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Art. 24 DPR 230/2000 — Iscrizioni a registro

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Art. 24 DPR 230/2000 — Iscrizioni a registro

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Nel registro previsto dell'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale , di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334 , oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

2. Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al direttore dell'istituto, che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso direttore indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

3. La disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il registro di cui all' articolo 123 del codice di procedura penale e dall' articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .

4. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall' articolo 123 del codice di procedura penale , sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione più rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.