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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'amministrazione penitenziaria organizza le strutture destinate agli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche.
  • La cura delle infermità e il reinserimento sociale degli internati sono perseguiti anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con i servizi psichiatrici territoriali pubblici.
  • Le convenzioni consentono di integrare le risorse dell'amministrazione penitenziaria con le competenze specialistiche del Servizio sanitario nazionale.
  • La norma attua l'art. 11 L. 354/1975 sulla tutela della salute e l'art. 65 L. 354/1975 sulle misure di sicurezza, in connessione con il passaggio agli OPG poi alle REMS.
  • Il fondamento costituzionale è nell'art. 32 Cost. (salute come diritto fondamentale) e nell'art. 27 co. 3 Cost. (funzione rieducativa della pena).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 DPR 230/2000 — Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari , organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.

Commento

L'art. 113 del DPR 230/2000 si inserisce in uno dei capitoli più delicati del sistema penitenziario: il trattamento psichiatrico degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). La norma affida all'amministrazione penitenziaria il compito di organizzare le strutture di accoglienza per questi soggetti — autori di reato privi di imputabilità o con imputabilità diminuita — facendo riferimento sia alle più avanzate acquisizioni terapeutiche sia a protocolli di collaborazione con i servizi psichiatrici territoriali del Servizio sanitario nazionale. Essa attua l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela della salute, e l'art. 65, che disciplina il regime degli internati sottoposti a misure di sicurezza.

Il contesto storico: dagli OPG alle REMS

La disposizione in commento deve essere letta nel contesto della profonda trasformazione che ha investito il sistema degli OPG nel primo quindicennio del 2000. Istituiti nell'Ottocento come istituti ibridi tra carcere e manicomio, gli ospedali psichiatrici giudiziari erano stati a lungo al centro di critiche aspre da parte della comunità scientifica, delle associazioni per i diritti dei detenuti e della magistratura di sorveglianza, per le condizioni di vita degradanti e l'approccio meramente custodialistico.

Con la legge 9 maggio 2012, n. 57, e il successivo decreto di attuazione, il legislatore ha disposto la chiusura definitiva degli OPG e il loro graduale superamento in favore delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture di dimensione ridotta, gestite dal Servizio sanitario nazionale, con un approccio terapeutico e riabilitativo prevalente su quello detentivo. La transizione si è completata nel 2017. Pur riferendosi formalmente agli OPG, l'art. 113 DPR 230/2000 ha fornito la base normativa per sperimentare i protocolli di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale che hanno anticipato e preparato questo passaggio epocale.

Il diritto alla salute degli internati e l'art. 32 Cost.

Gli internati negli OPG — oggi nelle REMS — sono soggetti che l'ordinamento ha privato della libertà non perché imputabili di un reato, ma perché socialmente pericolosi e affetti da un disturbo mentale. La loro condizione è particolarmente delicata dal punto di vista dei diritti fondamentali: da un lato non possono beneficiare delle garanzie processuali dell'imputato, dall'altro necessitano di cure specialistiche che il sistema penitenziario ordinario non è strutturato per fornire.

L'art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Questo diritto non conosce sospensioni in ragione della privazione della libertà: l'internato ha diritto a cure psichiatriche adeguate, continua e aggiornata alla luce delle più avanzate acquisizioni terapeutiche, esattamente come qualsiasi altro paziente. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che la privazione della libertà non può tradursi in una compressione del diritto alla salute oltre quanto strettamente necessario.

Le convenzioni con i servizi psichiatrici territoriali

Il cuore dell'art. 113 è il meccanismo delle convenzioni con i servizi psichiatrici territoriali pubblici. Queste convenzioni consentono all'amministrazione penitenziaria di integrare le proprie risorse interne — spesso insufficienti in termini di specializzazione e numerosità del personale psichiatrico — con le competenze e le strutture del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di uno strumento di collaborazione inter-istituzionale che anticipa la logica del sistema delle REMS, dove la sanità pubblica ha assunto la piena responsabilità del trattamento terapeutico degli internati.

I protocolli di trattamento psichiatrico stipulati in base a queste convenzioni devono essere elaborati «nel rispetto della normativa vigente», locuzione che implica il rispetto dei principi della psichiatria moderna (consenso informato del paziente, approccio terapeutico non coercitivo ove possibile, continuità delle cure) e delle norme del Servizio sanitario nazionale applicabili ai pazienti psichiatrici in regime ordinario. Non è consentito applicare agli internati trattamenti psichiatrici che non sarebbero ammissibili per i pazienti liberi.

Il reinserimento sociale come obiettivo primario

L'art. 113 non si limita alla cura delle infermità: esso indica espressamente anche il «reinserimento sociale» come obiettivo da perseguire attraverso l'organizzazione delle strutture e i protocolli terapeutici. Questo elemento riflette la concezione moderna del trattamento psichiatrico forense come processo non solo curativo ma anche riabilitativo, orientato al graduale recupero delle capacità relazionali e autonome del soggetto e al suo ritorno nella comunità.

Il collegamento con l'art. 27, terzo comma, Cost. è evidente: anche per gli internati — benché non puniti in senso tecnico ma solo «sorvegliati» con misure di sicurezza — l'ordinamento persegue il reinserimento sociale come meta del trattamento. Le convenzioni con il Servizio sanitario nazionale sono lo strumento attraverso cui questo obiettivo viene perseguito in modo sistematico, integrando le competenze dell'istituzione penitenziaria con quelle sanitarie.

Il sistema delle REMS e l'eredità dell'art. 113

Con la chiusura degli OPG e il trasferimento delle competenze alle REMS, l'art. 113 DPR 230/2000 ha perso buona parte del suo rilievo applicativo diretto, poiché le REMS sono strutture interamente gestite dal Servizio sanitario nazionale, senza la partecipazione dell'amministrazione penitenziaria nella gestione ordinaria. Tuttavia, la norma mantiene un valore sistematico: essa documenta la transizione culturale e giuridica che ha portato a riconoscere la preminenza delle esigenze terapeutiche su quelle custodiali nel trattamento degli autori di reato non imputabili, e costituisce la base normativa su cui si è fondata la sperimentazione di modelli collaborativi poi consolidati nel sistema delle REMS.

Permangono inoltre situazioni in cui l'art. 113 mantiene rilievo pratico: i soggetti internati in istituti penitenziari ordinari per infermità sopravvenuta durante l'esecuzione (art. 148 c.p.), per i quali è necessario attivare protocolli di collaborazione con il servizio psichiatrico territoriale per garantire la continuità delle cure.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono le convenzioni previste dall'art. 113 DPR 230/2000?

Sono accordi tra l'amministrazione penitenziaria e i servizi psichiatrici territoriali pubblici che consentono di integrare le risorse interne degli istituti con le competenze specialistiche del Servizio sanitario nazionale per il trattamento psichiatrico degli internati.

Gli OPG esistono ancora?

No. Con la legge 9 maggio 2012, n. 57, gli OPG sono stati definitivamente chiusi e sostituiti dalle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture di piccola dimensione gestite dal Servizio sanitario nazionale con approccio terapeutico.

Il trattamento psichiatrico forense può essere imposto contro la volontà dell'internato?

In linea di principio, anche i pazienti psichiatrici forensi hanno diritto al consenso informato. Solo in caso di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) nelle condizioni di legge è possibile prescindere dal consenso. I protocolli delle REMS seguono le regole generali della psichiatria territoriale.

Quale norma della L. 354/1975 attua l'art. 113 DPR 230/2000?

L'art. 113 attua principalmente l'art. 11 L. 354/1975 sulla tutela della salute e l'art. 65, che disciplina il regime degli internati sottoposti a misure di sicurezza detentive.

Cosa succede a un detenuto che manifesta una grave infermità psichiatrica durante l'esecuzione della pena?

L'art. 148 del codice penale prevede il differimento dell'esecuzione. L'art. 113 DPR 230/2000 fornisce la base normativa per attivare protocolli con il servizio psichiatrico territoriale per garantire la continuità delle cure al detenuto che manifesta disturbi psichici durante la detenzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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