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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Al condannato in semilibertà e all'internato che ottengono una licenza viene consegnata dalla direzione parte del peculio disponibile, proporzionata alle esigenze del periodo di licenza.
  • Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui trascorrere la licenza si applica il comma 9 dell'art. 89 del regolamento.
  • La licenza rappresenta il momento in cui il condannato sperimenta, in modo controllato, il rientro temporaneo nella vita libera, in funzione del progressivo reinserimento sociale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 DPR 230/2000 — Licenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.

3. Il soggetto

Commento

L'articolo 102 del DPR 230/2000 disciplina le modalità operative con cui si gestisce la fase immediatamente precedente all'inizio di una licenza, in termini di dotazione economica da mettere a disposizione del condannato o dell'internato. La norma attua le disposizioni della L. 354/1975 in materia di semilibertà e misure di sicurezza, in particolare l'art. 48 L. 354/1975 (semilibertà) e gli articoli che regolano la posizione degli internati, per i quali la licenza è prevista come strumento di graduale inserimento nella vita sociale.

Il contesto normativo: la licenza nella semilibertà e per gli internati

La licenza è un istituto che consente al condannato ammesso al regime di semilibertà, e all'internato in ogni caso, di trascorrere un determinato periodo fuori dall'istituto. Si distingue dal permesso premio (artt. 64-65 del regolamento, che attuano l'art. 30-ter L. 354/1975) perché non è una misura premiale discrezionale rivolta a tutti i condannati, ma è correlata a specifici regimi di esecuzione della pena: la semilibertà per i condannati e la condizione di internato per i sottoposti a misure di sicurezza detentive.

La funzione della licenza è quella di consentire una sperimentazione graduale e monitorata della vita libera: il soggetto torna nella realtà esterna, mantiene e consolida le relazioni familiari e sociali, verifica la propria capacità di muoversi autonomamente fuori dal contesto istituzionale. Tutto questo si inserisce nella logica rieducativa dell'art. 27 co. 3 Cost.: la pena non è puramente afflittiva, ma deve preparare il condannato al reinserimento.

La dotazione economica: il peculio disponibile

Il comma 1 dell'art. 102 stabilisce che alla persona cui viene concessa la licenza — sia essa condannato in semilibertà o internato — viene consegnata dalla direzione parte del peculio disponibile, in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza. Il peculio è la somma di denaro custodita dall'amministrazione penitenziaria per conto del detenuto: comprende i risparmi del lavoro penitenziario, i sussidi ricevuti, le somme inviate dai familiari, al netto dei prelievi obbligatori previsti dall'art. 24 L. 354/1975.

La consegna di «parte» del peculio disponibile, e non dell'intero importo, riflette due esigenze. Da un lato, si vuole che il condannato disponga del denaro necessario a sostenere le spese durante la licenza (alloggio, vitto, trasporti, acquisti essenziali). Dall'altro, si tutela la funzione del peculio come strumento di risparmio e di garanzia per il reinserimento definitivo: non si consegna tutto per evitare che la risorsa venga dilapidata prima della fine della pena.

La proporzionalità alla durata e alle esigenze della licenza è valutata dalla direzione, che conosce le condizioni economiche e familiari del soggetto. Non esiste un importo fisso: la determinazione è discrezionale ma non arbitraria, dovendo rispondere alle concrete necessità del periodo.

Le spese di viaggio: il richiamo all'art. 89 co. 9

Il comma 2 dell'art. 102 rinvia al comma 9 dell'art. 89 del regolamento per la disciplina delle spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi. L'art. 89 riguarda il lavoro all'esterno e la semilibertà; il suo comma 9 stabilisce le modalità di rimborso o anticipazione delle spese di viaggio per il soggetto che deve spostarsi dall'istituto. Il richiamo assicura uniformità di trattamento tra chi si sposta per ragioni di lavoro esterno e chi si sposta per fruire della licenza: in entrambi i casi, l'assenza di risorse per il viaggio non può diventare un ostacolo alla fruizione del beneficio.

Profili pratici e garanzie

La disposizione, sebbene tecnica nella sua formulazione, ha una rilevanza concreta significativa. Un condannato ammesso alla semilibertà che si trovasse sprovvisto di denaro all'inizio della licenza sarebbe de facto impossibilitato a fruirne in modo pieno: non potrebbe spostarsi, alloggiare, sostenere le spese quotidiane. La consegna del peculio è quindi la condizione materiale che rende effettivo il diritto alla licenza, non una semplice formalità amministrativa.

Questo collegamento tra risorse economiche e fruibilità dei benefici penitenziari è coerente con il principio di uguaglianza sostanziale dell'art. 3 Cost.: la possibilità di beneficiare degli istituti rieducativi non deve dipendere dalle condizioni economiche del soggetto, almeno nella misura in cui l'amministrazione può intervenire mettendo a disposizione le risorse già accumulate nel peculio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi consegna il denaro al detenuto prima della licenza?

La direzione dell'istituto, ai sensi del comma 1 dell'art. 102. La somma consegnata è parte del peculio disponibile del detenuto, proporzionata alle esigenze del periodo di licenza.

Il condannato in semilibertà ha diritto a ricevere l'intero peculio prima della licenza?

No. L'art. 102 co. 1 prevede che venga consegnata solo la parte del peculio in relazione alle esigenze da affrontare durante la licenza. Il resto rimane custodito dall'amministrazione.

Come vengono gestite le spese di viaggio per raggiungere il luogo della licenza?

Si applica il comma 9 dell'art. 89 del regolamento, che disciplina le modalità di rimborso o anticipazione delle spese di viaggio per i detenuti che si spostano dall'istituto per motivi connessi all'esecuzione della pena.

La licenza si applica solo ai condannati in semilibertà?

No. L'art. 102 co. 1 prevede espressamente che la disciplina si applichi sia al condannato ammesso al regime di semilibertà sia all'internato in ogni caso. Gli internati sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e possono ottenere licenze come strumento di progressivo reinserimento.

Qual è la funzione della licenza nel sistema penitenziario?

La licenza consente al condannato o all'internato di sperimentare, in modo controllato, il rientro temporaneo nella vita libera. È uno strumento di reinserimento graduale, coerente con la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 co. 3 Cost.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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