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La guida
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: apprendistato professionalizzante
Durata, percentuali retributive, formazione obbligatoria e tutele per gli apprendisti assunti nel settore ortofrutticolo e agrumario: la disciplina del D.Lgs. 81/2015 integrata dalle previsioni contrattuali.
L’apprendistato professionalizzante nel settore ortofrutticolo e agrumario (D.Lgs. 81/2015 e artt. 39-47 del CCNL) è ammesso per i livelli dal 5° al 1°, esclusi i ruoli di coordinamento, e dura da 6 a 36 mesi. L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto quello di destinazione: per il 5° livello, ad esempio, al 6° per la prima metà del periodo e al 6° Super per la seconda. Il CCNL non fissa percentuali (come 80% o 90%) del minimo: vale la retribuzione del livello di inquadramento. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Il quadro normativo: legge e contratto
L'apprendistato professionalizzante è disciplinato in primo luogo dalla legge (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47), che ne fissa le caratteristiche essenziali: finalità formativa, durata massima, requisiti del piano formativo individuale, limiti numerici e divieto di cottimo. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari, siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, integra la legge definendo i livelli per cui l’apprendistato è ammesso, il sotto-inquadramento, la durata massima di 36 mesi, la formazione, i permessi per i corsi e il trattamento di malattia e infortunio (artt. 39-47 e allegato 8).
Esistono tre tipologie di apprendistato (art. 41, D.Lgs. 81/2015):
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: rivolto a giovani fino a 25 anni in percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Apprendistato professionalizzante: la tipologia più diffusa nel settore privato, per lavoratori dai 18 ai 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale).
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: per percorsi universitari, dottorati o di ricerca.
Nel settore ortofrutticolo e agrumario è l'apprendistato professionalizzante la tipologia operativa rilevante, su cui si concentra la disciplina del CCNL.
Durata e livello di destinazione
Secondo gli artt. 39 e 46 del CCNL e l’allegato 8, l’apprendistato è ammesso per le qualifiche e mansioni dei livelli 5, 4, 3, 2 e 1, con esclusione delle mansioni di coordinamento. Valgono queste regole:
- durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (3 anni);
- per l’apprendistato «in cicli stagionali», a tempo determinato, ogni contratto con lo stesso soggetto dura almeno 4 mesi;
- i periodi di apprendistato svolti in altre aziende ortofrutticole si computano per intero se riguardano le stesse mansioni e l’interruzione non supera 12 mesi;
- periodo di prova non superiore a 30 giorni di effettivo servizio, con recesso senza preavviso (art. 41);
- all’assunzione, un apprendista al massimo per ogni lavoratore qualificato di 5° livello o superiore.
I livelli 6 Super, 6 e 7 non sono livelli di destinazione dell’apprendistato: sono i livelli in cui può essere inquadrato chi punta al 5° o al 4°.
Inquadramento e retribuzione dell’apprendista
| Livello di destinazione | Prima metà del periodo | Seconda metà del periodo | Minimo mensile dal 01/06/2026 (euro) |
|---|---|---|---|
| 5 | Livello 6 | Livello 6 Super | 1.599,53 poi 1.638,89 (a regime 1.674,65) |
| 4 | Livello 6 Super | Livello 5 | 1.638,89 poi 1.674,65 (a regime 1.750,01) |
| 3, 2, 1 | Fino a due livelli sotto quello di destinazione (il testo non indica la ripartizione per metà) | A regime: 1.932,23 (3), 2.020,70 (2), 2.286,84 (1) | |
I minimi sono quelli dell’Allegato 1 del CCNL (vedi la tabella dei minimi 2024-2027). Il testo del CCNL non prevede percentuali ridotte (80%, 90%) del minimo: l’apprendista ha lo stesso trattamento normativo dei lavoratori della qualifica per cui compie il tirocinio e, alla fine del periodo, riceve la normale retribuzione contrattuale di qualifica (art. 42).
Formazione obbligatoria
La formazione è un elemento costitutivo e irrinunciabile del contratto di apprendistato. In assenza di una adeguata formazione, il contratto può essere riqualificato come ordinario rapporto di lavoro subordinato, con le relative conseguenze retributive e contributive.
Il D.Lgs. 81/2015 e il CCNL prevedono due tipi di formazione:
- Offerta formativa pubblica (allegato 8): 120 ore annue per chi è privo di titolo o ha la sola licenza media, 80 ore per chi ha il diploma o una qualifica professionale, 40 ore per chi ha la laurea. La formazione professionalizzante si realizza in alternanza con esercitazioni on the job, affiancamento e moduli teorici;
- Formazione trasversale, se l’azienda non usa l’offerta pubblica: igiene, sicurezza e prevenzione infortuni, diritti e doveri nel rapporto di lavoro, comunicazione, organizzazione del ciclo produttivo, privacy;
- Permessi per i corsi di insegnamento complementare e per gli esami (art. 44): senza trattenute, fino a 360 ore complessive per gli apprendisti di 5° e 4° livello e 480 ore per quelli di 3°, 2° e 1°, ridotte del 25% per chi ha un titolo di studio post-obbligo attinente.
Il piano formativo individuale (PFI) deve essere allegato al contratto di apprendistato, firmato da entrambe le parti, e indica gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione e il tutor aziendale responsabile della formazione. Il contratto indica un tutore o referente aziendale con adeguata professionalità (art. 44) e il datore deve chiedere alla Commissione paritetica nazionale il parere di conformità sul piano formativo (art. 40).
Contribuzione agevolata e incentivi per il datore
Il contratto di apprendistato professionalizzante gode di un regime contributivo agevolato stabilito dalla legge (non dal CCNL):
- Aziende fino a 9 dipendenti: aliquota a carico del datore dell’1,5% nel primo anno, del 3% nel secondo e del 10% dal terzo;
- Aziende con 10 o più dipendenti: aliquota del 10% (circa 11,61% con i contributi NASpI e per la formazione) per tutta la durata dell’apprendistato.
Le agevolazioni contributive per l'apprendistato sono disciplinate dalla legge (L. 183/2011; D.L. 76/2013; D.Lgs. 81/2015) e possono essere soggette a modifiche normative. Le aliquote sono ricavate da fonti secondarie e vanno riscontrate con le circolari INPS in vigore.
Fine del periodo formativo: recesso e trasformazione
Al termine del periodo formativo si apre una fase decisiva per entrambe le parti:
- Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come rapporto a tempo indeterminato e al lavoratore spetta la normale retribuzione contrattuale di qualifica (art. 46);
- Se il datore recede, deve rispettare i termini di preavviso contrattuale (vedi articolo dedicato). Il recesso deve avere una motivazione, salvo la facoltà di recesso libero prevista al solo momento della scadenza formativa;
- Se il lavoratore recede al termine, deve rispettare i termini di preavviso; in caso di dimissioni prima della scadenza dell’apprendistato professionalizzante si applicano comunque il preavviso e la relativa indennità (art. 46). Le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso;
- In caso di recesso del datore durante il periodo formativo senza giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha diritto alle tutele previste dal D.Lgs. 23/2015 o dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda.
Limiti e divieti nell'utilizzo dell'apprendistato
Il D.Lgs. 81/2015 e la contrattazione collettiva fissano limiti precisi all'utilizzo dell'apprendistato, per evitare che si trasformi in uno strumento di riduzione del costo del lavoro a danno dei lavoratori qualificati:
- Limite numerico: all’assunzione, non più di un apprendista per ogni lavoratore qualificato di 5° livello o superiore (art. 39);
- Cottimo e manovalanza: l’apprendista non va retribuito a cottimo, cioè in base alle quantità prodotte (il divieto riguarda la retribuzione fissa mensile, non i premi di risultato), né adibito a lavori di manovalanza e produzione in serie (art. 44);
- Stabilizzazione: le aziende devono trasformare a tempo indeterminato almeno il 25% degli apprendistati attivati (art. 46); l’allegato 8 vieta, salvo deroga concordata con i sindacati, di assumere nuovi apprendisti professionalizzanti se non è rimasto in servizio almeno il 65% di quelli il cui contratto è scaduto nei 12 mesi precedenti, al netto di 2 contratti non trasformati. Chi è assunto in violazione è considerato a tempo indeterminato dall’inizio.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Ortofrutticoli?
Quanto viene pagato un apprendista nel settore ortofrutticolo?
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
Il datore può recedere dal contratto di apprendistato prima della scadenza?
Esistono limiti numerici all'assunzione di apprendisti?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La disciplina dell'apprendistato è stabilita dalla legge (D.Lgs. 81/2015); il CCNL integra la normativa di legge. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.