al Ministero della giustizia e versati alla Cassa delle ammende nella misura prevista dalla legge.
  • La Cassa depositi e prestiti liquida semestralmente gli interessi sulle somme depositate e ha obbligo di trasmissione semestrale degli estratti-conto alla Cassa delle ammende.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 DPR 230/2000 — Versamenti delle somme

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET". I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti – gestione principale" a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.

2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.

3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 , all'apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.

5. Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

6. La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente. 5

Commento

L'art. 126 del DPR 230/2000 disciplina le modalità di versamento delle somme alla Cassa delle ammende, ente di diritto pubblico istituito dalla L. 354/1975 che gestisce i fondi destinati al sostegno economico dei detenuti e delle loro famiglie, al finanziamento di attività trattamentali e al reinserimento sociale. La norma ha carattere spiccatamente tecnico-finanziario e si colloca all'interno del Titolo IV del regolamento, dedicato alla Cassa delle ammende, dando esecuzione all'art. 4 L. 354/1975 e alle disposizioni di bilancio che regolano i flussi finanziari dell'istituzione.

Il collegamento con i principi costituzionali è mediato ma presente: la Cassa delle ammende è uno strumento di attuazione dell'art. 27, comma 3, Cost. nella misura in cui finanzia attività di reinserimento e sussidi alle famiglie dei detenuti; la corretta gestione dei flussi finanziari che la alimentano è condizione necessaria per il suo funzionamento efficace. L'art. 3 Cost. (uguaglianza sostanziale) trova riscontro nel fatto che la Cassa, redistribuendo risorse, contribuisce a ridurre le disuguaglianze tra i detenuti e le loro famiglie.

Il canale ordinario di versamento: i concessionari della riscossione

Il comma 1 stabilisce la regola generale per i versamenti alla Cassa delle ammende provenienti da soggetti diversi dagli istituti penitenziari (in pratica, i versamenti disposti dall'autorità giudiziaria a titolo di sanzione pecuniaria o di oblazione): le somme devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni, imputate al codice tributo «1AET». I concessionari le riversano alle tesorerie provinciali dello Stato, che le accreditano alla tesoreria centrale sul conto corrente speciale intestato alla «Cassa depositi e prestiti — gestione principale» a favore della Cassa delle ammende. Le tesorerie provinciali rilasciano quietanza di entrata.

Questo meccanismo si inserisce nel sistema di tesoreria unica dello Stato, nel quale tutti i fondi pubblici transitano per la tesoreria centrale gestita dalla Banca d'Italia. Il conto corrente speciale intestato alla Cassa depositi e prestiti è lo strumento tecnico che separa i fondi della Cassa delle ammende dal bilancio ordinario dello Stato, garantendone la destinazione vincolata.

Il canale speciale per gli istituti penitenziari

Il comma 2 prevede un percorso semplificato per i versamenti dovuti dagli istituti di prevenzione e di pena: questi versano direttamente alle tesorerie provinciali dello Stato, senza l'intermediazione dei concessionari della riscossione, a mezzo di distinta di versamento. Le tesorerie provinciali provvedono all'accreditamento alla tesoreria centrale con le stesse modalità previste dal comma 1 e rilasciano quietanza di entrata. La semplificazione è giustificata dal fatto che gli istituti penitenziari sono essi stessi enti pubblici, che operano già all'interno del sistema contabile della pubblica amministrazione.

L'obbligo di comunicazione alla Cassa delle ammende

Il comma 3 pone a carico degli uffici giudiziari e delle direzioni degli istituti l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Cassa delle ammende l'avvenuto versamento, corredando la comunicazione di una lettera esplicativa della causale di ciascun versamento. Questa previsione risponde a un'esigenza di trasparenza e di tracciabilità contabile: la Cassa delle ammende, per gestire correttamente le proprie risorse, deve sapere da dove provengono i fondi ricevuti, a quale titolo e in relazione a quale procedimento o istituto. La «causale» non è dunque una formalità burocratica, ma un elemento informativo essenziale per la gestione del patrimonio dell'ente.

I proventi delle manifatture carcerarie

Il comma 4 disciplina una fonte di finanziamento specifica della Cassa delle ammende: i proventi delle manifatture carcerarie (ossia i ricavi delle attività produttive svolte dai detenuti negli istituti). Questi proventi vengono inizialmente introitati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, poi riassegnati all'unità previsionale di base del Ministero della giustizia con le modalità previste dal DPR 469/1999 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riassegnazione delle entrate), e infine versati al bilancio della Cassa delle ammende nella misura stabilita dalle disposizioni legislative.

Il lavoro penitenziario, disciplinato dagli artt. 20-22 L. 354/1975 e dagli artt. 47-56 del presente regolamento, svolge non solo una funzione rieducativa (come espressamente riconosciuto dall'art. 27, comma 3, Cost.) ma anche una funzione economica: contribuisce al finanziamento della Cassa delle ammende, che a sua volta sostiene il reinserimento dei detenuti. Si tratta di un circuito virtuoso che connette il lavoro intramurale alla finalità rieducativa della pena.

La gestione finanziaria da parte della Cassa depositi e prestiti

I commi 5 e 6 disciplinano i rapporti tra la Cassa delle ammende e la Cassa depositi e prestiti, che gestisce materialmente il conto corrente speciale su cui confluiscono i fondi. Il comma 5 prevede che le somme versate diventino fruttifere e che gli interessi siano liquidati dalla Cassa depositi e prestiti semestralmente (il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno), con accredito sul conto corrente. Il comma 6 impone alla Cassa depositi e prestiti di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende l'estratto del conto corrente e le comunicazioni sulle operazioni effettuate direttamente, garantendo la trasparenza e la verificabilità della gestione finanziaria.

La previsione di interessi sulle somme depositate è rilevante sul piano funzionale: la Cassa delle ammende non è un mero ente di raccolta e redistribuzione, ma un soggetto che gestisce un patrimonio nel tempo. La fruttuosità delle somme e la rendicontazione semestrale garantiscono che il patrimonio della Cassa sia valorizzato e che la sua gestione sia sottoposta a un controllo periodico.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è la Cassa delle ammende e a cosa servono i fondi versati?

La Cassa delle ammende è un ente pubblico istituito dalla L. 354/1975 che raccoglie e gestisce fondi destinati al sostegno economico dei detenuti e delle loro famiglie, al finanziamento di attività trattamentali negli istituti penitenziari e al reinserimento sociale dei condannati.

Come vengono versate le somme alla Cassa delle ammende da parte dei privati?

Tramite i concessionari del servizio delle riscossioni, con il codice tributo 'lAET'. I concessionari riversano le somme alle tesorerie provinciali, che le accreditano alla tesoreria centrale sul conto corrente speciale della Cassa depositi e prestiti a favore della Cassa delle ammende.

I proventi del lavoro carcerario confluiscono alla Cassa delle ammende?

Sì. I proventi delle manifatture carcerarie vengono introitati nel bilancio dello Stato, riassegnati al Ministero della giustizia e poi versati alla Cassa delle ammende nella misura prevista dalla legge, contribuendo al finanziamento delle attività di reinserimento.

Le somme depositate alla Cassa delle ammende producono interessi?

Sì. Ai sensi dell'art. 126, comma 5, DPR 230/2000, le somme depositate diventano fruttifere. Gli interessi sono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti semestralmente (il 30 giugno e il 31 dicembre) e accreditati sul conto corrente speciale.

Quale norma della L. 354/1975 attua l'art. 126 del regolamento?

L'art. 126 DPR 230/2000 attua l'art. 4 L. 354/1975, che istituisce la Cassa delle ammende e ne definisce la natura, le fonti di finanziamento e le finalità. Il regolamento disciplina nel dettaglio le procedure contabili e i flussi finanziari.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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