- I dispositivi dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che incidono sulla pena in esecuzione vengono trasmessi dalla cancelleria — anche con mezzi telematici — alla direzione dell'istituto (se il soggetto è detenuto), al pubblico ministero e al centro di servizio sociale.
- La trasmissione deve avvenire dopo l'annotazione dei dati identificativi della sentenza di condanna, dell'organo del PM competente all'esecuzione e del numero di registro della procedura esecutiva.
- In caso di ricorso per cassazione contro i provvedimenti della magistratura di sorveglianza, il cancelliere della Corte comunica il dispositivo entro tre giorni al cancelliere del tribunale di sorveglianza che aveva pronunciato il provvedimento impugnato.
- La norma attua gli artt. 71 e 72 L. 354/1975 in materia di competenza e procedure della magistratura di sorveglianza, garantendo la circolazione delle informazioni necessarie per l'esecuzione effettiva dei provvedimenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 107 DPR 230/2000 — Comunicazioni all’organo dell’esecuzione
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, . . . se l'interessato è detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva. 4
2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 107 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) 2018/858
- Art. 107 Cod. Amb. — Scarichi in reti fognarie
- Art. 107 D.Lgs. 159/2011 — Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
- Art. 107 D.Lgs. 209/2005 — (Ambito di applicazione)
- Art. 107 D.Lgs. 42/2004 — Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
- Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione
Commento
L'articolo 107 del DPR 230/2000 disciplina il flusso di comunicazioni che deve seguire i provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Apparentemente tecnico, questo articolo è in realtà di importanza pratica fondamentale: un provvedimento che concede, ad esempio, una misura alternativa alla detenzione o la liberazione anticipata non produce effetti immediati finché non viene correttamente comunicato agli organi che devono darvi esecuzione.
Il fondamento nella legge penitenziaria: artt. 71 e 72 L. 354/1975
L'art. 71 L. 354/1975 disciplina la composizione e le funzioni dei tribunali di sorveglianza; l'art. 72 O.P. attribuisce competenze specifiche alla magistratura di sorveglianza in materia di misure alternative, liberazione anticipata e altri istituti dell'esecuzione penale. Questi articoli costituiscono il fondamento della cognizione della magistratura di sorveglianza; l'art. 107 DPR 230/2000 si occupa invece della fase successiva: come i provvedimenti adottati vengono portati a conoscenza degli organi che devono darvi attuazione.
La norma si inserisce nella più ampia categoria delle comunicazioni tra uffici giudiziari nell'esecuzione penale, materia disciplinata anche dall'art. 659 c.p.p. (esecuzione delle pene detentive) e dalle relative norme di attuazione. L'art. 107 DPR 230/2000 si concentra specificamente sui provvedimenti della magistratura di sorveglianza, che hanno una natura ibrida — a metà tra giurisdizionale e amministrativa — che richiede un sistema di comunicazione adeguato.
I destinatari della comunicazione e il contenuto
Il primo comma individua i destinatari del dispositivo del provvedimento della magistratura di sorveglianza che «comunque incide sulla pena in esecuzione». L'espressione è ampia e comprende una vasta gamma di provvedimenti: la concessione o la revoca di una misura alternativa alla detenzione, la liberazione anticipata, i permessi premio, le modifiche delle modalità esecutive della pena, i provvedimenti su reclami che abbiano contenuto satisfattivo.
I destinatari sono:
Le annotazioni obbligatorie: dati identificativi e registro
Prima di trasmettere il dispositivo, la cancelleria deve procedere all'annotazione di elementi identificativi precisi: i dati della sentenza o delle sentenze di condanna (o, in caso di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari a identificare il provvedimento di riunificazione), l'organo del PM competente all'esecuzione e il numero di registro della procedura esecutiva.
Queste annotazioni non sono formalismo burocratico: servono a «agganciare» il provvedimento della magistratura di sorveglianza alla sua base giuridica (la sentenza di condanna) e al fascicolo esecutivo in cui si inserisce. Senza questi riferimenti, la direzione dell'istituto o il PM non potrebbero raccordare il provvedimento ricevuto con la posizione giuridica del condannato, con il rischio di errori nell'esecuzione.
La trasmissione telematica e la sua valenza
La norma prevede espressamente la possibilità di trasmissione «anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza». Questa precisazione riflette la progressiva digitalizzazione del processo esecutivo, già avviata prima dell'entrata in vigore del DPR 230/2000 e poi accelerata dalla riforma del processo penale telematico. La condizione posta è che i mezzi telematici garantiscano autenticità (il documento trasmesso è quello firmato dall'organo giudiziario) e sicurezza (non vi sono rischi di accesso non autorizzato o alterazione). La norma non impone un mezzo specifico, rimettendo all'evoluzione tecnologica la definizione degli strumenti idonei.
Il caso del ricorso per cassazione
Il secondo comma disciplina la situazione in cui contro il provvedimento della magistratura di sorveglianza sia stato proposto ricorso per cassazione. In questa ipotesi, il flusso comunicativo ha una struttura a cascata: il cancelliere della Corte di cassazione comunica il dispositivo della decisione entro tre giorni al cancelliere del tribunale di sorveglianza che aveva pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo provvede poi alla comunicazione agli stessi destinatari indicati nel primo comma.
Il termine di tre giorni è indicativo della urgenza con cui deve avvenire la comunicazione: se la Cassazione ha confermato o modificato un provvedimento che incide sulla libertà del condannato, ogni ritardo nella trasmissione si traduce direttamente in un'esecuzione non conforme alla pronuncia giurisdizionale.
Le implicazioni pratiche: l'effettività dei provvedimenti
L'articolo 107 DPR 230/2000 garantisce l'effettività dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Un provvedimento — anche perfettamente legittimo nel merito — che non venga comunicato nei tempi e nei modi corretti agli organi competenti all'esecuzione rimane lettera morta. La norma tutela così non solo il condannato (che ha diritto a che un provvedimento a lui favorevole produca effetti tempestivi) ma anche l'ordinamento nel suo complesso (l'autorità dei provvedimenti giurisdizionali si misura anche nella loro effettiva esecuzione). Il diritto alla libertà personale garantito dall'art. 13 Cost. sarebbe svuotato se la burocrazia delle comunicazioni potesse ritardare indefinitamente l'esecuzione di un provvedimento di scarcerazione o di concessione di una misura alternativa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa deve comunicare la cancelleria dopo un provvedimento del tribunale di sorveglianza?
Il dispositivo del provvedimento deve essere trasmesso alla direzione dell'istituto (se il soggetto è detenuto), al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati identificativi della sentenza, l'organo del PM competente e il numero di registro della procedura esecutiva (art. 107 co. 1 DPR 230/2000).
In quanto tempo deve essere comunicata la decisione della Cassazione su un provvedimento della magistratura di sorveglianza?
Il cancelliere della Corte di cassazione deve comunicare il dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato entro tre giorni dalla decisione (art. 107 co. 2 DPR 230/2000). Il tribunale di sorveglianza provvede poi alla comunicazione verso la direzione e il PM.
La comunicazione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza può avvenire per via elettronica?
Sì. L'art. 107 co. 1 DPR 230/2000 prevede espressamente che la trasmissione possa avvenire anche con mezzi telematici, purché essi garantiscano l'autenticità e la sicurezza del documento trasmesso.
Cosa succede se la cancelleria ritarda nella comunicazione di un provvedimento favorevole al detenuto?
Il ritardo è illegittimo e può produrre conseguenze gravi: il detenuto rimane in custodia oltre il termine previsto o non ottiene tempestivamente i benefici concessi. Il difensore può sollecitare la cancelleria e, nei casi di ritardo significativo, investire della questione il magistrato di sorveglianza o il dirigente dell'ufficio giudiziario.
L'art. 107 si applica anche ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza monocratico?
La formulazione dell'art. 107 co. 1 parla genericamente di 'magistratura di sorveglianza', espressione che comprende sia il magistrato di sorveglianza monocratico sia il tribunale di sorveglianza collegiale. La disciplina si applica quindi a tutti i provvedimenti — anche monocratici — che incidono sulla pena in esecuzione.
Vedi anche