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Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I detenuti e gli internati sono obbligati a osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e a tenere un contegno rispettoso nei confronti del personale e dei visitatori dell'istituto.
  • Nei rapporti reciproci tra detenuti e internati è richiesto un comportamento corretto, come condizione per la convivenza ordinata all'interno dell'istituto.
  • Nei rapporti tra operatori penitenziari e detenuti deve essere usato il «lei» come forma di allocuzione, a garanzia della dignità reciproca.
  • La norma attua l'art. 10 della L. 354/1975 in materia di disciplina e si raccorda con l'art. 36 del regolamento sul regolamento interno di ogni istituto.
  • L'obbligo di rispetto non è unilaterale: l'uso del «lei» si applica in entrambe le direzioni, segnalando che anche il personale penitenziario deve rispettare la dignità del detenuto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 DPR 230/2000 — Norme di comportamento

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei".

In sintesi

  • I detenuti e gli internati sono obbligati a osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e a tenere un contegno rispettoso nei confronti del personale e dei visitatori dell'istituto.
  • Nei rapporti reciproci tra detenuti e internati è richiesto un comportamento corretto, come condizione per la convivenza ordinata all'interno dell'istituto.
  • Nei rapporti tra operatori penitenziari e detenuti deve essere usato il «lei» come forma di allocuzione, a garanzia della dignità reciproca.
  • La norma attua l'art. 10 della L. 354/1975 in materia di disciplina e si raccorda con l'art. 36 del regolamento sul regolamento interno di ogni istituto.
  • L'obbligo di rispetto non è unilaterale: l'uso del «lei» si applica in entrambe le direzioni, segnalando che anche il personale penitenziario deve rispettare la dignità del detenuto.
Indice dei contenuti

Le norme di comportamento nel sistema penitenziario: ratio e fondamento normativo

L'articolo 70 del DPR 230/2000 enuncia le norme di comportamento fondamentali che reggono i rapporti all'interno dell'istituto penitenziario: i rapporti tra detenuti e personale, i rapporti tra detenuti e i visitatori, e i rapporti tra gli stessi detenuti. La norma si colloca in attuazione dell'art. 10 della L. 354/1975, che disciplina la disciplina interna degli istituti, prevedendo che i detenuti debbano osservare le regole della vita penitenziaria.

Il fondamento valoriale di questa norma è duplice: da un lato, la necessità di garantire l'ordine all'interno dell'istituto come condizione per il trattamento (come già visto nell'art. 2 del regolamento); dall'altro, il rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte nel contesto penitenziario, siano esse i detenuti, il personale o i visitatori. In questo senso, l'art. 70 non è solo una norma di ordine pubblico interno, ma anche una norma di tutela della dignità, in coerenza con l'art. 3 della Costituzione.

L'obbligo di osservanza delle norme e il contegno rispettoso

Il comma 1 stabilisce che i detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale, e devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e dei visitatori. Si tratta di un obbligo comportamentale di tipo generale, che si declina in concrete situazioni quotidiane: il rispettare gli orari, seguire le indicazioni del personale, non opporre resistenza alle ispezioni, non tenere atteggiamenti aggressivi o intimidatori.

L'ampiezza di questa formulazione implica che il detenuto non è tenuto solo al rispetto delle norme scritte, ma anche delle disposizioni impartite oralmente dal personale nell'esercizio delle sue funzioni, purché queste siano legittime. Il confine tra ordini legittimi che il detenuto deve rispettare e ordini illegittimi che può rifiutare è disciplinato in modo indiretto dalla normativa: in linea generale, il personale può impartire disposizioni necessarie alla sicurezza e all'ordine, ma non può richiedere comportamenti che violino la dignità o i diritti fondamentali del detenuto.

Il comportamento corretto tra detenuti

Il comma 2 prevede che i detenuti e gli internati, «nei reciproci contatti», debbano tenere un comportamento corretto. Questa previsione ha una rilevanza pratica molto significativa: la convivenza forzata in spazi ristretti è una delle fonti principali di conflitto all'interno degli istituti penitenziari, e la norma di comportamento corretto costituisce il parametro di riferimento per la valutazione disciplinare dei comportamenti tra detenuti.

Comportamenti come la violenza, le minacce, i soprusi o le estorsioni tra detenuti rientrano nelle violazioni disciplinari previste dall'art. 77 del DPR 230/2000 e possono portare all'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre alle eventuali responsabilità penali. La norma sull'obbligo di comportamento corretto tra detenuti è quindi il fondamento delle regole di convivenza interna all'istituto.

La forma di allocuzione: il «lei» come simbolo di rispetto reciproco

Il comma 3 contiene una disposizione che, a prima vista, potrebbe sembrare di dettaglio ma che ha una rilevanza simbolica e pratica notevole: «Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei»». Questa prescrizione ha una storia che risale alla riforma penitenziaria del 1975 e riflette un cambiamento culturale profondo nel modo di concepire il rapporto tra l'istituzione penitenziaria e la persona detenuta.

Prima della riforma, nei penitenziari italiani era prassi comune che il personale desse del «tu» ai detenuti, mentre i detenuti dovevano dare del «lei» o del «voi» al personale. Questa asimmetria linguistica rifletteva e rinforzava una concezione gerarchica e degradante del detenuto. La norma del 1975 (recepita nel regolamento del 2000) ha rovesciato questa logica, imponendo la reciprocità: sia il personale che il detenuto devono usare il «lei».

Il significato di questa disposizione va ben oltre la forma grammaticale: essa sancisce che il detenuto è un interlocutore dotato di pari dignità nel rapporto comunicativo con il personale, e che la carcerazione non comporta la perdita della dignità personale. Questo principio è espressione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione (la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità) e dell'art. 3 (uguaglianza e dignità di tutti i cittadini).

Violazioni e conseguenze disciplinari

La violazione delle norme di comportamento di cui all'art. 70 del regolamento può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, disciplinate dagli artt. 77-81 del DPR 230/2000 e dall'art. 39 della L. 354/1975. Le sanzioni vanno dal richiamo orale all'esclusione dalle attività comuni, dalla riduzione del sopravvitto all'isolamento durante la permanenza in camera notturna. La loro applicazione richiede un procedimento garantito, con la contestazione degli addebiti e la possibilità per il detenuto di essere sentito.

Il rispetto delle norme di comportamento è anche uno degli elementi valutati nell'ambito del programma di osservazione e trattamento, e incide sulla valutazione complessiva del percorso rieducativo del detenuto, con possibili effetti sull'accesso a benefici penitenziari e misure alternative.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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