Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: orario di lavoro e straordinari

Quaranta ore settimanali su cinque giorni, con maggiorazioni aggiornate dal 2024: questa è la cornice oraria del CCNL che copre le imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica.

In sintesi

L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5 giorni (8 ore al giorno). Le ore oltre le 40 sono straordinario: +25% di giorno e +65% di notte nel settore chimica-gomma-plastica-vetro, +24% di giorno e +45% di notte nella ceramica. Il 12% introdotto dal 1° agosto 2024 (prima 10%) riguarda invece le ore in regime di flessibilità (art. 41), non lo straordinario. Il tetto medio è di 48 ore settimanali, calcolate su 6 mesi (art. 40).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
Orario normale
40 ore settimanali su 5 giorni
Maggiorazione ore in flessibilità (art. 41)
12% dal 1° agosto 2024 (era 10%)
Straordinario diurno
25% (chimica, gomma, plastica, vetro) · 24% (ceramica)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni sulla retribuzione oraria di fatto – art. 43 CCNL Area Chimica/Ceramica
Tipo di prestazione Chimica, gomma, plastica, vetro Ceramica, terracotta, gres
Straordinario diurno (oltre 40 ore settimanali) +25% +24%
Straordinario notturno (22-6) +65% +45%
Straordinario festivo o domenicale +60% +45% (oltre le 8 ore)
Straordinario festivo notturno +70% –
Lavoro notturno ordinario (non in turni avvicendati) +30% +30%
Lavoro nei giorni festivi +40% +35%
Domenica festiva con riposo compensativo +20% –
Turni a ciclo continuo notturni +40% –
Turni diurni avvicendati +3% –
Turni notturni avvicendati – +10%

Fonte: art. 43 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017; il rinnovo del 16 luglio 2024 modifica l’art. 41, non l’art. 43). Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Nella ceramica lo straordinario non può superare 280 ore annue. Le percentuali si applicano sulla retribuzione oraria individuale (più l’utile di cottimo per i cottimisti) o sulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia.

L’orario normale di lavoro

Il CCNL fissa in 40 ore settimanali l’orario normale, distribuite su 5 giorni lavorativi (lunedì-venerdì) con 8 ore giornaliere. Questo istituto è regolato tanto dal CCNL quanto dalla legge (D.Lgs. 66/2003 di recepimento della direttiva UE 93/104/CE).

L’orario è di norma distribuito sui primi 5 giorni della settimana; schemi diversi (distribuzione su più settimane, orario multiperiodale fino a 12 mesi) si definiscono con la contrattazione regionale o territoriale (art. 38). L’azienda artigiana deve rispettare il riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive (art. 7 D.Lgs. 66/2003) e il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma la domenica. Per i turnisti chimica-gomma-plastica-vetro, se la prestazione supera le sei ore consecutive, spetta mezz’ora di intervallo retribuito.

Il lavoro straordinario: limiti e retribuzione

Sono straordinario tutte le ore oltre le 40 settimanali. Il tetto di 48 ore settimanali medie è calcolato su un periodo di 6 mesi, estendibile a 12 con la contrattazione regionale (art. 40). Il ricorso allo straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo; l’azienda lo comunica prima ai lavoratori o alle RSA e nessuno può rifiutarsi senza giustificato motivo.

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha portato dal 10% al 12%, dal 1° agosto 2024, la maggiorazione per le ore prestate oltre l’orario contrattuale nel regime di flessibilità (art. 41), non quella dello straordinario ordinario, che resta quella dell’art. 43.

Il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) è maggiorato del 30% se è ordinario, del 65% (chimica, gomma, plastica, vetro) o del 45% (ceramica) se è straordinario.

Flessibilità oraria e accordi aziendali

Per far fronte a variazioni di intensità dell’attività l’azienda può superare l’orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell’anno (art. 41), recuperando di norma entro 6 mesi con riposi compensativi. Nei periodi di superamento e di riduzione la retribuzione resta quella dell’orario contrattuale, e per le ore oltre l’orario contrattuale è dovuta, dal 1° agosto 2024, la maggiorazione del 12%. La flessibilità esclude le prestazioni domenicali; modalità diverse si concordano a livello regionale. In alternativa la banca ore individuale (art. 45) consente di recuperare entro 18 mesi lo straordinario e le relative maggiorazioni, con il 5% di permessi in più.

Le modalità applicative (retribuzione delle ore nel periodo di recupero, uso delle riduzioni) sono definite per iscritto tra azienda e lavoratori; l’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali per comprovati impedimenti.

Pubblicita

Lavoro agile (smart working)

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto una disciplina completa del lavoro agile anche per le imprese artigiane. I punti salienti:

  • Adesione su base volontaria con accordo individuale scritto;
  • Assenza di orario fisso, con valutazione per obiettivi;
  • Diritto alla disconnessione con fascia oraria protetta definita nell’accordo individuale;
  • Parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi in sede;
  • Istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro agile nell’artigianato.

Casi pratici

Tizio – Operaio chimico con picco produttivo di fine anno
Tizio lavora in una piccola azienda artigiana di produzione di vernici (settore chimica). Nei mesi di ottobre-novembre l’azienda richiede 6 ore di straordinario a settimana per 6 settimane (36 ore totali). Se la sua retribuzione oraria di fatto è di 10 €, ogni ora straordinaria diurna vale 10 € × 1,25 = 12,50 €: le 36 ore fruttano 450 € lordi.
Caia – Operaia ceramista, turno notturno occasionale
Caia lavora in una manifattura ceramica artigiana che, in alta stagione, attiva un turno notturno (22-6) non in turni avvicendati. Con una retribuzione oraria di fatto di 10,50 €, ogni ora di lavoro notturno ordinario vale 10,50 € × 1,30 = 13,65 €; se la stessa ora fosse straordinaria notturna varrebbe 10,50 € × 1,45 = 15,23 €. Caia segnala che il turno è stato attivato senza comunicazione preventiva: il sindacato verifica le modalità con l’azienda.
Sempronio – Tecnico in regime di flessibilità oraria
Sempronio è tecnico al 5° livello in un’azienda chimica artigiana con un regime di flessibilità concordato. Da gennaio a marzo lavora 44 ore a settimana (4 ore di superamento per 12 settimane, 48 ore in tutto, entro il tetto di 96 ore l’anno); per quelle ore riceve la maggiorazione del 12%. Da aprile a giugno recupera riducendo l’orario, senza perdere nulla della retribuzione mensile.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Pubblicita

Domande frequenti

Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5 giorni (8 ore giornaliere). Il limite massimo è di 48 ore medie settimanali (D.Lgs. 66/2003) calcolate su 6 mesi, estendibili a 12 con la contrattazione regionale (art. 40 CCNL).
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Lo straordinario diurno è maggiorato del 25% nel settore chimica-gomma-plastica-vetro e del 24% nella ceramica; quello notturno (22-6) del 65% e del 45%. Il 12% dal 1° agosto 2024 riguarda invece le ore oltre l’orario contrattuale nel regime di flessibilità (art. 41).
Il datore di lavoro artigiano può imporre gli straordinari?
Sì, nei limiti di legge e contrattuali, per esigenze tecnico-produttive documentate. Il lavoratore non può rifiutarsi senza giustificato motivo. Le ore straordinarie devono essere documentate nel libro unico del lavoro.
Cosa si intende per flessibilità oraria?
È la possibilità di superare l’orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore l’anno, recuperando di norma entro 6 mesi con riposi compensativi; per le ore di superamento è dovuta la maggiorazione del 12% (dal 1° agosto 2024). Esclude le prestazioni domenicali.
Esiste il diritto alla pausa?
Sì. Per legge (D.Lgs. 66/2003), se l’orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti. Nella prassi del settore artigiano la pausa è solitamente di 30 minuti, definita dall’accordo aziendale o dall’organizzazione interna.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.