In sintesi
Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, per definizione delle pendenze o altra cessazione della materia del contendere; spese a chi le ha anticipate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 76.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 95 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici
- Art. 95 Cod. Amb. — pianificazione del bilancio idrico
- Art. 95 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni relative ai contratti pubblici
- Art. 95 D.Lgs. 209/2005 — Imprese obbligate
- Art. 95 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione di beni culturali
- Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Quando non c'è più nulla da decidere. L'articolo 95 disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, che si verifica quando l'oggetto della lite viene meno e una pronuncia di merito non avrebbe più ragion d'essere. La norma menziona espressamente i casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ossia le definizioni agevolate e i condoni che chiudono la controversia, ma estende l'istituto a ogni altro caso di sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione.
La cessazione può essere totale o parziale, riflettendo l'eventualità che solo una porzione della pretesa venga definita. Il provvedimento che la dichiara assume forma di decreto del presidente o di sentenza della corte, sulla scia della struttura comune alle estinzioni degli articoli 93 e 94. Coerentemente, il decreto presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 76.
Sul piano delle spese, il comma 3 detta una regola specifica per le definizioni delle pendenze previste dalla legge: in tali ipotesi le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una soluzione coerente con la logica delle definizioni agevolate, che chiudono la lite senza un accertamento della soccombenza. Va distinta dalla conciliazione degli articoli 99, 100 e 101, che pure conduce alla cessazione della materia del contendere ma sulla base di un accordo tra le parti.
Casi pratici
Caso 1: Adesione a una definizione agevolata
Mentre il ricorso è pendente, il contribuente aderisce a una definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge, chiudendo la pretesa. La corte dichiara la cessazione della materia del contendere; le spese, in questo caso, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Domande frequenti
Quando si estingue il giudizio per cessazione della materia del contendere?
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui venga meno l'oggetto della lite; l'estinzione può essere totale o parziale.
Con quale atto è dichiarata?
Con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria.
Il decreto presidenziale è impugnabile?
Sì, è reclamabile a norma dell'articolo 76.
Chi paga le spese nei casi di definizione delle pendenze?
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vedi anche