Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: malattia, infortunio e comporto

La tutela della salute del lavoratore artigiano si articola tra le garanzie di legge (INPS e INAIL) e le integrazioni contrattuali. Nel settore chimica-ceramica il posto è conservato per 9 o 12 mesi secondo l’anzianità e l’azienda integra l’indennità fino al 100% della retribuzione. Il rinnovo del 2024 ha aggiunto 90 giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata.

In sintesi

Il CCNL prevede la conservazione del posto per 9 mesi (anzianità fino a 5 anni) o 12 mesi (oltre 5 anni), nell’arco di riferimento di 24 mesi in caso di più assenze. Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi (rinnovo 2024). L’azienda integra l’indennità fino al 100% della retribuzione. L’infortunio sul lavoro è tutelato fino a guarigione clinica e non confluisce nel comporto per malattia comune.

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Dati contrattuali

Conservazione del posto
9 mesi (fino a 5 anni di anzianità) o 12 mesi (oltre 5 anni), nell’arco di 24 mesi
Comporto disabili (L. 68/99)
comporto ordinario + 90 giorni (rinnovo 2024)
Novità rinnovo 2024
+90 giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata
Infortunio INAIL
Non computato nel comporto per malattia comune
Integrazione CCNL
fino al 100% della retribuzione (chimica: dal 1° al 180° giorno se la malattia supera 6 giorni)

Tabella riepilogativa

Comporto e integrazione economica – art. 98 CCNL Area Chimica/Ceramica
Voce Chimica, gomma, plastica, vetro Ceramica, terracotta, gres
Conservazione del posto 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi oltre 5 anni 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi oltre 5 anni
Più assenze i termini si riferiscono a un arco di 24 mesi i termini si riferiscono a un arco di 24 mesi
Ricovero ospedaliero se unica malattia continuativa, comporto prolungato per la degenza oltre 5 giorni, fino a 30 giorni fino a 30 giorni di ricovero non si contano nel comporto
Malattia superiore a 6 giorni integrazione al 100% dal 1° al 180° giorno integrazione al 100% dal 4° al 150° giorno; 65% per i primi tre giorni
Malattia da 4 a 6 giorni integrazione al 100% dal 4° giorno integrazione al 100% dal 4° al 6° giorno
Lavoratori con disabilità L. 68/99 comporto + 90 giorni comporto + 90 giorni
Patologie oncologiche e gravi infermità +12 mesi in 24 consecutivi, senza oneri aggiuntivi per l’azienda –
Infortunio sul lavoro, malattia professionale posto conservato fino a guarigione clinica; integrazione INAIL al 100% posto conservato fino a guarigione clinica; integrazione INAIL al 100%

Fonte: art. 98 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017) e nota a verbale sul comporto dei lavoratori con disabilità nell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. L’integrazione è calcolata sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute, a integrazione di quanto percepito da INPS o INAIL. Per gli impiegati della ceramica restano ferme le norme sulla conservazione del posto e il trattamento economico è quello di legge.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La legge non fissa una durata: la fonte principale è il contratto collettivo. Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato (art. 98) prevede 9 mesi per chi ha fino a 5 anni di anzianità e 12 mesi oltre i 5 anni; in caso di più assenze i periodi si riferiscono a un arco di 24 mesi. Il passaggio da 21 a 24 mesi del rinnovo 2024 riguarda l’Area Tessile-Moda (art. 97), non questo settore.

In concreto:

  • Si sommano tutti gli eventi di malattia verificatisi nell’arco di 24 mesi;
  • Se la somma supera 9 mesi (anzianità fino a 5 anni) o 12 mesi (oltre 5 anni), il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto;
  • Gli eventi più vecchi dell’arco di 24 mesi non vengono conteggiati.

Certificazione e obblighi del lavoratore

In caso di malattia il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione e certificazione:

  1. Comunicazione immediata: avvisare l’azienda, anche per telefono, di norma entro l’orario di inizio della prestazione e comunque nel giorno in cui si verifica l’assenza; il certificato medico va inviato entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza (art. 98). Senza queste comunicazioni l’assenza è considerata ingiustificata.
  2. Certificazione medica telematica: il medico curante trasmette telematicamente all’INPS il certificato; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
  3. Reperibilità: il lavoratore deve essere presente al proprio domicilio (o alla diversa dimora comunicata) nelle fasce orarie stabilite dalla legge per le visite fiscali INPS: 10-12 e 17-19.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi distinti dalla malattia comune e gestiti dall’INAIL:

  • Il giorno dell’infortunio è a carico del datore al 100%;
  • Dal 4° al 90° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera;
  • Dal 91° giorno in poi l’INAIL eroga il 75%.

I periodi di assenza per infortunio INAIL non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

Nel settore chimica-ceramica artigiano, la presenza di agenti chimici, polveri e rischi specifici rende particolarmente rilevante la prevenzione degli infortuni: il datore è obbligato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

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Tutele per i lavoratori con disabilità

Il rinnovo del 2024 ha introdotto per l’Area Chimica/Ceramica una nota a verbale che eleva il comporto di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99: ai 9 o 12 mesi ordinari si aggiungono quindi 90 giorni. Per le patologie oncologiche e le altre gravi infermità certificate il comporto è prolungato di 12 mesi in 24 consecutivi (settore chimica).

Casi pratici

Tizio – Operaio con episodi di malattia ricorrenti
Tizio, 3 anni di anzianità, ha avuto malattie ricorrenti negli ultimi 2 anni: 3 mesi nel 2025 e 4 mesi nel primo semestre 2026 (totale 7 mesi in 24). Il suo comporto è di 9 mesi (anzianità fino a 5 anni): è ancora sotto il limite e il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Se l’assenza supera 6 giorni l’azienda integra l’indennità fino al 100% dal 1° giorno (settore chimica).
Caia – Lavoratrice che supera il comporto
Caia, con più di 5 anni di anzianità, ha accumulato 13 mesi di malattia nei 24 mesi precedenti. Il comporto è di 12 mesi: il datore le invia lettera di licenziamento per superamento del comporto con il preavviso previsto dal CCNL (o l’indennità sostitutiva). Caia si rivolge alla Femca-CISL per verificare il computo dei 24 mesi e l’esclusione dei periodi di infortunio sul lavoro, che non si sommano al comporto per malattia comune; se ha una disabilità certificata L. 68/99 il limite sale di 90 giorni.
Sempronio – Infortunio sul lavoro in una ceramica artigiana
Sempronio scivola su una superficie bagnata durante il lavoro e si frattura un polso: 45 giorni di inabilità temporanea totale. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione media dal 4° giorno e l’azienda integra fino al 100% della retribuzione fino a guarigione clinica (art. 98). Il datore corrisponde il 100% per il giorno dell’infortunio. I 45 giorni di assenza per infortunio non vengono conteggiati nel comporto per malattia comune di Sempronio.
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Domande frequenti

Per quanti mesi il datore conserva il posto in caso di malattia?
Il CCNL prevede 9 mesi di conservazione del posto fino a 5 anni di anzianità e 12 mesi oltre i 5 anni, riferiti a un arco di 24 mesi in caso di più assenze (art. 98). Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 si aggiungono 90 giorni.
Come si certifica la malattia al datore di lavoro artigiano?
Il medico curante trasmette telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato (o il codice fiscale per consentire la verifica). Deve anche comunicare tempestivamente l’assenza entro il primo giorno di malattia.
L’infortunio sul lavoro conta nel comporto per malattia?
No. I periodi di assenza per infortunio sul lavoro (INAIL) o malattia professionale non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea certificata dall’INAIL.
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Superato il comporto (9 o 12 mesi secondo l’anzianità, nell’arco di 24 mesi), il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva secondo il livello e l’anzianità del lavoratore.
Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
Deve essere reperibile nelle fasce orarie per le visite fiscali INPS (10-12 e 17-19) al domicilio dichiarato. Può uscire per visite mediche documentate. Assenze ingiustificate in fascia di reperibilità possono comportare la sospensione dell’indennità INPS.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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