Testo dell'articoloVigente
Art. 24 DPR 230/2000 – Iscrizioni a registro
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Nel registro previsto dell'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale , di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334 , oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.
2. Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al direttore dell'istituto, che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso direttore indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il registro di cui all' articolo 123 del codice di procedura penale e dall' articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
4. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall' articolo 123 del codice di procedura penale , sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione più rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 24 del DPR 230/2000 disciplina le formalità dei registri penitenziari relativi agli ingressi, alle uscite e alle dichiarazioni dei detenuti. Si tratta di una norma di carattere procedurale-amministrativo che attua l'art. 5 della L. 354/1975, il quale prevede la tenuta di registri per il controllo della popolazione detenuta, e che si raccorda con le disposizioni del codice di procedura penale in materia di atti e dichiarazioni compiuti dai detenuti durante l'esecuzione della pena. Il principale interesse della norma risiede non tanto nella sua tecnicità, quanto nel fatto che essa costituisce un presidio formale dell'esercizio dei diritti del detenuto: il registro è lo strumento che garantisce la tracciabilità degli atti e, in ultima analisi, l'effettività delle tutele.
Il registro degli ingressi e dei trasferimenti
Il comma 1 si riferisce al registro previsto dall'art. 7 del DM 30 settembre 1989, n. 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), che documenta i movimenti delle persone soggette a misure restrittive della libertà. L'art. 24, comma 1, integra questo registro imponendo che vi siano inserite anche le iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito. Si tratta di un ampliamento dell'ambito soggettivo della registrazione: il registro non documenta solo i movimenti originati da provvedimenti giudiziari (come gli scarcerati per fine pena o gli arrestati), ma anche quelli amministrativi, come i trasferimenti disposti dall'amministrazione penitenziaria.
La registrazione cronologica è il metodo imposto dalla norma: ogni iscrizione deve seguire l'ordine temporale degli eventi. Questo requisito formale serve a garantire la ricostruibilità della storia detentiva di ciascuna persona, con rilevanza sia per fini amministrativi (calcolo della pena scontata, computo dei benefici) sia per fini giudiziari (eventuale contestazione di irregolarità nella detenzione).
Le formalità di vidimazione del registro
Il comma 2 stabilisce una procedura di vidimazione preventiva: il registro, prima di essere posto in uso, deve essere presentato al direttore dell'istituto, che provvede a numerare ogni pagina, a vistarla e a sigillarla con il sigillo del proprio ufficio. Al termine del registro, il direttore indica il numero complessivo delle pagine, la data e la sottoscrizione. Queste formalità hanno un preciso scopo: rendere il registro un documento pubblico autentico, difficilmente alterabile ex post. La numerazione delle pagine impedisce aggiunte o rimozioni di fogli; la vidimazione da parte del direttore attribuisce al registro carattere ufficiale e conferisce alle iscrizioni in esso contenute una presunzione di autenticità.
La stessa procedura si applica, per rinvio del comma 3, al registro di cui all'art. 123 c.p.p., che raccoglie le dichiarazioni, le impugnazioni e le istanze che i detenuti presentano in istituto. Anche in questo caso la formalità della vidimazione garantisce l'integrità del documento e, di riflesso, l'effettività dei diritti processuali del detenuto.
Trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria
Il comma 4 disciplina le modalità di comunicazione all'autorità giudiziaria degli atti compiuti dai detenuti ai sensi dell'art. 123 c.p.p. (istanze, impugnazioni, dichiarazioni). La regola generale è che questi atti siano trasmessi mediante estratto o copia autentica: non l'originale, dunque, ma una copia che ne riproduca fedelmente il contenuto con attestazione di conformità. In caso di urgenza, è consentito ricorrere al mezzo di comunicazione più rapido disponibile, che oggi include naturalmente i mezzi telematici.
La norma introduce poi un termine specifico per le istanze relative ai provvedimenti di cui al Capo VI del Titolo I della legge (che comprende i permessi, la liberazione anticipata e altri benefici penitenziari): queste devono essere trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione. Il termine è perentorio sotto il profilo funzionale: il detenuto che presenta un'istanza di permesso o di liberazione anticipata ha diritto che essa pervenga tempestivamente al giudice competente, senza che ritardi burocratici ne comprimano i diritti. Il termine di tre giorni bilancia le esigenze organizzative dell'istituto con il diritto del detenuto a una risposta tempestiva.
Il collegamento con la L. 354/1975 e i diritti del detenuto
L'art. 24 reg. attua l'art. 5 L. 354/1975 in materia di registrazioni amministrative, ma si collega anche all'art. 35 L. 354/1975, che riconosce il diritto del detenuto di presentare istanze e reclami alle autorità competenti. La corretta tenuta dei registri e la tempestiva trasmissione delle istanze all'autorità giudiziaria sono condizioni strumentali all'effettività di questo diritto. Un istituto che non trasmettesse le istanze nei tempi previsti commetterebbe non solo una violazione procedurale, ma anche una lesione del diritto di difesa del detenuto, che trova tutela nell'art. 24 Cost.
Sotto il profilo costituzionale, la norma attua implicitamente l'art. 13, comma 5, Cost., secondo cui la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva, ma anche il diritto del detenuto a controllare la legittimità della propria detenzione attraverso gli strumenti processuali disponibili. La tracciabilità dei movimenti e la tempestiva trasmissione delle istanze sono i presupposti pratici perché questo controllo sia possibile.
Profili pratici e conseguenze delle irregolarità
Le irregolarità nella tenuta dei registri possono avere conseguenze sia disciplinari per il personale penitenziario sia processuali. Un detenuto che lamenti la mancata o tardiva trasmissione di un'istanza al magistrato di sorveglianza può proporre reclamo ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975. Se il ritardo ha pregiudicato l'esercizio di un diritto sostanziale (ad esempio, la domanda di permesso non è stata decisa in tempo per l'occasione familiare per cui era stata richiesta), potrebbe sussistere un danno risarcibile ai sensi delle norme generali sulla responsabilità della pubblica amministrazione.
Domande frequenti
Cosa deve contenere il registro degli ingressi e delle uscite ai sensi dell'art. 24 DPR 230/2000?
Oltre alle iscrizioni previste dall'art. 7 del DM 334/1989, deve contenere in ordine cronologico le iscrizioni relative ai detenuti che entrano o escono dall'istituto per trasferimento o transito. La registrazione serve a tracciare l'intera storia detentiva della persona.
Perché il registro deve essere vidimato dal direttore prima dell'uso?
La vidimazione preventiva, con numerazione delle pagine, visto e sigillo del direttore, trasforma il registro in un documento pubblico autentico. Questo impedisce aggiunte o rimozioni di fogli ex post e garantisce l'integrità e l'affidabilità delle iscrizioni, che possono avere rilevanza processuale.
Entro quanto tempo le istanze al magistrato di sorveglianza devono essere trasmesse?
Le istanze relative ai provvedimenti del Capo VI del Titolo I della L. 354/1975 (permessi, liberazione anticipata e altri benefici) devono essere trasmesse al magistrato o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.
Cosa può fare il detenuto se l'istituto non trasmette tempestivamente le sue istanze?
Può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975. Se il ritardo ha causato un danno concreto (ad esempio la perdita di un termine processuale), potrebbe anche configurarsi una responsabilità dell'amministrazione penitenziaria.
Come vengono trasmesse all'autorità giudiziaria le istanze e le impugnazioni presentate in istituto?
Di norma mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza è consentito utilizzare il mezzo di comunicazione più rapido disponibile, che oggi include i mezzi telematici come la PEC.