Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1904 c.c. – Interesse all’assicurazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

In sintesi

  • Il contratto di assicurazione contro i danni richiede un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
  • L'interesse deve esistere nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio.
  • In assenza di interesse, il contratto è nullo (non annullabile, non inefficace: nullo).
  • L'interesse assicurabile è il fondamento che distingue l'assicurazione danni da un mero contratto di scommessa.
  • Il principio indennitario (art. 1905 c.c.) è conseguenza diretta del requisito di interesse.
Indice dei contenuti

Il requisito fondamentale: l'interesse assicurabile

L'art. 1904 c.c. pone il principio dell'interesse assicurabile a fondamento dell'assicurazione contro i danni. Senza un interesse giuridicamente rilevante dell'assicurato al risarcimento del danno, il contratto è radicalmente nullo. L'interesse assicurabile è il legame economico e giuridico che intercorre tra l'assicurato e il bene o la situazione patrimoniale esposta al rischio: la perdita o il danneggiamento del bene deve causare all'assicurato un pregiudizio economico concreto.

Cosa si intende per interesse

L'interesse rilevante ai sensi dell'art. 1904 non si identifica con la proprietà del bene, ma è più ampio: include qualsiasi posizione giuridica che esponga il titolare a un danno patrimoniale in caso di sinistro. Può avere interesse assicurabile il proprietario, il conduttore, il creditore ipotecario, il depositario, il mandatario e chiunque abbia una relazione economicamente significativa con il bene o la responsabilità assicurata.

Il momento rilevante: l'inizio del rischio

La norma individua con precisione il momento rilevante: l'interesse deve esistere quando l'assicurazione deve avere inizio, non necessariamente al momento della firma del contratto. Se l'interesse viene meno successivamente, l'effetto non è la nullità originaria ma la cessazione del contratto (art. 1896 c.c.). Questa distinzione temporale è fondamentale per valutare la validità del contratto.

Nullità e divieto di arricchimento

La sanzione della nullità, la più grave tra le patologie negoziali, sottolinea l'importanza del principio. Il requisito di interesse assicurabile impedisce che l'assicurazione danni diventi un meccanismo di arricchimento ingiustificato o uno strumento per incentivare la distruzione dei beni assicurati. È la base del principio indennitario (art. 1905 c.c.), secondo cui l'assicurazione non può essere fonte di guadagno per l'assicurato. Riferimenti: artt. 1882, 1896, 1904-1905 c.c., D.Lgs. 209/2005 (CAP), Reg. IVASS 40/2018.

Domande frequenti

Quando è nullo il contratto di assicurazione contro i danni?

Quando, al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno (art. 1904 c.c.).

Cos'è l'interesse assicurabile?

Il legame economico e giuridico tra l'assicurato e il bene o la situazione esposta al rischio: il sinistro deve causargli un pregiudizio patrimoniale concreto.

Solo il proprietario ha interesse assicurabile?

No: anche il conduttore, il creditore ipotecario, il depositario, il mandatario e chiunque abbia una relazione economicamente significativa con il bene.

In quale momento deve esistere l'interesse?

Quando l'assicurazione deve avere inizio; se viene meno dopo, il contratto non è nullo ma cessa (art. 1896 c.c.).

Perché si richiede l'interesse?

Per evitare arricchimenti ingiustificati e finalità speculative: l'assicurazione danni deve riparare un pregiudizio reale, non creare un guadagno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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