Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: orario di lavoro e straordinari

Orario settimanale, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, flessibilità stagionale e le nuove indennità di disagio termico: la guida completa per lavoratori e aziende del settore ortofrutticolo.

In sintesi

L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Il limite annuo dello straordinario è 250 ore. Le maggiorazioni variano dal 35% (ordinario diurno) al 60% (festivo notturno). Il lavoro notturno ordinario è maggiorato del 15%. Il rinnovo 2024 ha introdotto l’indennità di disagio termico (freddo in cella frigorifica, caldo da impianti) del 10% sulla quota oraria.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Ambito
Lavorazione, condizionamento e commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumi

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni orarie per tipologia di lavoro – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Tipologia Maggiorazione Limite annuo
Straordinario diurno (feriale) + 35% 250 ore/anno
Straordinario notturno + 50%
Straordinario festivo / domenicale + 42%
Straordinario festivo notturno + 60%
Lavoro notturno ordinario (turni) + 15%
Part-time: clausole elastiche / flessibili + 10%
Part-time: ore supplementari festive o notturne + 42% / 60%
Indennità disagio freddo (celle frigorifere) + 10% sulla quota oraria
Indennità disagio caldo (impianti) + 10% sulla quota oraria

Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria del minimo tabellare, salvo diversa previsione del contratto individuale o degli accordi di secondo livello.

L’orario normale di lavoro

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. La scelta della distribuzione (lunedì-venerdì o lunedì-sabato) è rimessa all’accordo aziendale o alla prassi dell’azienda.

Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa i limiti inderogabili di legge:

  • durata massima media di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolata su un periodo di 4 mesi (estendibile a 6 o 12 mesi con accordo collettivo);
  • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
  • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di norma la domenica).

Straordinario: autorizzazione e limiti

Il lavoro straordinario è la prestazione svolta oltre le 40 ore settimanali. Nel CCNL Ortofrutticoli il limite massimo è fissato a 250 ore annue per lavoratore. Ogni ora di straordinario deve essere retribuita con la maggiorazione prevista.

Il CCNL prevede che lo straordinario sia:

  • preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o dal responsabile di reparto;
  • comunicato con congruo anticipo al lavoratore, salvo casi di urgenza;
  • registrato nel libro unico del lavoro.

Flessibilità stagionale dell’orario

Il settore ortofrutticolo e agrumario è strutturalmente soggetto a forti oscillazioni dei volumi di lavoro in base alle campagne di raccolta e ai picchi commerciali. Il CCNL consente la modulazione multiperiodale dell’orario:

  • Nelle settimane di punta (es. campagna raccolta, conferimento, confezionamento pre-natale degli agrumi) l’orario può salire fino a 48 ore settimanali.
  • Le ore eccedenti le 40 settimanali maturate nei periodi di punta vengono recuperate nelle settimane di minor carico, entro 52 settimane dall’accumulo.
  • Se il recupero non avviene entro il termine previsto, le ore vengono retribuite come straordinario.

Questo meccanismo consente alle aziende di gestire i picchi senza dover ricorrere sistematicamente allo straordinario retribuito, a condizione che sia disciplinato da accordo aziendale o territoriale.

Indennità di disagio termico: la novità del rinnovo 2024

Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha introdotto due nuove indennità a tutela della salute dei lavoratori esposti a condizioni termiche gravose:

  • Disagio freddo: si applica ai lavoratori che operano stabilmente in celle frigorifere o ambienti a temperatura controllata molto bassa (lavorazione e stoccaggio di frutta e agrumi refrigerati). La maggiorazione è del 10% sulla quota oraria della retribuzione.
  • Disagio caldo: si applica ai lavoratori esposti in modo prolungato a calore proveniente da impianti di lavorazione (es. pastorizzatori, linee di confetture, essiccatori). La maggiorazione è identica: 10% sulla quota oraria.

Le due indennità non sono cumulabili sulla stessa ora di lavoro e presuppongono che l’esposizione sia effettiva e documentabile. Il datore di lavoro deve indicare le posizioni lavorative interessate nel documento di valutazione dei rischi (DVR, ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

Casi pratici

Tizio – Operaio in cella frigorifera, calcolo dell’indennità disagio freddo
Tizio (livello 5, minimo 1.674,95 € mensili dal 1° giugno 2026) lavora 160 ore mensili in celle frigorifere a temperatura di 2°C. La quota oraria base è 1.674,95 ÷ 173 = circa 9,68 €. L’indennità disagio freddo del 10% aggiunge 0,97 € per ogni ora lavorata in cella: su 160 ore mensili, il bonus mensile è circa 155 € in più in busta paga.
Caia – Straordinario festivo durante la campagna natalizia degli agrumi
Caia (livello 6, minimo 1.599,95 €) viene chiamata a lavorare la domenica durante il picco della campagna arance (dicembre). La quota oraria è circa 9,25 €. Lo straordinario festivo domenicale è maggiorato del 42%: ogni ora domenicale vale 9,25 × 1,42 = circa 13,13 €. Per 8 ore domenicali, Caia incassa 105 € lordi aggiuntivi.
Sempronio – Recupero ore accumulate in alta stagione
Sempronio (livello 4, tempo indeterminato) accumula 40 ore straordinarie durante i 3 mesi di campagna intensa (settembre-novembre). L’accordo aziendale prevede il recupero entro marzo dell’anno successivo: Sempronio prende 5 giorni liberi aggiuntivi. Se l’accordo non fosse stato rispettato, quelle 40 ore sarebbero state retribuite come straordinario diurno al 35% in più.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l’orario settimanale nel CCNL Ortofrutticoli?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni secondo le esigenze organizzative aziendali.
Quanto vale lo straordinario festivo notturno?
Lo straordinario festivo notturno è maggiorato del 60% sulla quota oraria della retribuzione. È la maggiorazione più elevata prevista dal CCNL.
Cos’è l’indennità di disagio termico?
Introdotta dal rinnovo 2024, è una maggiorazione del 10% sulla quota oraria riconosciuta ai lavoratori in celle frigorifere (disagio freddo) o esposti a calore da impianti (disagio caldo). Le due indennità non sono cumulabili sulla stessa ora.
Un lavoratore stagionale può fare straordinari?
Sì, nel rispetto del limite annuo di 250 ore e con le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato.
Come funziona la flessibilità stagionale dell’orario?
Il CCNL consente settimane fino a 48 ore nei periodi di punta con recupero entro 52 settimane. In mancanza di recupero, le ore vengono retribuite come straordinario.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario nel settore ortofrutticolo e agrumario segue il D.Lgs. 66/2003, con orario normale e flessibilita' modulati dal CCNL.
  • Vigono i limiti inderogabili di legge: 48 ore medie settimanali comprensive di straordinario e 11 ore di riposo giornaliero ogni 24.
  • Lo straordinario, il notturno e il festivo sono maggiorati secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • La stagionalita' del raccolto giustifica regimi di flessibilita' e di distribuzione plurisettimanale dell'orario.
  • Le indennita' per condizioni disagevoli (es. lavoro in cella frigorifera) sono fissate dal contratto collettivo.
Indice dei contenuti

Il comparto ortofrutticolo e agrumario lavora al ritmo della natura: campagne di raccolta concentrate, picchi di lavorazione e confezionamento, seguiti da fasi di bassa attività. L'organizzazione dell'orario deve quindi conciliare i vincoli inderogabili del D.Lgs. 66/2003 con la flessibilita' che la stagionalita' impone. Il CCNL e' lo strumento che traduce questa esigenza in regole concrete su distribuzione dell'orario, maggiorazioni e indennita'.

Orario normale e flessibilita' stagionale

L'orario normale e la sua articolazione settimanale sono definiti dal CCNL entro la cornice del D.Lgs. 66/2003. La peculiarita' del settore e' la flessibilita': nei periodi di punta l'orario può essere intensificato, con recuperi nelle fasi di minore attività, secondo schemi di distribuzione plurisettimanale (multiperiodale). Tale meccanismo consente di seguire l'andamento delle campagne senza violare i tetti medi di legge.

I limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003

Anche nei picchi di raccolta restano fermi i vincoli di legge: la durata media settimanale, calcolata sul periodo di riferimento, non può superare le 48 ore comprensive di straordinario; vanno garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 e il riposo settimanale. Questi limiti tutelano la salute dei lavoratori anche quando l'organizzazione e' compressa dalle esigenze del raccolto.

Lo straordinario e le sue maggiorazioni

Le ore eccedenti l'orario normale costituiscono straordinario, ammesso entro i limiti e compensato con le maggiorazioni stabilite dalle tabelle del CCNL vigente. Le percentuali si differenziano in base alla fascia (diurno, notturno, festivo) e sono soggette ai rinnovi: vanno percio' verificate sull'edizione aggiornata del contratto e non assunte come importi fissi.

Lavoro notturno e festivo nelle campagne

Le esigenze di conservazione del prodotto e i tempi di consegna possono richiedere lavoro notturno e festivo. Il D.Lgs. 66/2003 definisce la nozione di lavoro notturno e le relative tutele, tra cui la sorveglianza sanitaria; il CCNL fissa le fasce e le maggiorazioni applicabili. La corretta classificazione delle ore e' essenziale per la liquidazione del giusto compenso.

Le indennita' di disagio

Il lavoro di selezione e confezionamento avviene spesso in ambienti a temperatura controllata - celle frigorifere - o in condizioni climatiche disagevoli. Il CCNL può riconoscere indennita' di disagio termico o per condizioni particolari, la cui misura e' fissata dalle tabelle del contratto vigente. Si tratta di voci che vanno verificate sul cedolino e richieste se non corrisposte.

Lettura pratica per lavoratori e aziende

Per il lavoratore stagionale, la chiave e' distinguere ore ordinarie, straordinarie e maggiorate, controllando che le percentuali applicate corrispondano al CCNL aggiornato e che la flessibilita' rispetti i recuperi pattuiti. Per l'azienda, la pianificazione multiperiodale dell'orario va documentata e mantenuta entro i tetti del D.Lgs. 66/2003. Il riferimento, per ogni importo, sono le tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Come funziona la flessibilita' dell'orario nel settore?

La stagionalita' del raccolto consente regimi di distribuzione plurisettimanale: l'orario si intensifica nei picchi con recuperi nelle fasi di minore attivita', restando entro la media di 48 ore settimanali fissata dal D.Lgs. 66/2003.

Quanto sono maggiorate le ore di straordinario?

Le percentuali sono stabilite dalle tabelle del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari vigente, differenziate per fascia diurna, notturna e festiva. Vanno verificate sull'edizione aggiornata.

Esiste un'indennita' per il lavoro in cella frigorifera?

Il CCNL puo' riconoscere indennita' di disagio termico o per condizioni particolari. La misura e' fissata dalle tabelle del contratto vigente e va verificata sul cedolino.

Qual e' il riposo minimo tra due turni?

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, limite inderogabile anche nei periodi di punta della raccolta.

Il lavoro festivo durante la campagna e' maggiorato?

Si'. Le maggiorazioni per lavoro festivo e notturno sono fissate dal CCNL vigente. La corretta classificazione delle ore determina il compenso spettante.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.