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CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: apprendistato professionalizzante
Durata, percentuali retributive, formazione obbligatoria e tutele per gli apprendisti assunti nel settore ortofrutticolo e agrumario: la disciplina del D.Lgs. 81/2015 integrata dalle previsioni contrattuali.
L'apprendistato professionalizzante nel settore ortofrutticolo e agrumario (D.Lgs. 81/2015) ha durata massima di 3 anni per i livelli 2-7 e di 5 anni per i Quadri. La retribuzione è pari all'80% del minimo tabellare del livello di destinazione nel primo periodo e al 90% nel secondo. Sono previste almeno 120 ore di formazione professionalizzante nel triennio, con piano formativo individuale allegato al contratto. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Il quadro normativo: legge e contratto
L'apprendistato professionalizzante è disciplinato in primo luogo dalla legge (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47), che ne fissa le caratteristiche essenziali: finalità formativa, durata massima, requisiti del piano formativo individuale, limiti numerici, divieto di lavoro notturno e di cottimo. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari, siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, integra la legge definendo le percentuali retributive per livello e periodo, la durata specifica per ciascun profilo e le modalità della formazione professionalizzante interna all'azienda.
Esistono tre tipologie di apprendistato (art. 41, D.Lgs. 81/2015):
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: rivolto a giovani fino a 25 anni in percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Apprendistato professionalizzante: la tipologia più diffusa nel settore privato, per lavoratori dai 18 ai 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale).
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: per percorsi universitari, dottorati o di ricerca.
Nel settore ortofrutticolo e agrumario è l'apprendistato professionalizzante la tipologia operativa rilevante, su cui si concentra la disciplina del CCNL.
Durata e livello di destinazione
Il contratto di apprendistato professionalizzante si divide in due periodi, al termine dei quali l'apprendista consegue la qualifica professionale corrispondente al livello di destinazione. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari:
- Livelli 6 e 7 (operai generici e addetti base): durata massima 2 anni, con 1 anno per periodo;
- Livelli 3, 4 e 5 (operai qualificati, addetti intermedi, impiegati base): durata massima 3 anni (18 mesi per periodo);
- Livelli 1 e 2 (responsabili, impiegati di concetto): durata massima 3 anni (18 mesi per periodo);
- Quadri: durata massima 5 anni.
La durata minima non può essere inferiore a 6 mesi (art. 44, comma 2, D.Lgs. 81/2015), salvo per contratti a tempo determinato stagionali: la legge prevede la possibilità di computare più stagioni consecutive ai fini della durata dell'apprendistato, nel rispetto delle condizioni contrattuali e di legge.
Tabella riepilogativa: retribuzione per periodo
| Livello di destinazione | Durata massima | 1° periodo (% minimo livello) | 2° periodo (% minimo livello) |
|---|---|---|---|
| Quadro | 5 anni | 80% | 90% |
| Livello 1 | 3 anni | 80% | 90% |
| Livello 2 | 3 anni | 80% | 90% |
| Livello 3 | 3 anni | 80% | 90% |
| Livello 4 | 3 anni | 80% | 90% |
| Livello 5 | 3 anni | 80% | 90% |
| Livello 6 Super (6S) | 2 anni | 80% | 90% |
| Livello 6 | 2 anni | 80% | 90% |
| Livello 7 | 2 anni | 80% | 90% |
Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione vigente al momento della retribuzione, non al minimo del livello attuale dell'apprendista. A qualifica conseguita (trasformazione a tempo indeterminato), la retribuzione passa al 100% del minimo del livello acquisito.
Formazione obbligatoria
La formazione è un elemento costitutivo e irrinunciabile del contratto di apprendistato. In assenza di una adeguata formazione, il contratto può essere riqualificato come ordinario rapporto di lavoro subordinato, con le relative conseguenze retributive e contributive.
Il D.Lgs. 81/2015 e il CCNL prevedono due tipi di formazione:
- Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio (40 ore/anno), erogata dall'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche del settore ortofrutticolo e agrumario (es. tecniche di lavorazione, condizionamento, catena del freddo, normativa fitosanitaria, sicurezza alimentare);
- Formazione trasversale di base: competenze in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), competenze relazionali e organizzative. A carico del datore di lavoro, può essere erogata in collaborazione con enti bilaterali o organismi accreditati.
Il piano formativo individuale (PFI) deve essere allegato al contratto di apprendistato, firmato da entrambe le parti, e indica gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione e il tutor aziendale responsabile della formazione. Il tutor deve avere adeguata esperienza professionale nel settore.
Contribuzione agevolata e incentivi per il datore
Il contratto di apprendistato professionalizzante gode di un regime contributivo agevolato stabilito dalla legge (non dal CCNL):
- Per le aziende con meno di 9 dipendenti: aliquota contributiva complessiva del 5% per i primi 3 anni (poi regime ordinario);
- Per le aziende con 10 o più dipendenti: aliquota del 11,61% (ridotta rispetto al 28,28% ordinario per i livelli operai) per tutta la durata dell'apprendistato e per il primo anno successivo alla trasformazione a tempo indeterminato;
- Esenzione dal contributo di licenziamento (art. 2, comma 31, L. 92/2012) per i contratti di apprendistato;
- Incentivo occupazionale per le assunzioni di apprendisti nelle zone svantaggiate, se applicabile.
Le agevolazioni contributive per l'apprendistato sono disciplinate dalla legge (L. 183/2011; D.L. 76/2013; D.Lgs. 81/2015) e possono essere soggette a modifiche normative. Verificare le aliquote aggiornate con il consulente del lavoro o l'INPS.
Fine del periodo formativo: recesso e trasformazione
Al termine del periodo formativo si apre una fase decisiva per entrambe le parti:
- Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del contratto (con il preavviso previsto dal CCNL), il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione, con retribuzione al 100% del minimo tabellare;
- Se il datore recede, deve rispettare i termini di preavviso contrattuale (vedi articolo dedicato). Il recesso deve avere una motivazione, salvo la facoltà di recesso libero prevista al solo momento della scadenza formativa;
- Se il lavoratore recede, deve rispettare i termini di preavviso. Le dimissioni durante il periodo formativo per giusta causa non richiedono preavviso;
- In caso di recesso del datore durante il periodo formativo senza giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha diritto alle tutele previste dal D.Lgs. 23/2015 o dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda.
Limiti e divieti nell'utilizzo dell'apprendistato
Il D.Lgs. 81/2015 e la contrattazione collettiva fissano limiti precisi all'utilizzo dell'apprendistato, per evitare che si trasformi in uno strumento di riduzione del costo del lavoro a danno dei lavoratori qualificati:
- Limite numerico: rapporto massimo di 3:2 tra apprendisti e lavoratori qualificati/specializzati a tempo indeterminato (aziende con più di 9 dipendenti); massimo 1 apprendista per lavoratore qualificato nelle aziende con meno di 10 dipendenti. Le aziende senza lavoratori qualificati possono assumere al massimo 3 apprendisti;
- Divieto di sostituzione: non è possibile assumere apprendisti per sostituire lavoratori licenziati per riduzione di personale o in cassa integrazione guadagni per mansioni equivalenti;
- Tasso di stabilizzazione: le aziende con più di 49 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo se hanno trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti. Escluse le imprese costituite da meno di 36 mesi.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Ortofrutticoli?
Quanto viene pagato un apprendista nel settore ortofrutticolo?
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
Il datore può recedere dal contratto di apprendistato prima della scadenza?
Esistono limiti numerici all'assunzione di apprendisti?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La disciplina dell'apprendistato è stabilita dalla legge (D.Lgs. 81/2015); il CCNL integra la normativa di legge. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Ortofrutticoli?
L'apprendistato professionalizzante ha durata massima di 3 anni per i livelli da 2 a 7 e di 5 anni per il profilo di Quadro. La durata minima non può essere inferiore a 6 mesi.
Quanto viene pagato un apprendista nel settore ortofrutticolo?
La retribuzione dell'apprendista è fissata in percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione: 80% nel primo periodo (primi 12 mesi per un contratto triennale) e 90% nel secondo periodo (mesi 13-36). Non sono previste percentuali inferiori al 80% del minimo.
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore di formazione professionalizzante nel triennio, erogate dall'azienda. La formazione trasversale (sicurezza, competenze relazionali) è a carico del datore. Il piano formativo individuale va allegato al contratto.
Il datore può recedere dal contratto di apprendistato prima della scadenza?
Durante il periodo formativo il datore può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo (qualifica conseguita) entrambe le parti possono recedere liberamente con il solo preavviso contrattuale: se nessuno recede, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Esistono limiti numerici all'assunzione di apprendisti?
Sì. In base all'art. 42, D.Lgs. 81/2015, le aziende con più di 9 dipendenti non possono avere un numero di apprendisti superiore al rapporto di 3:2 rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati a tempo indeterminato. Le aziende con meno di 10 dipendenti possono assumere al massimo 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato.
Vedi anche