Testo dell'articoloVigente
Art. 93 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della corte di giustizia tributaria.
5. Il presidente della sezione o la corte di giustizia tributaria, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 94.
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere misure
- Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
- Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
Commento
Quando il ricorrente abbandona la lite. L'articolo 93 disciplina l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, l'atto con cui il ricorrente dismette volontariamente la propria domanda. È una delle vie di chiusura anticipata del giudizio, accanto all'estinzione per inattività dell'articolo 94 e alla cessazione della materia del contendere dell'articolo 95.
La rinuncia comporta un effetto sulle spese: chi rinuncia deve rimborsarle alle altre parti, salvo diverso accordo, e la liquidazione è disposta dal presidente di sezione o dalla corte con ordinanza non impugnabile. La regola riflette il principio per cui chi abbandona la lite ne sopporta il costo, ma lascia spazio agli accordi tra le parti.
Centrale è il comma 3: la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano un effettivo interesse alla prosecuzione del processo. La controparte, infatti, può avere interesse a una pronuncia di merito; di qui il filtro dell'accettazione. Rinuncia e accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da procuratori speciali e, se vi sono, dai rispettivi difensori, e si depositano in segreteria. Verificata la regolarità, il giudice dichiara l'estinzione, applicando l'ultimo comma dell'articolo 94 sulla forma del provvedimento e sul reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Rinuncia accettata dall'ufficio
Un contribuente, dopo aver impugnato un atto, decide di rinunciare al ricorso. L'ufficio, costituito e interessato a una definizione, accetta la rinuncia: l'atto e l'accettazione, sottoscritti e depositati, conducono alla dichiarazione di estinzione, con rimborso delle spese a carico del ricorrente salvo diverso accordo.
Domande frequenti
Cosa accade se il ricorrente rinuncia al ricorso?
Il processo si estingue per rinuncia, dichiarata dal presidente di sezione o dalla corte una volta verificata la regolarità di rinuncia ed eventuale accettazione.
Chi paga le spese in caso di rinuncia?
Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo; la liquidazione avviene con ordinanza non impugnabile.
Serve l'accettazione della controparte?
Sì, quando le parti costituite abbiano effettivo interesse alla prosecuzione: in tal caso la rinuncia non produce effetto senza accettazione.
Come si formalizzano rinuncia e accettazione?
Sono sottoscritte dalle parti personalmente o da procuratori speciali e dai rispettivi difensori, e si depositano nella segreteria della corte.
Vedi anche