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CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: preavviso e licenziamento
I termini di preavviso per livello e anzianità, la decorrenza dal 1° o 16° del mese, l’indennità sostitutiva e le specificità per i contratti stagionali nel settore ortofrutticolo e agrumario.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede preavvisi da 15 giorni (livelli 6-7, anzianità fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e livello 1, oltre 10 anni di servizio). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese. I contratti stagionali a tempo determinato cessano alla scadenza senza preavviso. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.
Tabella riepilogativa dei preavvisi
| Livello | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Q (Quadro) e livello 1 | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| Livelli 2 – 3 | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| Livelli 4 – 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| Livelli 6 – 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
I preavvisi si misurano in giorni di calendario (non lavorativi) e decorrono dal 1° o dal 16° del mese in cui avviene la comunicazione. Valori uguali per licenziamento e dimissioni.
Cosa si intende per preavviso e come funziona
Il preavviso è l’obbligo di comunicare con un certo anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Ha una funzione di tutela reciproca: consente al lavoratore di cercare una nuova occupazione e al datore di trovare un sostituto prima che il rapporto cessi.
Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari il preavviso vale sia per il licenziamento (recesso del datore) sia per le dimissioni (recesso del lavoratore). Non si applica nei casi di:
- Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): fatti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
- Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento del datore talmente grave da non permettere la continuazione del rapporto.
- Contratti a tempo determinato stagionali: il rapporto cessa alla scadenza senza preavviso.
Decorrenza dal 1° o dal 16° del mese
Il CCNL stabilisce una regola particolare sulla decorrenza del preavviso: indipendentemente dal giorno in cui viene comunicato il recesso, il preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese, a seconda di quale sia più vicino alla comunicazione.
Esempio: comunicazione di licenziamento il 10 settembre per un lavoratore di livello 4 con 4 anni di anzianità. Il preavviso è di 20 giorni e decorre dal 16 settembre. Il rapporto cessa il 6 ottobre.
Indennità sostitutiva del preavviso
Il datore di lavoro può esonerare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, pagando l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione per i giorni di preavviso non prestati. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere l’equivalente dalla liquidazione finale.
L’indennità sostitutiva si calcola sulla retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + voci fisse), moltiplicata per i giorni di preavviso non goduti. Non sono inclusi i compensi variabili (straordinari, premi una tantum).
Preavviso e lavoratori stagionali
I contratti a tempo determinato stagionali non prevedono il preavviso: il rapporto cessa alla data di scadenza indicata nel contratto scritto. Non occorre alcuna comunicazione aggiuntiva. Tuttavia:
- Se il contratto viene risolto anticipatamente dal datore (prima della scadenza) senza giusta causa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale, oltre alle spettanze maturate.
- Se il contratto viene risolto anticipatamente dal lavoratore senza giusta causa, il datore può rivalersi per il danno subito.
Il licenziamento: principi e tutele di legge
Il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato del settore è soggetto alle tutele della L. 604/1966 e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), come modificato dalla L. 92/2012 (Fornero) e dal D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act). In sintesi:
- Giustificato motivo soggettivo (GMS): notevole inadempimento contrattuale del lavoratore.
- Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni organizzative, produttive, di mercato (es. chiusura reparto, riduzione personale).
- Giusta causa: mancanza disciplinare gravissima, senza preavviso.
- Tutele: reintegra (ex art. 18 per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti) oppure indennizzo economico crescente in base all’anzianità (D.Lgs. 23/2015 per i nuovi assunti).
Casi pratici
Domande frequenti
Qual è il preavviso per un operaio al livello 6 con meno di 5 anni di anzianità?
Il preavviso si applica anche alle dimissioni?
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
Per i lavoratori stagionali esiste il preavviso?
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è il preavviso per un operaio al livello 6 con meno di 5 anni di anzianità?
Per i livelli 6 e 7 con anzianità fino a 5 anni, il preavviso è di 15 giorni di calendario, decorrenti dal 1° o dal 16° del mese.
Il preavviso si applica anche alle dimissioni?
Sì, lo stesso obbligo di preavviso vale sia per il licenziamento (recedere del datore) sia per le dimissioni (recesso del lavoratore). Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore può trattenere l'equivalente dalla liquidazione.
Cosa è l'indennità sostitutiva del preavviso?
Se il datore esonera il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (o il lavoratore abbandona senza rispettarlo), si paga l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non prestati.
Per i lavoratori stagionali esiste il preavviso?
No. Il contratto a tempo determinato stagionale cessa alla scadenza naturale senza obbligo di preavviso, salvo clausola diversa nel contratto individuale.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) avviene senza preavviso né indennità sostitutiva, per fatti così gravi da non permettere la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Vedi anche