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Art. 108 DPR 230/2000 — Rinvio dell’esecuzione delle pene detentive
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale , consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 108 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
- Art. 108 Cod. Amb. — scarichi di sostanze pericolose
- Art. 108 D.Lgs. 159/2011 — Direzione investigativa antimafia
- Art. 108 D.Lgs. 209/2005 — Attività di distribuzione
- Art. 108 D.Lgs. 42/2004 — Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
- Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni