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CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: malattia, infortunio e comporto
La tutela della salute del lavoratore artigiano si articola tra le garanzie di legge (INPS e INAIL) e le integrazioni contrattuali. Il rinnovo del 2024 ha ampliato il periodo di riferimento per il calcolo del comporto, rafforzando la stabilità del posto di lavoro.
Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi di malattia, calcolati nell’arco di riferimento di 24 mesi (aggiornato dal rinnovo 2024, prima era 21 mesi). Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi. L’indennità INPS è integrata contrattualmente. L’infortunio INAIL non confluisce nel comporto per malattia comune.
Tabella riepilogativa
| Periodo malattia | Trattamento legale (INPS) | Integrazione CCNL | Conservazione posto |
|---|---|---|---|
| 1°-3° giorno (carenza) | Nessuna indennità INPS | A carico del datore secondo le tabelle contrattuali | Sì |
| 4°-20° giorno | 50% della retribuzione giornaliera (INPS) | Integrazione contrattuale fino a percentuale più elevata | Sì |
| 21°-180° giorno | 66,67% della retribuzione (INPS) | Possibile ulteriore integrazione contrattuale | Sì (entro il comporto) |
| Oltre 180 giorni (entro comporto) | 66,67% (INPS) | Secondo tabelle contrattuali | Sì (entro 12 mesi in 24) |
| Superamento del comporto | Indennità INPS fino a guarigione | Cessa obbligo datoriale | No: licenziamento possibile |
Nota: gli importi esatti dell’integrazione contrattuale sono definiti dalle tabelle allegate al CCNL. La base di calcolo dell’indennità INPS è la retribuzione media giornaliera convenzionale. Per le malattie oncologiche il CCNL può prevedere tutele aggiuntive: verificare il testo contrattuale aggiornato.
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La legge non fissa una durata minima: la fonte principale è il contratto collettivo. Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato, con il rinnovo del 16 luglio 2024, ha ampliato da 21 a 24 mesi l’arco di riferimento entro il quale si contano i periodi di malattia, mantenendo a 12 mesi la conservazione del posto.
In concreto:
- Si considerano tutti gli eventi di malattia verificatisi negli ultimi 24 mesi;
- Se la somma complessiva di questi eventi supera i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto;
- Gli eventi morbosi più vecchi di 24 mesi non vengono conteggiati (si prescrivono).
Certificazione e obblighi del lavoratore
In caso di malattia il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione e certificazione:
- Comunicazione immediata: avvisare il datore di lavoro (di norma entro l’inizio del turno del primo giorno di assenza o appena possibile).
- Certificazione medica telematica: il medico curante trasmette telematicamente all’INPS il certificato; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
- Reperibilità: il lavoratore deve essere presente al proprio domicilio (o alla diversa dimora comunicata) nelle fasce orarie stabilite dalla legge per le visite fiscali INPS: 10-12 e 17-19.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi distinti dalla malattia comune e gestiti dall’INAIL:
- Il giorno dell’infortunio è a carico del datore al 100%;
- Dal 4° al 90° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 91° giorno in poi l’INAIL eroga il 75%.
I periodi di assenza per infortunio INAIL non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.
Nel settore chimica-ceramica artigiano, la presenza di agenti chimici, polveri e rischi specifici rende particolarmente rilevante la prevenzione degli infortuni: il datore è obbligato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Tutele per i lavoratori con disabilità
Il rinnovo del 2024 ha confermato la disposizione che riconosce ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99 un prolungamento del comporto di ulteriori 90 giorni, per un totale massimo di 12 mesi + 90 giorni di conservazione del posto nel periodo di riferimento di 24 mesi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Per quanti mesi il datore conserva il posto in caso di malattia?
Come si certifica la malattia al datore di lavoro artigiano?
L’infortunio sul lavoro conta nel comporto per malattia?
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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