Art. 105 DPR 230/2000 – Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate dall'articolo 118 nei limiti del regime proprio della misura.
2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.
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In sintesi
Copia dell'atto relativo all'esecuzione della libertà vigilata viene trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità dell'art. 118 del regolamento.
Il centro di servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati nel corso della libertà vigilata.
Il centro opera nei limiti del regime proprio della misura di sicurezza, rispettando le prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza.
Indice dei contenuti
La libertà vigilata e il ruolo del servizio sociale: un binomio inscindibile
L'articolo 105 del DPR 230/2000 disciplina l'intervento del servizio sociale nell'ambito della libertà vigilata, misura di sicurezza personale non detentiva prevista dagli artt. 228-232 del Codice Penale e disciplinata in chiave di esecuzione dall'art. 47-ter e seguenti della L. 354/1975. La libertà vigilata si applica sia a soggetti che hanno scontato una pena detentiva e vengono poi sottoposti alla misura di sicurezza, sia a soggetti dichiarati socialmente pericolosi cui è direttamente applicata la misura in via accessoria.
Il centro di servizio sociale - oggi denominato Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) a seguito della riorganizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - è il soggetto istituzionale che affianca il magistrato di sorveglianza nell'esecuzione della libertà vigilata. Il rapporto tra magistratura di sorveglianza e servizio sociale è strutturato: il giudice decide, il servizio sociale esegue, monitora e riferisce. L'art. 105 formalizza questa catena operativa.
La trasmissione dell'atto e l'attivazione del servizio sociale
Il comma 1 prevede che copia dell'atto relativo all'esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza venga trasmessa al centro di servizio sociale. Questo adempimento è il momento di avvio operativo della misura: senza la conoscenza formale del provvedimento e delle sue prescrizioni, il servizio sociale non può orientare il proprio intervento in modo conforme alle indicazioni del giudice.
L'art. 105 rinvia espressamente alle modalità previste dall'art. 118 del regolamento, che disciplina in dettaglio le attività del servizio sociale nell'ambito delle misure di sicurezza non detentive. Il rinvio interno garantisce una coerenza sistematica tra le diverse norme del regolamento e assicura che le modalità operative del centro siano uniformi per tutte le misure di sicurezza personali non detentive.
L'intervento del servizio sociale opera «nei limiti del regime proprio della misura»: questa clausola è fondamentale perché impedisce che l'UEPE si sostituisca al magistrato di sorveglianza nell'interpretazione delle prescrizioni o nell'eventuale modifica del contenuto della misura. Il servizio sociale attua, non decide.
Il monitoraggio e il rapporto periodico al magistrato di sorveglianza
Il comma 2 impone al centro di servizio sociale di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati. Questa previsione svolge una funzione di controllo istituzionale essenziale: il magistrato di sorveglianza non può seguire direttamente l'evoluzione della situazione del soggetto in libertà vigilata, e dipende dai report del servizio sociale per avere un quadro aggiornato.
Il carattere «periodico» del rapporto non è quantificato dalla norma, ma viene stabilito in base alle necessità del caso concreto e alle indicazioni del magistrato. In situazioni di complessità - soggetti con dipendenze, persone senza fissa dimora, individui con disturbi mentali - la frequenza dei report può essere elevata. I report del servizio sociale costituiscono la base informativa sulla quale il magistrato fonda le sue decisioni in merito alla revoca, alla modifica o alla proroga della libertà vigilata.
Il raccordo tra l'art. 105 e il sistema della L. 354/1975
L'art. 105 DPR 230/2000 si collega all'art. 47-ter e all'art. 72 della L. 354/1975, che disciplinano rispettivamente la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e le funzioni generali del servizio sociale nell'esecuzione penale. Il quadro di riferimento costituzionale è l'art. 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale anche nelle sue limitazioni, e l'art. 27, comma 3, che impone la funzione rieducativa anche alle misure di sicurezza, in quanto parte del sistema sanzionatorio complessivo.
Il servizio sociale non è dunque solo un controllore: è anche un agente di sostegno e accompagnamento. L'intervento in fase di libertà vigilata mira a favorire il superamento della pericolosità sociale del soggetto - obiettivo dichiarato della misura - attraverso un lavoro di rete con i servizi territoriali, di supporto alla ricerca di occupazione, di mediazione familiare e di orientamento verso le risorse della comunità.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Chi è il soggetto incaricato di seguire il condannato durante la libertà vigilata?
Il centro di servizio sociale (UEPE - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), che riceve copia dell'atto del magistrato di sorveglianza e svolge gli interventi previsti dalla legge. L'UEPE monitora il rispetto delle prescrizioni e riferisce periodicamente al magistrato.
Con quale frequenza il servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza?
L'art. 105, comma 2, DPR 230/2000 prevede rapporti periodici senza specificare la cadenza temporale. La frequenza viene stabilita in base alla complessità del caso e alle indicazioni del magistrato di sorveglianza: può essere mensile, trimestrale o su base diversa.
Il servizio sociale può modificare le prescrizioni della libertà vigilata?
No. L'art. 105 precisa che l'intervento del centro di servizio sociale opera nei limiti del regime proprio della misura. Solo il magistrato di sorveglianza ha il potere di modificare, revocare o prorogare le prescrizioni della libertà vigilata.
Cosa succede se il soggetto in libertà vigilata non rispetta le prescrizioni?
Il servizio sociale segnala la violazione al magistrato di sorveglianza attraverso il rapporto periodico o con comunicazione urgente. Il magistrato può avviare il procedimento per la revoca della misura o per l'aggravamento delle prescrizioni.
Qual è la base legale della libertà vigilata a cui si riferisce l'art. 105 DPR 230/2000?
La libertà vigilata è disciplinata dagli artt. 228-232 del codice penale. La sua esecuzione è regolata dall'art. 72 della L. 354/1975 (competenza del magistrato di sorveglianza) e dagli artt. 105 e 118 del DPR 230/2000. Il quadro costituzionale di riferimento è l'art. 13 Cost. (libertà personale) e l'art. 27, co. 3, Cost. (funzione rieducativa della pena).
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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La libertà vigilata e il ruolo del servizio sociale: un binomio inscindibile
L'articolo 105 del DPR 230/2000 disciplina l'intervento del servizio sociale nell'ambito della libertà vigilata, misura di sicurezza personale non detentiva prevista dagli artt. 228-232 del Codice Penale e disciplinata in chiave di esecuzione dall'art. 47-ter e seguenti della L. 354/1975. La libertà vigilata si applica sia a soggetti che hanno scontato una pena detentiva e vengono poi sottoposti alla misura di sicurezza, sia a soggetti dichiarati socialmente pericolosi cui è direttamente applicata la misura in via accessoria.
Il centro di servizio sociale - oggi denominato Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) a seguito della riorganizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - è il soggetto istituzionale che affianca il magistrato di sorveglianza nell'esecuzione della libertà vigilata. Il rapporto tra magistratura di sorveglianza e servizio sociale è strutturato: il giudice decide, il servizio sociale esegue, monitora e riferisce. L'art. 105 formalizza questa catena operativa.
La trasmissione dell'atto e l'attivazione del servizio sociale
Il comma 1 prevede che copia dell'atto relativo all'esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza venga trasmessa al centro di servizio sociale. Questo adempimento è il momento di avvio operativo della misura: senza la conoscenza formale del provvedimento e delle sue prescrizioni, il servizio sociale non può orientare il proprio intervento in modo conforme alle indicazioni del giudice.
L'art. 105 rinvia espressamente alle modalità previste dall'art. 118 del regolamento, che disciplina in dettaglio le attività del servizio sociale nell'ambito delle misure di sicurezza non detentive. Il rinvio interno garantisce una coerenza sistematica tra le diverse norme del regolamento e assicura che le modalità operative del centro siano uniformi per tutte le misure di sicurezza personali non detentive.
L'intervento del servizio sociale opera «nei limiti del regime proprio della misura»: questa clausola è fondamentale perché impedisce che l'UEPE si sostituisca al magistrato di sorveglianza nell'interpretazione delle prescrizioni o nell'eventuale modifica del contenuto della misura. Il servizio sociale attua, non decide.
Il monitoraggio e il rapporto periodico al magistrato di sorveglianza
Il comma 2 impone al centro di servizio sociale di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati. Questa previsione svolge una funzione di controllo istituzionale essenziale: il magistrato di sorveglianza non può seguire direttamente l'evoluzione della situazione del soggetto in libertà vigilata, e dipende dai report del servizio sociale per avere un quadro aggiornato.
Il carattere «periodico» del rapporto non è quantificato dalla norma, ma viene stabilito in base alle necessità del caso concreto e alle indicazioni del magistrato. In situazioni di complessità - soggetti con dipendenze, persone senza fissa dimora, individui con disturbi mentali - la frequenza dei report può essere elevata. I report del servizio sociale costituiscono la base informativa sulla quale il magistrato fonda le sue decisioni in merito alla revoca, alla modifica o alla proroga della libertà vigilata.
Il raccordo tra l'art. 105 e il sistema della L. 354/1975
L'art. 105 DPR 230/2000 si collega all'art. 47-ter e all'art. 72 della L. 354/1975, che disciplinano rispettivamente la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e le funzioni generali del servizio sociale nell'esecuzione penale. Il quadro di riferimento costituzionale è l'art. 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale anche nelle sue limitazioni, e l'art. 27, comma 3, che impone la funzione rieducativa anche alle misure di sicurezza, in quanto parte del sistema sanzionatorio complessivo.
Il servizio sociale non è dunque solo un controllore: è anche un agente di sostegno e accompagnamento. L'intervento in fase di libertà vigilata mira a favorire il superamento della pericolosità sociale del soggetto - obiettivo dichiarato della misura - attraverso un lavoro di rete con i servizi territoriali, di supporto alla ricerca di occupazione, di mediazione familiare e di orientamento verso le risorse della comunità.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Chi è il soggetto incaricato di seguire il condannato durante la libertà vigilata?
Il centro di servizio sociale (UEPE - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), che riceve copia dell'atto del magistrato di sorveglianza e svolge gli interventi previsti dalla legge. L'UEPE monitora il rispetto delle prescrizioni e riferisce periodicamente al magistrato.
Con quale frequenza il servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza?
L'art. 105, comma 2, DPR 230/2000 prevede rapporti periodici senza specificare la cadenza temporale. La frequenza viene stabilita in base alla complessità del caso e alle indicazioni del magistrato di sorveglianza: può essere mensile, trimestrale o su base diversa.
Il servizio sociale può modificare le prescrizioni della libertà vigilata?
No. L'art. 105 precisa che l'intervento del centro di servizio sociale opera nei limiti del regime proprio della misura. Solo il magistrato di sorveglianza ha il potere di modificare, revocare o prorogare le prescrizioni della libertà vigilata.
Cosa succede se il soggetto in libertà vigilata non rispetta le prescrizioni?
Il servizio sociale segnala la violazione al magistrato di sorveglianza attraverso il rapporto periodico o con comunicazione urgente. Il magistrato può avviare il procedimento per la revoca della misura o per l'aggravamento delle prescrizioni.
Qual è la base legale della libertà vigilata a cui si riferisce l'art. 105 DPR 230/2000?
La libertà vigilata è disciplinata dagli artt. 228-232 del codice penale. La sua esecuzione è regolata dall'art. 72 della L. 354/1975 (competenza del magistrato di sorveglianza) e dagli artt. 105 e 118 del DPR 230/2000. Il quadro costituzionale di riferimento è l'art. 13 Cost. (libertà personale) e l'art. 27, co. 3, Cost. (funzione rieducativa della pena).