Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: malattia, infortunio e comporto

La tutela della salute del lavoratore artigiano si articola tra le garanzie di legge (INPS e INAIL) e le integrazioni contrattuali. Il rinnovo del 2024 ha ampliato il periodo di riferimento per il calcolo del comporto, rafforzando la stabilità del posto di lavoro.

In sintesi

Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi di malattia, calcolati nell’arco di riferimento di 24 mesi (aggiornato dal rinnovo 2024, prima era 21 mesi). Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi. L’indennità INPS è integrata contrattualmente. L’infortunio INAIL non confluisce nel comporto per malattia comune.

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Dati contrattuali

Conservazione del posto
12 mesi complessivi nell’arco di 24 mesi
Comporto disabili (L. 68/99)
12 mesi + 90 giorni aggiuntivi
Novità rinnovo 2024
Arco di riferimento ampliato da 21 a 24 mesi
Infortunio INAIL
Non computato nel comporto per malattia comune
Integrazione CCNL
Sì, nei limiti previsti dalle tabelle contrattuali

Tabella riepilogativa

Schema del comporto e del trattamento economico – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Periodo malattia Trattamento legale (INPS) Integrazione CCNL Conservazione posto
1°-3° giorno (carenza) Nessuna indennità INPS A carico del datore secondo le tabelle contrattuali
4°-20° giorno 50% della retribuzione giornaliera (INPS) Integrazione contrattuale fino a percentuale più elevata
21°-180° giorno 66,67% della retribuzione (INPS) Possibile ulteriore integrazione contrattuale Sì (entro il comporto)
Oltre 180 giorni (entro comporto) 66,67% (INPS) Secondo tabelle contrattuali Sì (entro 12 mesi in 24)
Superamento del comporto Indennità INPS fino a guarigione Cessa obbligo datoriale No: licenziamento possibile

Nota: gli importi esatti dell’integrazione contrattuale sono definiti dalle tabelle allegate al CCNL. La base di calcolo dell’indennità INPS è la retribuzione media giornaliera convenzionale. Per le malattie oncologiche il CCNL può prevedere tutele aggiuntive: verificare il testo contrattuale aggiornato.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La legge non fissa una durata minima: la fonte principale è il contratto collettivo. Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato, con il rinnovo del 16 luglio 2024, ha ampliato da 21 a 24 mesi l’arco di riferimento entro il quale si contano i periodi di malattia, mantenendo a 12 mesi la conservazione del posto.

In concreto:

  • Si considerano tutti gli eventi di malattia verificatisi negli ultimi 24 mesi;
  • Se la somma complessiva di questi eventi supera i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto;
  • Gli eventi morbosi più vecchi di 24 mesi non vengono conteggiati (si prescrivono).

Certificazione e obblighi del lavoratore

In caso di malattia il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione e certificazione:

  1. Comunicazione immediata: avvisare il datore di lavoro (di norma entro l’inizio del turno del primo giorno di assenza o appena possibile).
  2. Certificazione medica telematica: il medico curante trasmette telematicamente all’INPS il certificato; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
  3. Reperibilità: il lavoratore deve essere presente al proprio domicilio (o alla diversa dimora comunicata) nelle fasce orarie stabilite dalla legge per le visite fiscali INPS: 10-12 e 17-19.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi distinti dalla malattia comune e gestiti dall’INAIL:

  • Il giorno dell’infortunio è a carico del datore al 100%;
  • Dal 4° al 90° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera;
  • Dal 91° giorno in poi l’INAIL eroga il 75%.

I periodi di assenza per infortunio INAIL non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

Nel settore chimica-ceramica artigiano, la presenza di agenti chimici, polveri e rischi specifici rende particolarmente rilevante la prevenzione degli infortuni: il datore è obbligato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tutele per i lavoratori con disabilità

Il rinnovo del 2024 ha confermato la disposizione che riconosce ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99 un prolungamento del comporto di ulteriori 90 giorni, per un totale massimo di 12 mesi + 90 giorni di conservazione del posto nel periodo di riferimento di 24 mesi.

Casi pratici

Tizio – Operaio con episodi di malattia ricorrenti
Tizio ha avuto malattie ricorrenti negli ultimi 2 anni: 3 mesi nel 2025 e 4 mesi nel primo semestre 2026 (totale 7 mesi in 24 mesi). È ancora ampiamente sotto il comporto di 12 mesi. Il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Tizio riceve l’integrazione CCNL sui giorni di carenza e l’indennità INPS sulle restanti giornate.
Caia – Lavoratrice che supera il comporto
Caia ha accumulato 13 mesi di malattia nei 24 mesi precedenti. Il datore le invia lettera di licenziamento per superamento del comporto con il preavviso previsto dal CCNL (o l’indennità sostitutiva). Caia si rivolge alla Femca-CISL per verificare se il computo sia corretto (il calcolo dei 24 mesi di riferimento è essenziale) e se siano stati esclusi correttamente i periodi di infortunio INAIL, che non si sommano al comporto.
Sempronio – Infortunio sul lavoro in una ceramica artigiana
Sempronio scivola su una superficie bagnata durante il lavoro e si frattura un polso: 45 giorni di inabilità temporanea totale. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione media dal 4° giorno. Il datore corrisponde il 100% per il giorno dell’infortunio. I 45 giorni di assenza per infortunio non vengono conteggiati nel comporto per malattia comune di Sempronio.

Domande frequenti

Per quanti mesi il datore conserva il posto in caso di malattia?
Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi complessivi, calcolati nell’arco di 24 mesi di riferimento (ampliato con il rinnovo 2024, prima era 21 mesi). Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi.
Come si certifica la malattia al datore di lavoro artigiano?
Il medico curante trasmette telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato (o il codice fiscale per consentire la verifica). Deve anche comunicare tempestivamente l’assenza entro il primo giorno di malattia.
L’infortunio sul lavoro conta nel comporto per malattia?
No. I periodi di assenza per infortunio sul lavoro (INAIL) o malattia professionale non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea certificata dall’INAIL.
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Superati i 12 mesi di comporto nell’arco di 24 mesi, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (superamento del comporto), con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva secondo il livello e l’anzianità del lavoratore.
Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
Deve essere reperibile nelle fasce orarie per le visite fiscali INPS (10-12 e 17-19) al domicilio dichiarato. Può uscire per visite mediche documentate. Assenze ingiustificate in fascia di reperibilità possono comportare la sospensione dell’indennità INPS.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto (art. 2110 c.c.).
  • La durata del comporto e l'integrazione dell'indennita sono fissate dal CCNL Chimica-Ceramica Artigianato.
  • L'infortunio sul lavoro e tutelato dall'INAIL; la malattia comune dall'INPS, con integrazioni contrattuali.
  • Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e trasmettere la certificazione telematica.
  • Superato il comporto, il datore puo recedere; durante il comporto il licenziamento per malattia e di norma precluso.
Indice dei contenuti

Nelle lavorazioni chimiche e ceramiche artigiane l'esposizione a sostanze, polveri e processi a caldo rende la tutela della salute particolarmente sentita. La disciplina combina la garanzia generale dell'art. 2110 c.c. con la copertura previdenziale (INPS per la malattia, INAIL per l'infortunio e la malattia professionale) e con le integrazioni del CCNL.

La conservazione del posto e il comporto

L'art. 2110 c.c. stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita: in concreto e il CCNL a fissare la durata del periodo di comporto. Entro questo arco il rapporto resta sospeso ma stabile, e il licenziamento intimato per la sola malattia e di norma illegittimo. La durata esatta del comporto, secco o per sommatoria, e indicata nelle tabelle del CCNL Chimica-Ceramica Artigianato vigente.

Malattia comune e indennita

Durante la malattia comune spetta l'indennita economica a carico dell'INPS secondo le regole previdenziali, spesso con un'integrazione a carico del datore prevista dal contratto, fino a una percentuale della retribuzione. Il trattamento puo variare in base alla durata dell'assenza e all'anzianita. Le percentuali e i periodi indennizzabili sono soggetti ad aggiornamento: vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate e sul testo del CCNL vigente.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L'infortunio e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL, che eroga l'indennita per inabilita temporanea e le prestazioni per i postumi permanenti. In un comparto con rischi specifici (agenti chimici, polveri ceramiche, alte temperature) la corretta denuncia e la sorveglianza sanitaria sono essenziali. Anche in caso di infortunio il CCNL puo prevedere integrazioni dell'indennita INAIL, da consultare nel contratto.

Obblighi di comunicazione e certificazione

Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e far trasmettere la certificazione medica per via telematica; il certificato e inviato direttamente dall'INPS al datore, ma resta a carico del lavoratore comunicare l'assenza e rispettare le fasce di reperibilita per le visite di controllo. L'inosservanza di questi obblighi puo avere conseguenze sull'indennita e, nei casi gravi, sul piano disciplinare.

Il superamento del comporto

Esaurito il periodo di comporto, il datore puo recedere dal rapporto: si tratta di un licenziamento legato all'eccessiva morbilita, non disciplinare. Prima di procedere e prudente verificare l'esatto computo dei giorni, soprattutto nel comporto per sommatoria, e considerare eventuali periodi che la legge o il contratto escludono dal calcolo. Il lavoratore puo chiedere, se previsto, la fruizione di ferie o aspettativa per evitare il superamento.

Specificita e cautele del settore

Per le patologie potenzialmente correlate all'attivita (esposizione a sostanze, processi ceramici) e importante distinguere la malattia comune dalla malattia professionale, perche cambia il regime di tutela e di calcolo del comporto. Per ogni dettaglio su durata, integrazioni e periodi computabili il riferimento sono le tabelle del CCNL Chimica-Ceramica Artigianato vigente e le circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Per quanto tempo conservo il posto se mi ammalo?

Per il periodo di comporto, fissato dal CCNL ai sensi dell'art. 2110 c.c. Entro questo arco il rapporto resta sospeso ma stabile e il licenziamento per la sola malattia e di norma illegittimo. La durata e nelle tabelle del CCNL vigente.

Chi paga durante la malattia?

La malattia comune e indennizzata dall'INPS, spesso con un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL. L'infortunio e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL. Percentuali e periodi vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate.

Come devo comunicare l'assenza per malattia?

Devi avvisare tempestivamente il datore e farti rilasciare il certificato medico telematico, che l'INPS trasmette al datore. Devi inoltre rispettare le fasce di reperibilita per le visite di controllo.

Cosa succede se supero il periodo di comporto?

Il datore puo recedere dal rapporto per eccessiva morbilita: non e un licenziamento disciplinare. E prudente verificare l'esatto computo dei giorni, specie nel comporto per sommatoria, ed eventuali periodi esclusi dal calcolo.

L'infortunio in azienda e trattato come la malattia?

No. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, con regole e prestazioni proprie. Il CCNL puo prevedere integrazioni, da verificare nel testo vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.