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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in modo specifico in appello s'intendono rinunciate.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 D.Lgs. 175/2024 – Questioni ed eccezioni non riproposte

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Commento

Riproporre o rinunciare. L'articolo 110 disciplina la sorte, nel giudizio di appello, delle questioni ed eccezioni che il primo giudice non ha accolto. La regola è netta: se non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate. È l'applicazione, nel processo tributario, del principio per cui ciò che non viene devoluto al giudice del gravame esce definitivamente dal thema decidendum.

La norma incide soprattutto sulla parte vittoriosa nel merito ma soccombente su singole questioni o eccezioni. Tale parte, infatti, non ha interesse a impugnare la sentenza che le dà ragione, ma deve comunque riproporre in modo specifico le questioni ed eccezioni non accolte se vuole che il giudice d'appello le riesamini in caso di gravame avversario. La mancata riproposizione equivale a una rinuncia tacita, con effetto preclusivo.

La disposizione si raccorda con la struttura dell'appello tributario: i motivi specifici dell'impugnazione richiesti dall'articolo 107 per l'appellante trovano qui un pendant per l'appellato, chiamato a una riproposizione altrettanto puntuale nell'atto di controdeduzioni dell'articolo 108. Il sistema impone così a entrambe le parti un onere di chiarezza, delimitando con precisione l'oggetto del giudizio di secondo grado.

Casi pratici

Caso 1: Eccezione non riproposta e rinunciata

Un contribuente vince nel merito in primo grado, ma una sua eccezione non viene accolta. Nell'appello proposto dall'ufficio, il contribuente si limita a difendersi senza riproporre specificamente quell'eccezione: ai sensi dell'articolo 110, essa s'intende rinunciata e il giudice d'appello non la esamina.

Domande frequenti

Cosa accade alle questioni non accolte e non riproposte in appello?

Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, se non specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Chi deve riproporre le questioni non accolte?

La parte interessata, tipicamente quella vittoriosa nel merito ma soccombente su singole questioni o eccezioni, che intende vederle riesaminate dal giudice d'appello.

È sufficiente un richiamo generico?

No: la riproposizione deve essere specifica; in mancanza la questione o eccezione s'intende rinunciata.

Dove va effettuata la riproposizione dall'appellato?

Nell'atto di controdeduzioni previsto dall'articolo 108, in modo specifico, analogamente ai motivi specifici richiesti per l'appello dall'articolo 107.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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