Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 115 DPR 230/2000 – Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.

2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3 del primo comma dell'articolo 59 della legge, è realizzata una distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operativi i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge.

3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultano necessari interventi interventi trattamentali particolarmente significativi , possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.

4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositità HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.

5. L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.

6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.

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In sintesi

  • In ogni regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per tipologie detentive, con ricettività sufficiente a soddisfare il principio di territorialità dell'esecuzione penale.
  • La distribuzione dei detenuti ed internati deve rendere operativi i criteri di separazione stabiliti dall'art. 14 della L. 354/1975.
  • Per detenuti di non rilevante pericolosità con particolari esigenze trattamentali possono essere attuati regimi a custodia attenuata in istituti autonomi o sezioni apposite.
  • I detenuti con problematiche di tossicodipendenza, alcooldipendenza, patologie psichiche, fisiche o connesse all'HIV possono essere assegnati a istituti o sezioni con trattamento intensificato.
  • L'idoneità dei programmi di trattamento è verificata con metodi di ricerca valutativa; in uno stesso istituto possono convivere più tipi di trattamento in sezioni distinte.
Indice dei contenuti

L'articolo 115 del DPR 230/2000 disciplina l'architettura della distribuzione dei detenuti e degli internati nelle strutture penitenziarie a livello regionale e nazionale. Non si tratta di una norma meramente organizzativa: la distribuzione dei detenuti è la premessa materiale perché il trattamento penitenziario possa essere effettivo. Un sistema che non differenzi le strutture in base alle caratteristiche della popolazione detenuta non può garantire programmi individualizzati adeguati, e rischia di omologare situazioni che richiedono risposte profondamente diverse.

Il fondamento nella L. 354/1975 e nell'art. 27 Cost.

L'art. 115 del regolamento attua in modo diretto gli artt. 14 e 59 della L. 354/1975. L'art. 14 della legge elenca i criteri di separazione dei detenuti e degli internati: la separazione per sesso, per categoria giuridica (imputati/condannati/internati), per età, per esigenze trattamentali. L'art. 59 individua le categorie di istituti (case mandamentali, case di reclusione, case di arresto, ospedali psichiatrici giudiziari, case di lavoro, colonie agricole). Il regolamento coniuga questi due sistemi: utilizza la tipologia degli istituti per rendere operative le esigenze di separazione e differenziazione.

Il fondamento costituzionale è nell'art. 27, terzo comma, Cost.: la funzione rieducativa della pena presuppone che il trattamento sia adeguato alla persona del condannato, non standardizzato. Una distribuzione differenziata degli istituti è la condizione perché l'individualizzazione del trattamento, prevista dall'art. 13 della L. 354/1975, possa trovare attuazione concreta. Rileva anche l'art. 32 Cost., che tutela la salute: per i detenuti con patologie fisiche, psichiche o di dipendenza, una struttura inadeguata può tradursi in una violazione del diritto alle cure.

Il sistema integrato regionale e il principio di territorialità

Il primo comma prevede che in ciascuna regione sia realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per tipologie detentive, con ricettività complessiva sufficiente a soddisfare il principio di territorialità dell'esecuzione penale. Il principio di territorialità - secondo cui il detenuto dovrebbe scontare la pena in un istituto prossimo alla sua residenza - è uno dei capisaldi del sistema penitenziario italiano, ma nella pratica è spesso compresso dalle esigenze di sicurezza o dalla carenza di posti nelle strutture regionali adeguate.

La norma prevede una clausola di flessibilità («tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale»): le esigenze generali del sistema possono in certi casi prevalere sulla territorialità, ad esempio quando la sicurezza pubblica richiede la collocazione in una struttura specializzata distante dalla residenza del detenuto. Tuttavia, questa clausola non può essere interpretata in modo da svuotare il principio di territorialità, che mantiene una funzione trattamentale essenziale nel mantenimento dei legami familiari e sociali.

La distribuzione secondo i criteri dell'art. 14 della legge

Il secondo comma impone che la distribuzione negli istituti o nelle sezioni renda operativi i criteri del secondo comma dell'art. 14 della L. 354/1975. Questi criteri riguardano la separazione tra categorie giuridiche diverse (imputati/condannati), tra soggetti con diverso profilo criminologico, tra detenuti con diverse esigenze di trattamento. La distribuzione non è dunque neutrale, ma deve riflettere le caratteristiche della popolazione detenuta e le esigenze trattamentali emerse dall'osservazione scientifica della personalità.

I regimi a custodia attenuata

Il terzo comma introduce i regimi a custodia attenuata, che possono essere attuati in istituti autonomi o in sezioni di istituto per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultano necessari interventi trattamentali particolarmente significativi. La custodia attenuata implica un regime di minore restrizione rispetto all'ordinario: minori controlli fisici, maggiore libertà di movimento all'interno dell'istituto, più ampi spazi di socializzazione. Si tratta di un regime pensato per consentire l'esecuzione di programmi terapeutici intensivi (ad esempio per detenuti con dipendenze o disturbi psichici) in un ambiente meno coercitivo.

La norma non definisce in modo tassativo le caratteristiche del regime a custodia attenuata, rimettendo all'amministrazione penitenziaria la concretizzazione attraverso circolari e provvedimenti organizzativi. Questo ha consentito lo sviluppo di esperienze molto diverse tra loro, dai reparti per detenuti madri ai programmi per detenuti con dipendenze.

Il trattamento intensificato per detenuti con problematiche specifiche

Il quarto comma prevede che i detenuti e gli internati con problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza, con rilevanti patologie psichiche o fisiche e con patologie connesse alla sieropositività HIV possano essere assegnati a istituti autonomi o sezioni con regime di trattamento intensificato. Il trattamento intensificato implica la presenza di équipe specializzate (medici, psicologi, operatori delle dipendenze), la disponibilità di programmi terapeutici specifici, e condizioni ambientali adeguate alle esigenze di salute dei detenuti.

La norma sancisce il diritto del detenuto con problematiche di salute a un trattamento adeguato alla sua condizione, in linea con l'art. 32 Cost. Non basta collocare queste persone in una sezione ordinaria con qualche supporto aggiuntivo: la norma prevede una struttura dedicata, con risorse specificamente destinate a questo tipo di trattamento.

La valutazione dell'idoneità dei programmi

Il quinto comma introduce un elemento di qualità del sistema: l'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa. Questa previsione richiama l'esigenza di basare il trattamento penitenziario su evidenze scientifiche, non su schemi tradizionali privi di valutazione critica. La ricerca valutativa consente di misurare l'efficacia degli interventi trattamentali in termini di riduzione della recidiva e di reinserimento sociale, e di orientare le scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria verso i programmi più efficaci.

Il sesto comma riconosce infine la possibilità di attuare, in sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento. Questo consente di creare, all'interno di un singolo istituto, microambienti trattamentali diversificati, senza dover necessariamente costruire istituti monovalenti per ogni tipologia di esigenza.

Casi pratici

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Domande frequenti

Cosa si intende per sistema integrato di istituti a livello regionale?

L'art. 115 prevede che in ogni regione esista un insieme differenziato di strutture per diverse tipologie detentive (custodia ordinaria, attenuata, intensificata), con capacità complessiva sufficiente a garantire il principio di territorialità, cioè a collocare i detenuti in prossimità della loro residenza.

Quali detenuti possono essere ammessi ai regimi a custodia attenuata?

I detenuti di non rilevante pericolosità per i quali risultano necessari interventi trattamentali particolarmente significativi. Il regime a custodia attenuata prevede minori restrizioni fisiche e maggiori spazi di attività, per favorire l'esecuzione di programmi terapeutici o formativi intensivi.

Cosa prevede la norma per i detenuti con problemi di dipendenza o patologie gravi?

I detenuti con tossicodipendenza, alcooldipendenza, patologie psichiche, fisiche o connesse all'HIV possono essere assegnati a istituti o sezioni con trattamento intensificato, dotate di équipe specializzate e programmi terapeutici adeguati alle loro esigenze di salute.

Come viene verificata l'efficacia dei programmi di trattamento penitenziario?

L'art. 115, comma 5, prevede che l'idoneità dei programmi a perseguire le finalità della rieducazione sia verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa. Questa norma richiama l'esigenza di basare le scelte trattamentali su evidenze scientifiche, non su schemi tradizionali privi di valutazione.

È possibile avere più tipi di trattamento in uno stesso istituto?

Sì. Il comma 6 consente di attuare tipi differenti di trattamento in sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto. Questo permette di creare microambienti trattamentali diversificati senza dover costruire istituti monovalenti per ogni tipologia di esigenza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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