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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1883 c.c. Esercizio delle assicurazioni

In vigore

L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

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In sintesi

  • Soggetti autorizzati: l'impresa di assicurazione puo' essere esercitata solo da enti di diritto pubblico o da societa' per azioni.
  • Riserva di attivita': la norma introduce una riserva legale: soggetti diversi non possono svolgere l'attivita' assicurativa.
  • Leggi speciali: l'esercizio dell'attivita' e' soggetto all'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (oggi principalmente il Codice delle Assicurazioni Private).
  • Tutela del contraente: la limitazione soggettiva garantisce solidita' patrimoniale e vigilanza pubblica a protezione degli assicurati.
  • Aggiornamento normativo: la disciplina di dettaglio e' contenuta nel D.Lgs. 209/2005 e nelle disposizioni IVASS.

La riserva di attivita' assicurativa

L'art. 1883 c.c. stabilisce che l'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata da qualsiasi soggetto, ma esclusivamente da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni. Si tratta di una norma imperativa che introduce una riserva legale di attivita', la cui violazione comporta la nullita' dei contratti stipulati da soggetti non autorizzati e l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

I soggetti autorizzati: istituti di diritto pubblico e societa' per azioni

Al momento dell'entrata in vigore del Codice civile (1942), esistevano in Italia importanti enti assicurativi pubblici (come l'INA, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nato nel 1912). Il legislatore ha quindi affiancato agli enti pubblici le societa' per azioni come unica forma societaria privata ammessa, in ragione delle garanzie offerte dalla struttura aziendale (capitale minimo, organi di controllo, responsabilita' limitata al patrimonio sociale). Le societa' di persone e le cooperative non sono ammesse all'esercizio dell'attivita' assicurativa.

Il rinvio alle leggi speciali

La norma rinvia all'osservanza delle 'norme stabilite dalle leggi speciali', che oggi sono principalmente contenute nel Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Questo testo normativo disciplina in dettaglio: le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' (rami, capitale minimo, margine di solvibilita'), la vigilanza dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), gli obblighi informativi verso i contraenti, le regole di governance e la liquidazione coatta amministrativa in caso di crisi.

Evoluzione del quadro normativo

La disciplina dell'art. 1883 c.c. ha subito nel tempo una profonda trasformazione. La privatizzazione dell'INA (confluito in Generali) e la liberalizzazione del mercato assicurativo europeo (direttive comunitarie sui rami vita e danni, poi la Direttiva Solvency II recepita con D.Lgs. 74/2015) hanno ridotto il perimetro degli enti pubblici assicurativi. Oggi il mercato e' dominato da societa' per azioni, spesso appartenenti a grandi gruppi internazionali, soggette alla vigilanza dell'IVASS e, per i profili concorrenziali, dell'AGCM.

Conseguenze della violazione della riserva

Chi esercita attivita' assicurativa senza le prescritte autorizzazioni commette un illecito amministrativo grave e, in certi casi, un reato. I contratti stipulati da un soggetto non autorizzato sono nulli per illiceita' dell'oggetto o per violazione di norma imperativa. Il contraente che avesse versato premi a un'impresa abusiva potrebbe agire per la ripetizione dell'indebito, ma potrebbe avere difficolta' pratiche nel recupero delle somme in caso di insolvenza del soggetto abusivo.

Profili di diritto europeo

Il diritto dell'Unione Europea ha introdotto il principio del mutuo riconoscimento: un'impresa assicurativa autorizzata in uno Stato membro puo' operare in tutta l'UE in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, senza necessita' di una nuova autorizzazione nazionale. L'art. 1883 c.c., letto alla luce del diritto europeo, va quindi interpretato nel senso che sono ammesse anche imprese di diritto straniero purche' regolarmente autorizzate nel Paese d'origine e notificate all'IVASS.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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