Testo dell'articoloVigente
Art. 128 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di ottemperanza
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla corte in composizione monocratica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 128 Cod. Amb. — soggetti tenuti al controllo
- Art. 128 D.Lgs. 209/2005 — (Massimali di garanzia)
- Art. 128 D.Lgs. 42/2004 — Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
- Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo — Testo aggiornato
- Articolo 128 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 128 Codice del Consumo: Ambito di applicazione e definizioni
In sintesi
Quando l'amministrazione non si adegua alla sentenza. L'articolo 128 disciplina il giudizio di ottemperanza, lo strumento che consente al contribuente di ottenere coattivamente ciò che una sentenza gli ha riconosciuto, quando l'ente impositore o l'agente della riscossione non vi dà spontanea attuazione. La parte interessata propone ricorso, in doppio originale, alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado se la sentenza è stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso a quella di secondo grado.
Il ricorso ha presupposti temporali precisi. È proponibile solo dopo la scadenza del termine entro cui la legge prescrive l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 oppure, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario o di posta elettronica certificata, e fino a quando l'obbligo non sia estinto. A pena di inammissibilità il ricorso deve indicare con precisione la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, prodotta in copia insieme all'atto di messa in mora. L'ufficio, comunicatogli uno dei due originali, può trasmettere osservazioni e documentazione dell'eventuale adempimento entro venti giorni; il presidente assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza e fissa la trattazione in camera di consiglio entro novanta giorni dal deposito, con comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
Il cuore del rimedio è nel comma 7: la corte, sentite le parti e acquisita la documentazione, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi, attenendosi al dispositivo e alla motivazione della sentenza da eseguire; può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissandogli un termine e determinandone il compenso secondo il testo unico sulle spese di giustizia. Eseguiti i provvedimenti, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi e contro la sentenza è ammesso soltanto il ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. Per il pagamento di somme fino a 20.000 euro e comunque per le spese di giudizio decide la corte in composizione monocratica. La norma è il presidio finale delle tutele degli articoli 126 e 127.
Casi pratici
Caso 1: Il commissario che paga al posto dell'ufficio
Un contribuente, vincitore di una sentenza di rimborso rimasta ineseguita, mette in mora l'ufficio e, decorsi i termini, propone ricorso per ottemperanza alla corte che ha pronunciato la sentenza. La corte, ai sensi del comma 7, adotta i provvedimenti indispensabili e nomina un commissario che, in luogo dell'ufficio inerte, dà attuazione al dispositivo; il procedimento è poi chiuso con ordinanza.
Domande frequenti
Quando posso chiedere l'ottemperanza?
Dopo la scadenza del termine di adempimento dell'ente o dell'agente della riscossione o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario o PEC, e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
A quale corte va presentato il ricorso?
Alla corte di giustizia tributaria di primo grado se la sentenza è sua, altrimenti a quella di secondo grado, con ricorso in doppio originale.
Cosa può fare la corte se l'ufficio non adempie?
Adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili in luogo dell'ufficio, attenendosi alla sentenza da eseguire, e può delegare un componente o nominare un commissario.
La sentenza di ottemperanza è impugnabile?
Solo con ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento; i provvedimenti sono immediatamente esecutivi. Per somme fino a 20.000 euro e per le spese di giudizio decide la corte in composizione monocratica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate