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La guida
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: malattia, infortunio e comporto
La tutela della salute del lavoratore artigiano si articola tra le garanzie di legge (INPS e INAIL) e le integrazioni contrattuali. Nel settore chimica-ceramica il posto è conservato per 9 o 12 mesi secondo l’anzianità e l’azienda integra l’indennità fino al 100% della retribuzione. Il rinnovo del 2024 ha aggiunto 90 giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata.
Il CCNL prevede la conservazione del posto per 9 mesi (anzianità fino a 5 anni) o 12 mesi (oltre 5 anni), nell’arco di riferimento di 24 mesi in caso di più assenze. Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi (rinnovo 2024). L’azienda integra l’indennità fino al 100% della retribuzione. L’infortunio sul lavoro è tutelato fino a guarigione clinica e non confluisce nel comporto per malattia comune.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Voce | Chimica, gomma, plastica, vetro | Ceramica, terracotta, gres |
|---|---|---|
| Conservazione del posto | 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi oltre 5 anni | 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi oltre 5 anni |
| Più assenze | i termini si riferiscono a un arco di 24 mesi | i termini si riferiscono a un arco di 24 mesi |
| Ricovero ospedaliero | se unica malattia continuativa, comporto prolungato per la degenza oltre 5 giorni, fino a 30 giorni | fino a 30 giorni di ricovero non si contano nel comporto |
| Malattia superiore a 6 giorni | integrazione al 100% dal 1° al 180° giorno | integrazione al 100% dal 4° al 150° giorno; 65% per i primi tre giorni |
| Malattia da 4 a 6 giorni | integrazione al 100% dal 4° giorno | integrazione al 100% dal 4° al 6° giorno |
| Lavoratori con disabilità L. 68/99 | comporto + 90 giorni | comporto + 90 giorni |
| Patologie oncologiche e gravi infermità | +12 mesi in 24 consecutivi, senza oneri aggiuntivi per l’azienda | – |
| Infortunio sul lavoro, malattia professionale | posto conservato fino a guarigione clinica; integrazione INAIL al 100% | posto conservato fino a guarigione clinica; integrazione INAIL al 100% |
Fonte: art. 98 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017) e nota a verbale sul comporto dei lavoratori con disabilità nell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. L’integrazione è calcolata sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute, a integrazione di quanto percepito da INPS o INAIL. Per gli impiegati della ceramica restano ferme le norme sulla conservazione del posto e il trattamento economico è quello di legge.
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La legge non fissa una durata: la fonte principale è il contratto collettivo. Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato (art. 98) prevede 9 mesi per chi ha fino a 5 anni di anzianità e 12 mesi oltre i 5 anni; in caso di più assenze i periodi si riferiscono a un arco di 24 mesi. Il passaggio da 21 a 24 mesi del rinnovo 2024 riguarda l’Area Tessile-Moda (art. 97), non questo settore.
In concreto:
- Si sommano tutti gli eventi di malattia verificatisi nell’arco di 24 mesi;
- Se la somma supera 9 mesi (anzianità fino a 5 anni) o 12 mesi (oltre 5 anni), il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto;
- Gli eventi più vecchi dell’arco di 24 mesi non vengono conteggiati.
Certificazione e obblighi del lavoratore
In caso di malattia il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione e certificazione:
- Comunicazione immediata: avvisare l’azienda, anche per telefono, di norma entro l’orario di inizio della prestazione e comunque nel giorno in cui si verifica l’assenza; il certificato medico va inviato entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza (art. 98). Senza queste comunicazioni l’assenza è considerata ingiustificata.
- Certificazione medica telematica: il medico curante trasmette telematicamente all’INPS il certificato; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
- Reperibilità: il lavoratore deve essere presente al proprio domicilio (o alla diversa dimora comunicata) nelle fasce orarie stabilite dalla legge per le visite fiscali INPS: 10-12 e 17-19.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi distinti dalla malattia comune e gestiti dall’INAIL:
- Il giorno dell’infortunio è a carico del datore al 100%;
- Dal 4° al 90° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 91° giorno in poi l’INAIL eroga il 75%.
I periodi di assenza per infortunio INAIL non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.
Nel settore chimica-ceramica artigiano, la presenza di agenti chimici, polveri e rischi specifici rende particolarmente rilevante la prevenzione degli infortuni: il datore è obbligato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Tutele per i lavoratori con disabilità
Il rinnovo del 2024 ha introdotto per l’Area Chimica/Ceramica una nota a verbale che eleva il comporto di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99: ai 9 o 12 mesi ordinari si aggiungono quindi 90 giorni. Per le patologie oncologiche e le altre gravi infermità certificate il comporto è prolungato di 12 mesi in 24 consecutivi (settore chimica).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanti mesi il datore conserva il posto in caso di malattia?
Come si certifica la malattia al datore di lavoro artigiano?
L’infortunio sul lavoro conta nel comporto per malattia?
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.