Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: orario di lavoro e straordinari

Orario settimanale, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, flessibilità stagionale e le indennità per il lavoro in cella frigorifera e al calore: la guida completa per lavoratori e aziende del settore ortofrutticolo.

In sintesi

L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì (art. 48 del CCNL). Lo straordinario arriva fino a 200 ore annue pro capite, superabili con accordo in sede aziendale (art. 50). Le maggiorazioni sono 35% per lo straordinario feriale, 42% per il festivo, 50% per il notturno e 60% per il festivo notturno; il lavoro notturno in turni regolari (dalle 22 alle 6) è maggiorato del 15%. Il testo 2024-2027 prevede anche il 10% per chi lavora ogni giorno nelle celle frigorifere e l’indennità «disagio caldo» del 10% della retribuzione oraria, a condizioni precise (art. 84).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Ambito
Lavorazione, condizionamento e commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumi

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni orarie per tipologia di lavoro – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Tipologia Maggiorazione Limite annuo
Straordinario diurno (feriale) + 35% 200 ore/anno pro capite
Straordinario notturno + 50%
Straordinario festivo / domenicale + 42%
Straordinario festivo notturno + 60%
Lavoro notturno ordinario (turni) + 15% –
Part-time: lavoro supplementare (feriale) + 35% –
Part-time: ore supplementari festive o notturne + 42% / 60% –
Lavoro in celle frigorifere (non occasionale) + 10% sulla paga giornaliera –
Indennità «disagio caldo» (fiamme vive, entro 3 metri) + 10% della retribuzione oraria –

Le maggiorazioni si calcolano sulla paga oraria normale conglobata (minimo mensile ÷ 173) e non sono cumulabili tra loro né con il 15% dei turnisti (art. 50). Il lavoro del sabato pomeriggio e della domenica è sempre considerato straordinario (art. 48).

L’orario normale di lavoro

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì (art. 48). Se le 40 ore non sono raggiunte nei cinque giorni, l’orario normale si estende alla mattina del sabato per un massimo di 4 ore. La giornata non può superare le 10 ore né essere divisa in più di due periodi, con un riposo intermedio da 1 a 2 ore. Eventuali eccezioni si contrattano in azienda con RSA/RSU o sindacati territoriali, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa i limiti inderogabili di legge:

  • durata massima media di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi, estendibile dalla contrattazione collettiva (il CCNL, art. 51, indica sei mesi come periodo di riferimento ai fini della denuncia all’ITL);
  • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
  • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di norma la domenica).

Straordinario: autorizzazione e limiti

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali (artt. 48 e 50). Nel CCNL Ortofrutticoli il limite è di 200 ore annue pro capite; in caso di necessità si può concordare in sede aziendale il superamento di questo tetto. Ogni ora di straordinario deve essere retribuita con la maggiorazione prevista.

Il CCNL prevede che lo straordinario sia:

  • preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o dal responsabile di reparto;
  • annotato in ordine cronologico su un apposito registro, obbligatorio, che le organizzazioni sindacali provinciali possono chiedere di visionare;
  • liquidato non oltre il mese successivo a quello in cui è stato prestato (per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, con i normali periodi di paga).

Flessibilità stagionale dell’orario

Il settore ortofrutticolo e agrumario è strutturalmente soggetto a forti oscillazioni dei volumi di lavoro in base alle campagne di raccolta e ai picchi commerciali. L’art. 52 del CCNL disciplina la flessibilità dell’orario:

  • La flessibilità non strutturale si usa nelle occasioni previste dal contratto (punte di mercato, operazioni promozionali, fermate di linea e simili): l’orario può essere aumentato o ridotto fino a 8 ore settimanali per un massimo di 26 settimane, e non si applica ai rapporti di durata inferiore a 16 settimane.
  • Nella settimana di flessibilità positiva si pagano le 40 ore ordinarie e si accreditano le ore prestate oltre la quarantesima (fino a 8), da recuperare con riposi nelle settimane di minor carico; nella settimana di flessibilità negativa si pagano le ore lavorate, integrate fino a un massimo di 8 ore.
  • A fine anno le ore di flessibilità positiva residue, in via eccezionale, si pagano con la normale retribuzione; le ore di flessibilità negativa residue sono coperte con permessi per riduzione di orario o trattenute dall’ultima retribuzione.

Per le aziende con prodotti facilmente deteriorabili esiste anche una flessibilità strutturale, definita con accordi sindacali locali: il CCNL ne conferma la natura strutturale ma non ne quantifica le ore, che si leggono negli accordi aziendali.

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Indennità di disagio termico: celle frigorifere e calore (art. 84)

L’art. 84 del CCNL 2024-2027 prevede due maggiorazioni per i lavori disagiati:

  • Celle frigorifere: al personale adibito in modo non occasionale, ogni giorno, all’interno delle celle spetta una maggiorazione del 10% sull’intera paga giornaliera, calcolata sulla base di calcolo dello straordinario. Servono una visita preventiva di idoneità e gli indumenti protettivi; in assenza di soluzioni organizzative o tecnologiche di prevenzione dei rischi, una sosta di un’ora al giorno.
  • Disagio caldo: indennità pari al 10% della retribuzione oraria per chi lavora a stretto contatto con fiamme vive, solo se la distanza uomo-impianto è inferiore a 3 metri, la temperatura vicino all’impianto supera di oltre 10° quella ambientale e il processo prevede lunghi periodi di esposizione al calore. Lavorare in un reparto caldo, di per sé, non basta.

Il testo 2017-2019 del CCNL prevedeva già il 10% per le celle frigorifere, limitato a facchinaggio e stivaggio; l’indennità «disagio caldo» non compare in quel testo. Le realtà difformi dalla norma si discutono a livello di bacino.

Casi pratici

Tizio – Operaio in cella frigorifera, calcolo dell’indennità disagio freddo
Tizio (livello 5, minimo 1.674,65 € mensili dal 1° giugno 2026) lavora ogni giorno in cella frigorifera, 8 ore al giorno per 20 giorni al mese. La quota oraria base è 1.674,65 ÷ 173 = circa 9,68 €, cioè circa 77,44 € per una giornata di 8 ore. La maggiorazione del 10% sulla paga giornaliera vale circa 7,74 € a giornata: su 20 giornate, circa 155 € in più in busta paga.
Caia – Straordinario festivo durante la campagna natalizia degli agrumi
Caia (livello 6, minimo 1.599,53 €) viene chiamata a lavorare la domenica durante il picco della campagna arance (dicembre). La quota oraria è circa 9,25 €. Lo straordinario festivo domenicale è maggiorato del 42%: ogni ora domenicale vale 9,25 × 1,42 = circa 13,13 €. Per 8 ore domenicali Caia incassa circa 105 € lordi, di cui circa 31 € di sola maggiorazione.
Sempronio – Recupero ore accumulate in alta stagione
Sempronio (livello 4, tempo indeterminato) accumula 40 ore di flessibilità positiva durante i 3 mesi di campagna intensa (settembre-novembre), nel limite di 8 ore a settimana. Le ore sono accreditate e recuperate con riposi: Sempronio prende 5 giorni liberi entro l’anno. Se a fine anno restassero ore positive non recuperate, in via eccezionale sarebbero pagate con la normale retribuzione (art. 52); le ore di straordinario vero e proprio, fuori dalla flessibilità, valgono invece il 35% in più.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Qual è l’orario settimanale nel CCNL Ortofrutticoli?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì; il sabato mattina si lavora (fino a 4 ore) solo se nei cinque giorni non si raggiungono le 40 ore.
Quanto vale lo straordinario festivo notturno?
Lo straordinario festivo notturno è maggiorato del 60% sulla paga oraria normale conglobata. Per la generalità dei lavoratori è la più alta tra le maggiorazioni dello straordinario (35%, 42%, 50%, 60%).
Cos’è l’indennità di disagio termico?
Sono due maggiorazioni del 10% previste dall’art. 84: sulla paga giornaliera per chi lavora ogni giorno, in modo non occasionale, nelle celle frigorifere; sulla retribuzione oraria («disagio caldo») per chi lavora a stretto contatto con fiamme vive, a meno di 3 metri dall’impianto e con una temperatura superiore di oltre 10° a quella ambientale.
Un lavoratore stagionale può fare straordinari?
Sì, nel rispetto del limite annuo di 200 ore (art. 50) e con le stesse maggiorazioni; lo straordinario si paga con i normali periodi di paga e resta escluso dall’indennità del 34,45% che copre ferie, mensilità aggiuntive e permessi degli stagionali.
Come funziona la flessibilità stagionale dell’orario?
L’art. 52 consente di aumentare o ridurre l’orario fino a 8 ore settimanali per un massimo di 26 settimane, nei casi previsti dal contratto. Le ore accreditate si recuperano con riposi; a fine anno le ore positive residue si pagano, in via eccezionale, con la normale retribuzione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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