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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'art. 51-bis della legge: può disporre la prosecuzione provvisoria o la sospensione dell'affidamento in prova, inviando gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva.
  • In caso di prosecuzione, il tribunale di sorveglianza può estendere l'affidamento alla nuova pena; in caso contrario, dichiara l'inefficacia della misura e dispone la ripresa della detenzione.
  • Se il magistrato di sorveglianza ritiene che ricorrano i presupposti per la revoca, investe il tribunale e può disporre in via provvisoria la sospensione dell'affidamento con riaccompagnamento in istituto.
  • Il tribunale di sorveglianza che revoca la misura determina la pena residua da espiare, deducendo il periodo trascorso in affidamento.
  • In caso di annullamento da parte della Cassazione dell'ordinanza di concessione, cessa l'esecuzione della misura alternativa e il pubblico ministero emette nuovo ordine di esecuzione deducendo il periodo già scontato in affidamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 DPR 230/2000 — Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento in prova al servizio sociale

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.

2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.

3. Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.

4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , provvede come indicato al comna 3 del presente articolo.

5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.

6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.

7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.

8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.

In sintesi

  • Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'art. 51-bis della legge: può disporre la prosecuzione provvisoria o la sospensione dell'affidamento in prova, inviando gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva.
  • In caso di prosecuzione, il tribunale di sorveglianza può estendere l'affidamento alla nuova pena; in caso contrario, dichiara l'inefficacia della misura e dispone la ripresa della detenzione.
  • Se il magistrato di sorveglianza ritiene che ricorrano i presupposti per la revoca, investe il tribunale e può disporre in via provvisoria la sospensione dell'affidamento con riaccompagnamento in istituto.
  • Il tribunale di sorveglianza che revoca la misura determina la pena residua da espiare, deducendo il periodo trascorso in affidamento.
  • In caso di annullamento da parte della Cassazione dell'ordinanza di concessione, cessa l'esecuzione della misura alternativa e il pubblico ministero emette nuovo ordine di esecuzione deducendo il periodo già scontato in affidamento.
Indice dei contenuti

L'articolo 98 del DPR 230/2000 disciplina le vicende successive alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale: la prosecuzione o la cessazione della misura quando sopravvengono nuovi titoli di esecuzione, la revoca per sopravvenuta inosservanza delle prescrizioni, e l'annullamento del provvedimento da parte della Corte di cassazione. Si tratta di una norma procedurale densa, che scandisce con precisione i passaggi di competenza tra magistrato di sorveglianza, tribunale di sorveglianza, pubblico ministero e centri di servizio sociale.

Il fondamento nella L. 354/1975

L'art. 98 del regolamento attua gli artt. 47, 51-bis e 51-ter della L. 354/1975. L'art. 47 della legge disciplina la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nella sua struttura e nei suoi presupposti. L'art. 51-bis regola la sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi durante l'esecuzione della misura alternativa: prevede che il magistrato di sorveglianza possa disporre provvisoriamente la prosecuzione o la sospensione, rimettendo la decisione definitiva al tribunale di sorveglianza entro un termine stabilito dalla legge. L'art. 51-ter disciplina invece la sospensione provvisoria in caso di comportamento del soggetto che rende necessario verificare la permanenza delle condizioni di ammissibilità alla misura.

Il fondamento costituzionale dell'affidamento in prova è nell'art. 27, terzo comma, Cost., che impone alla pena una funzione rieducativa: la misura alternativa è lo strumento privilegiato con cui questa funzione si realizza, consentendo al condannato di espiare la pena in un contesto extracarcerario che favorisce il reinserimento sociale. La revoca o la cessazione dell'affidamento non è quindi una vicenda meramente tecnica, ma una scelta che incide sul percorso rieducativo del condannato e che deve essere motivata con riferimento a concreti inadempimenti o nuove circostanze ostative.

La sopravvenienza di nuovi titoli di esecuzione

Il primo comma disciplina l'ipotesi in cui, mentre l'affidato sta eseguendo la misura alternativa, sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva (ad esempio una nuova condanna divenuta definitiva). Il magistrato di sorveglianza, appena ne è informato, deve provvedere ai sensi dell'art. 51-bis della legge. Le opzioni sono due: disporre la prosecuzione provvisoria dell'affidamento, che include anche la nuova pena nella misura in corso, oppure disporre la sospensione provvisoria con ordine agli organi di polizia di riaccompagnare l'affidato in istituto.

Il provvedimento di sospensione provvisoria è direttamente ed immediatamente eseguibile: la polizia può procedere al riaccompagnamento senza attendere ulteriori passaggi burocratici. Questa immediatezza è necessaria quando la sopravvenienza del nuovo titolo suggerisce un rischio concreto per la prosecuzione della misura.

Il ruolo del tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva

Il secondo comma chiarisce che, in entrambi i casi di provvedimento provvisorio, il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva. Il provvedimento provvisorio conserva i suoi effetti fino alla decisione del tribunale, purché questo esamini il caso in udienza entro il termine stabilito dall'art. 51-bis della legge. Il termine è rigido: se il tribunale non esamina il caso nel tempo prescritto, il provvedimento provvisorio decade automaticamente.

Il terzo comma disciplina il caso in cui il tribunale di sorveglianza estenda l'affidamento alla nuova pena: nell'ordinanza vengono annotati i dati essenziali della pena, il pubblico ministero emette il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti indicando la nuova data di conclusione del periodo di prova, e il direttore del centro di servizio sociale redige un verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni per il periodo di prosecuzione.

La dichiarazione di inefficacia e la ripresa della detenzione

Il quarto comma prevede l'ipotesi opposta: il tribunale di sorveglianza accerta il venir meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara l'inefficacia e dispone che l'esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo. Nell'ordinanza si specifica la pena residua da espiare, deducendo il periodo già espiato in regime di affidamento in prova (che «resta utilmente espiato»). Questa formula è fondamentale: il tempo trascorso in affidamento non si perde, ma è conteggiato come pena espiata a tutti gli effetti, anche se la misura alternativa viene dichiarata inefficace.

La revoca per inadempimento delle prescrizioni

Il quinto comma disciplina il potere del magistrato di sorveglianza di investire il tribunale della questione della revoca, quando ritiene — direttamente o in base a informazioni acquisite — che il soggetto stia violando le prescrizioni dell'affidamento. Se lo ritiene necessario, può anche sospendere provvisoriamente la misura ai sensi dell'art. 51-ter della legge, con ordine di riaccompagnamento in istituto. Il sesto comma prevede la trasmissione degli atti al tribunale.

Il settimo comma disciplina la decisione del tribunale in caso di revoca: l'ordinanza annota i dati della pena, determina la pena detentiva residua da espiare (con la deduzione del periodo trascorso in affidamento), e se vi è stata sospensione con riaccompagnamento in carcere, la data di rientro è indicata come dies a quo della pena residua. Il pubblico ministero emette nuovo ordine di esecuzione della pena, con le formalità previste dall'art. 97, comma 3, del medesimo regolamento.

L'annullamento da parte della Corte di cassazione

L'ottavo comma disciplina infine l'ipotesi dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, dell'ordinanza con cui era stato concesso l'affidamento in prova. In questo caso cessa l'esecuzione della misura alternativa: la cassazione dell'atto concessivo comporta che il titolo che legittimava l'esecuzione extracarceraria viene meno con efficacia retroattiva o ex nunc, a seconda delle ragioni dell'annullamento. Il pubblico ministero competente, qualora debba emettere un nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo già espiato in regime di affidamento in prova, che «resta utilmente espiato».

La coerenza tra questa previsione e quella del comma 4 in tema di inefficacia è significativa: in entrambi i casi, il legislatore garantisce che il tempo trascorso dal condannato in esecuzione della misura alternativa non vada perduto, sia che la misura cessi per sopravvenienza ostativa, sia che l'atto originario venga annullato dal giudice di legittimità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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