Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 97 DPR 230/2000 – Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. 1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale , a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza è trasmessa senza ritardo: a) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale; b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena; d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale , con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata.

2. Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo.

3. 3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sotroscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale . Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena.

4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.

6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.

7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.

8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinchè provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, secondo le modalità precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell'articolo 78 della legge.

9. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni sei mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.

10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.

In sintesi

  • L'ordinanza di affidamento in prova è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa senza ritardo alla direzione dell'istituto, all'ufficio di sorveglianza, al centro di servizio sociale e al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
  • La misura ha effetto dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni davanti al direttore (se detenuto) o al direttore del centro di servizio sociale (se libero).
  • Il centro di servizio sociale designa un assistente sociale per seguire la prova e può avvalersi di assistenti volontari ai sensi dell'art. 78 L. 354/1975.
  • Il magistrato di sorveglianza riceve aggiornamenti almeno ogni sei mesi e può modificare le prescrizioni o convocare il soggetto in qualsiasi momento.
  • La norma attua l'art. 47 L. 354/1975 sull'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinando in dettaglio il complesso procedimento esecutivo della misura alternativa.
Indice dei contenuti

L'articolo 97 del DPR 230/2000 è una delle disposizioni regolamentari più articolate dell'intero testo: disciplina in dieci commi il procedimento esecutivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, la misura alternativa alla detenzione di maggiore applicazione pratica nel sistema penitenziario italiano. L'affidamento in prova consente al condannato di scontare la pena - o una parte di essa - fuori dal carcere, sotto la supervisione del servizio sociale, rispettando le prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza. L'art. 97 disciplina non il presupposto sostanziale della misura (che è l'art. 47 L. 354/1975), ma il percorso burocratico-procedurale attraverso cui l'ordinanza di affidamento acquista efficacia e viene eseguita concretamente.

Il fondamento nella legge penitenziaria e nella Costituzione

L'articolo attua direttamente l'art. 47 L. 354/1975, che prevede l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati a pena non superiore a tre anni (o quattro in presenza di tossico-dipendenza), quando si presuma che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. L'art. 47 L. 354/1975 è considerato il pilastro del sistema delle misure alternative, espressione diretta del principio di progressività del trattamento.

L'art. 27 co. 3 Cost. è il fondamento costituzionale dell'intera disciplina: la possibilità di espiare la pena in forme non detentive, con il supporto del servizio sociale, è uno strumento diretto di attuazione della funzione rieducativa. L'art. 13 Cost. rileva in positivo: la misura alternativa è una forma di restituzione graduale della libertà personale, che la Costituzione impone di disciplinare con le garanzie procedurali adeguate. Il rispetto delle prescrizioni - condizione essenziale dell'affidamento - è un momento di verifica concreta della responsabilità personale del condannato, che la pena rieducativa deve sollecitare e non semplicemente imporre.

L'immediata esecutività dell'ordinanza e la trasmissione ai soggetti competenti

Il comma 1 stabilisce che l'ordinanza di affidamento è immediatamente esecutiva, salva la sospensione nelle ipotesi dell'art. 666 co. 7 c.p.p. La cancelleria del tribunale di sorveglianza è tenuta a trasmetterla senza ritardo a una pluralità di soggetti: la direzione dell'istituto (se il condannato è detenuto), l'ufficio di sorveglianza competente per la prova, il centro di servizio sociale per adulti, il pubblico ministero competente per l'esecuzione. Se il condannato è libero, la trasmissione avviene agli organi competenti per la notifica, con l'avviso di presentarsi entro dieci giorni al centro di servizio sociale per sottoscrivere il verbale.

La molteplicità dei destinatari della trasmissione riflette la complessità istituzionale della misura alternativa: non un singolo organo esecutivo, ma una rete di soggetti - giudiziario, penitenziario, sociale, requirente - che devono coordinarsi per consentire l'esecuzione della misura. La rapidità della trasmissione è essenziale: l'affidamento in prova è una misura che incide sulla libertà personale, e il ritardo nel darvi esecuzione lede il diritto del condannato a beneficiare della misura concessa.

Il verbale di accettazione delle prescrizioni: cuore della misura

Il comma 3 disciplina il momento costitutivo dell'affidamento in prova: la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni. L'ordinanza non ha effetto automaticamente: diviene operativa solo quando il condannato sottoscrive il verbale con l'impegno a rispettare le prescrizioni imposte dal tribunale. La sottoscrizione avviene davanti al direttore dell'istituto (se detenuto) o davanti al direttore del centro di servizio sociale (se libero).

Il verbale assolve a una duplice funzione: formalizza il consenso del condannato alla misura alternativa - che implica l'accettazione di obblighi e limitazioni - e fissa il momento dal quale la misura decorre. Il comma 4 specifica che l'affidamento ha inizio dalla data di sottoscrizione del verbale: è questa la data rilevante per il computo del periodo di prova, per la sua eventuale revoca e per la declaratoria di estinzione della pena al termine della prova positivamente conclusa.

Il ruolo del centro di servizio sociale e dell'assistente designato

Il comma 8 disciplina l'organizzazione interna del supporto professionale: il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale per seguire la prova, secondo le modalità dell'art. 118 DPR 230/2000. Il centro può avvalersi anche di assistenti volontari ai sensi dell'art. 78 L. 354/1975. L'assistente designato è la figura di riferimento quotidiana per il condannato affidato: verifica il rispetto delle prescrizioni, supporta il percorso di reinserimento, riferisce al magistrato di sorveglianza sull'andamento della prova.

Il ricorso agli assistenti volontari non è marginale: il volontariato penitenziario svolge un ruolo strutturale nel sistema delle misure alternative, colmando le lacune operative del servizio pubblico e offrendo risorse relazionali e pratiche che le istituzioni non sempre possono garantire. La norma ne riconosce esplicitamente la rilevanza, integrandoli nel circuito istituzionale dell'esecuzione della misura.

Il controllo del magistrato di sorveglianza e la modifica delle prescrizioni

I commi 9 e 10 disciplinano il controllo giurisdizionale durante la prova. L'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) - che ha assorbito le funzioni del centro di servizio sociale - riferisce al magistrato di sorveglianza almeno ogni sei mesi. Il magistrato può convocare il soggetto in qualsiasi momento e chiedere informazioni all'assistente designato. Se necessario, il magistrato modifica le prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza e al centro di servizio sociale.

Questo sistema di controllo continuo è fondamentale per garantire l'effettività della misura: l'affidamento in prova non è uno spazio di libertà incondizionata, ma un percorso verificato e presidiato dall'autorità giudiziaria. La possibilità di modificare le prescrizioni durante la prova consente di adattare la misura all'evoluzione della situazione del condannato, aumentando o riducendo i vincoli in funzione dei progressi o delle difficoltà riscontrate.

Il trasferimento della prova in altra giurisdizione

Il comma 7 disciplina un'ipotesi ricorrente nella pratica: il condannato affidato chiede di proseguire la prova in un luogo situato in altra giurisdizione. Il magistrato di sorveglianza, su parere dettagliato del centro di servizio sociale che segue la prova, decide sulla richiesta con modifica delle prescrizioni. Se accoglie la domanda, trasmette il fascicolo all'ufficio competente; se la rigetta, ne informa il condannato tramite il centro. La disposizione garantisce la continuità del controllo anche in caso di spostamento, evitando zone d'ombra nell'esecuzione della misura.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Da quando decorre l'affidamento in prova al servizio sociale?

Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni, ai sensi dell'art. 97 co. 4 DPR 230/2000. L'ordinanza non ha effetto prima di tale sottoscrizione.

Cosa succede se il condannato non si presenta al centro di servizio sociale nel termine di dieci giorni?

Il direttore del centro comunica la mancata presentazione al tribunale di sorveglianza. Il tribunale può revocare la misura salvo che risultino fondate ragioni del ritardo (art. 97 co. 2 DPR 230/2000).

Chi segue il condannato in affidamento in prova?

Un assistente sociale designato dal direttore del centro di servizio sociale per adulti, che provvede ai compiti dell'art. 47 L. 354/1975 secondo le modalità dell'art. 118 DPR 230/2000. Il centro può avvalersi anche di assistenti volontari.

Il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni durante la prova?

Sì. Il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni con decreto motivato in qualsiasi momento, dandone notizia al tribunale di sorveglianza e al centro di servizio sociale (art. 97 co. 10 DPR 230/2000).

Quale legge penitenziaria attua l'art. 97 DPR 230/2000?

Attua l'art. 47 L. 354/1975, che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, espressione del principio di progressività del trattamento e della funzione rieducativa della pena.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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