Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 116 DPR 230/2000 – Accesso di ministri di culto agli istituti

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.

In sintesi

  • I ministri del culto cattolico non cappellani e i ministri degli altri culti indicati nell'art. 58 della L. 354/1975 possono accedere all'istituto su autorizzazione del direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati.
  • L'accesso è subordinato all'accertamento della qualità del ministro di culto da parte del direttore, a garanzia della sicurezza interna e dell'autenticità dell'assistenza spirituale.
  • L'attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza, tutelando la sfera religiosa del detenuto e il carattere spirituale del rapporto.
  • La norma attua l'art. 26 della L. 354/1975, che garantisce ai detenuti il diritto all'assistenza spirituale e alla pratica del culto.
Indice dei contenuti

L'articolo 116 del DPR 230/2000 disciplina l'accesso agli istituti penitenziari dei ministri di culto non-cattolici e dei ministri cattolici non inseriti organicamente nell'istituto come cappellani. La norma è uno dei punti di contatto tra il sistema penitenziario e la libertà religiosa individuale, diritto fondamentale tutelato dagli artt. 19 e 8 della Costituzione, nonché dall'art. 9 della CEDU. Il detenuto non perde la propria fede per il fatto di essere recluso, né il suo diritto a ricevere assistenza spirituale adeguata alla propria confessione. L'art. 116 attua l'art. 26 della L. 354/1975, che garantisce ai detenuti il diritto di praticare il culto e di ricevere l'assistenza del ministro della propria confessione religiosa.

Il quadro normativo di riferimento: l'art. 26 della L. 354/1975 e l'art. 58

L'art. 26 della L. 354/1975 è la norma che garantisce ai detenuti il diritto all'assistenza spirituale: prevede che il cappellano cattolico sia presente stabilmente in ciascun istituto e che il ministero degli altri culti sia garantito su richiesta del detenuto. L'art. 58 della stessa legge - cui l'art. 116 del regolamento rimanda direttamente nell'ultimo comma - disciplina il ministero religioso nei confronti di detenuti appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, prevedendo che i ministri di tali culti possano accedere all'istituto su richiesta del detenuto interessato.

Il sistema italiano riconosce, dunque, una distinzione tra il cappellano cattolico - che ha uno status quasi dipendente dall'amministrazione penitenziaria, con accesso stabile e continuativo - e i ministri degli altri culti, che accedono su richiesta e previa autorizzazione del direttore. Questa distinzione riflette storicamente la posizione della religione cattolica nel sistema concordatario italiano (Concordato 1984 con la Santa Sede), ma deve essere letta alla luce del principio di uguaglianza confessionale sancito dall'art. 8, co. 1, Cost. («tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge»).

Il procedimento di autorizzazione e il ruolo del direttore

L'art. 116 prevede un procedimento semplice ma preciso: il detenuto fa richiesta, il direttore verifica la qualità del ministro di culto e autorizza l'accesso. La verifica della qualità del ministro risponde a esigenze di sicurezza interna: l'istituto penitenziario non può essere aperto a chiunque si presenti come «ministro di culto» senza un accertamento preventivo. Il direttore verifica che il soggetto sia effettivamente ministro ordinato o riconosciuto dalla confessione religiosa di appartenenza, attraverso documentazione della confessione stessa o degli enti di riferimento (diocesi, organizzazioni religiose, coordinamenti). L'accertamento non è una forma di controllo ideologico sulla confessione - che sarebbe incostituzionale - ma una verifica dell'autenticità del titolo per ragioni di ordine e sicurezza.

Il fatto che l'accesso sia condizionato alla richiesta del singolo detenuto garantisce che l'assistenza spirituale sia sempre volontaria: nessun ministro di culto può accedere all'istituto per condurre attività di proselitismo non richiesto dai detenuti. Il principio di libertà religiosa (art. 19 Cost.) tutela tanto la libertà di professare una fede quanto quella di non ricevere imposizioni religiose non volute.

La riservatezza dell'assistenza spirituale

L'art. 116 prescrive che l'attività del ministro di culto «si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza». Questa disposizione ha un significato profondo: il colloquio tra il detenuto e il suo ministro di culto è un momento della vita interiore del soggetto, che non può essere esposto a controllo o sorveglianza. La riservatezza garantisce l'autenticità del momento spirituale e tutela la sfera più intima della persona - quella della coscienza e della fede - che il diritto fondamentale ex art. 19 Cost. protegge da qualsiasi interferenza pubblica. In termini pratici, la riservatezza significa che i colloqui con il ministro di culto si svolgono in spazi adeguati (non nel corridoio, non in presenza di altri detenuti o agenti) e che il loro contenuto non è soggetto ad ascolto o registrazione da parte del personale penitenziario.

La libertà religiosa del detenuto nel sistema penitenziario

L'art. 116 va letto nel quadro più ampio della tutela della libertà religiosa in carcere. Il detenuto, pur privato della libertà personale ex art. 13 Cost., conserva intatta la propria identità spirituale e religiosa. L'art. 3 Cost. impone che la dignità della persona - anche di quella reclusa - sia preservata in ogni sua dimensione, compresa quella religiosa. La funzione rieducativa della pena ex art. 27, co. 3, Cost. può realizzarsi anche attraverso il percorso spirituale: per molti condannati, il ritorno alla pratica religiosa o il rafforzamento della propria fede costituisce uno strumento potente di elaborazione dell'errore commesso e di ricerca di un senso per il futuro. Un sistema penitenziario che ostacolasse l'assistenza spirituale non soltanto violerebbe la Costituzione ma impoverirebbe uno degli strumenti più profondi di cambiamento interiore disponibili all'esecuzione penale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un detenuto di fede non cattolica ha diritto a ricevere la visita del proprio ministro di culto?

Sì. L'art. 26 della L. 354/1975 e l'art. 116 del DPR 230/2000 garantiscono a ogni detenuto il diritto all'assistenza spirituale secondo la propria confessione. Il detenuto può richiedere al direttore dell'istituto di autorizzare l'accesso del ministro del suo culto, che viene ammesso previo accertamento della qualità ministeriale.

Chi autorizza l'accesso del ministro di culto all'istituto?

Il direttore dell'istituto, su richiesta del singolo detenuto. Prima di autorizzare, il direttore accerta la qualità del soggetto come ministro di culto attraverso la documentazione fornita dalla confessione religiosa di appartenenza. L'accertamento risponde a esigenze di sicurezza interna, non a un controllo ideologico sulla confessione.

Il colloquio con il ministro di culto è riservato o può essere ascoltato dal personale penitenziario?

L'art. 116 prescrive espressamente che l'attività del ministro di culto si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza. Il colloquio ha carattere spirituale e appartiene alla sfera della coscienza individuale, protetta dall'art. 19 Cost. Il personale penitenziario non può controllare o registrare il contenuto di tali colloqui.

Il cappellano cattolico ha lo stesso regime di accesso dei ministri degli altri culti?

No. Il cappellano cattolico ha uno status stabile: è presente nell'istituto in modo continuativo, con incarico formalizzato dall'amministrazione penitenziaria in forza del Concordato del 1984 con la Santa Sede. I ministri degli altri culti accedono invece su richiesta del singolo detenuto e previa autorizzazione del direttore, senza presenza stabile.

Il direttore può negare l'accesso a un ministro di culto?

Sì, se non riesce ad accertare la qualità del soggetto come ministro di culto, o se sussistono specifiche ragioni di sicurezza. Il diniego deve tuttavia essere motivato e non può basarsi su pregiudizi verso la confessione religiosa di appartenenza del detenuto, che sarebbe discriminazione contraria all'art. 8 Cost.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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