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La guida
CCNL Lapidei ed Escavazione: malattia e infortunio sul lavoro
Cave, segherie e stabilimenti lapidei espongono i lavoratori a rischi specifici: polveri di silice, vibrazioni, movimentazione carichi. Conoscere le regole del CCNL su comporto, integrazione economica e infortuni è fondamentale per tutelare salario e posto di lavoro.
Il CCNL Lapidei Industria garantisce (testo 2008, artt. 72 e 95) la conservazione del posto per 12 mesi di malattia, 14 mesi complessivi in caso di più eventi riferiti a 30 mesi, aumentati del 50% per patologie oncologiche, emodialisi, infarto con cardiopatia ischemica instabile e trapianti. Per gli operai l’integrazione porta il trattamento al 100% della retribuzione netta di fatto dal 1° al 180° giorno e al 50% dal 181° al 365°; per gli impiegati 100% per 6 mesi e 50% per altri 6. Per l’infortunio sul lavoro la conservazione del posto dura per tutta la prognosi INAIL, senza limite di comporto.
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Il periodo di comporto: quanto dura la tutela del posto
L’art. 2110 del Codice Civile vieta il licenziamento del lavoratore durante la malattia fino al superamento del cosiddetto periodo di comporto. Il CCNL Lapidei Industria (testo 2008, art. 72 per gli operai e art. 95 per gli impiegati) lo fissa così, con la stessa regola per le due categorie:
- Malattia singola: 12 mesi di conservazione del posto per il lavoratore non in prova;
- Più eventi morbosi: 14 mesi complessivi, riferiti ai 30 mesi immediatamente precedenti l’evento;
- Malattie gravi (patologie oncologiche, emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi): i periodi sono aumentati del 50%, quindi 18 mesi e 21 mesi, e aumentano del 50% anche i periodi di trattamento economico.
Il comporto per sommatoria significa che non è un singolo episodio acuto a far scattare il diritto al recesso, ma la somma di tutti gli eventi nell’arco dei 30 mesi precedenti: anche assenze brevi e frequenti concorrono al cumulo. Dopo il testo 2008 il contratto è stato rinnovato più volte (la fonte aperta ricorda un +60% per le patologie gravi dal rinnovo 2022): la durata aggiornata va confermata sul testo applicato.
Superato il termine di conservazione del posto, se l’azienda risolve il rapporto corrisponde, oltre al TFR, l’indennità sostitutiva del preavviso; se il rapporto non è risolto da nessuna delle parti resta sospeso a tutti gli effetti. Il licenziamento per superamento del comporto non è disciplinare. Chi si dimette perché la malattia prosegue oltre i termini ha diritto al TFR ma non all’indennità sostitutiva del preavviso.
Il trattamento economico di malattia: legge e integrazione CCNL
La normativa legale prevede per i lavoratori dell’industria l’indennità di malattia INPS a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, detti di carenza, non sono coperti dall’INPS). Le misure legali sono:
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Il CCNL Lapidei Industria integra questo trattamento fino al 100% della retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:
- operai (art. 72): 100% dal 1° al 180° giorno e 50% dal 181° al 365°; in caso di più eventi morbosi non oltre 180 giorni di calendario a retribuzione globale e 180 a metà retribuzione in un arco di 18 mesi, senza cumulo se la malattia interviene dopo 5 mesi di effettivo lavoro;
- impiegati (art. 95): 100% per i primi 6 mesi di malattia e 50% per i successivi 6, con lo stesso limite di 180 + 180 giorni in 18 mesi per i più eventi.
Fonte: artt. 72 e 95 del testo completo 2008 del CCNL Lapidei Industria (Fillea-CGIL). L’integrazione spetta solo se il lavoratore certifica l’assenza nei modi di legge, non è cumulabile con altri trattamenti analoghi e decade per chi non è reperibile nelle fasce 10-12 e 17-19. Le percentuali riguardano il CCNL Lapidei Industria di Confindustria Marmomacchine e Anepla.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Nel settore lapideo i rischi specifici includono la silicosi (esposizione a polveri di quarzo e silice libera cristallina), ipoacusia da rumore, vibrazioni al sistema mano-braccio, traumi da movimentazione blocchi di marmo e granito. La tutela INAIL si applica per infortuni sul lavoro e malattie professionali (tabellate e non).
Per gli infortuni sul lavoro, l’INAIL eroga:
- Indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione giornaliera (retribuzione convenzionale INAIL) per i primi 90 giorni; 75% dal 91° giorno;
- Rendita (o indennizzo in capitale) in caso di inabilità permanente parziale o assoluta.
Il CCNL integra il trattamento INAIL, portandolo al 100% della retribuzione globale di fatto per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita senza limite temporale durante la prognosi INAIL: il datore non può licenziare il lavoratore infortunato fino alla guarigione clinica certificata o alla stabilizzazione dei postumi.
Obblighi di certificazione e comunicazione
Il lavoratore ha l’obbligo di:
- Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, preferibilmente il primo giorno di malattia e comunque entro l’orario di inizio del turno;
- Trasmettere telematicamente il certificato di malattia tramite il medico curante (che lo invia all’INPS); il numero di protocollo va comunicato al datore;
- Essere reperibile all’indirizzo comunicato nelle fasce orarie di reperibilità fissate dall’INPS (10-12 e 17-19 per i lavoratori dell’industria) per le eventuali visite fiscali.
Per gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni. L’omessa o tardiva denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
Tabella riepilogativa
| Evento | Conservazione del posto | Trattamento economico (legge) | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Malattia comune (operai) | 12 mesi; 14 mesi complessivi in 30 mesi se più eventi | INPS: 50% (gg 4-20), 66,66% (gg 21-180) | 100% dal 1° al 180° giorno; 50% dal 181° al 365° |
| Malattia comune (impiegati) | 12 mesi; 14 mesi complessivi in 30 mesi se più eventi | INPS: 50%/66,66% | 100% primi 6 mesi; 50% per i successivi 6 |
| Malattia grave (oncologica ecc.) | Periodi aumentati del 50% (18 e 21 mesi) | INPS: come sopra | Anche i periodi di trattamento economico aumentano del 50% |
| Infortunio sul lavoro | Senza limite (durata prognosi INAIL) | INAIL: 60% (gg 1-90), 75% (gg 91+) | Integrazione al 100% per tutta l’inabilità temporanea |
| Malattia professionale | Senza limite (durata prognosi INAIL) | INAIL: come infortuni | Integrazione al 100% |
| Carenza (primi 3 gg) | N/A | Non coperta da INPS | L’integrazione degli operai parte dal 1° giorno (art. 72) |
Le percentuali di integrazione CCNL si intendono sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali). Eventuali superminimi individuali non assorbibili sono inclusi solo se previsto da accordo individuale o aziendale.
Il fondo sanitario Altea
I lavoratori del settore lapideo industriale aderiscono al fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, finanziato dalla contribuzione paritetica datoriale e del lavoratore prevista dal CCNL. Altea eroga rimborsi per prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o soggette a ticket: visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici, odontoiatria, protesi acustiche e oculistiche. Il fondo assume particolare rilevanza per i lavoratori esposti a rischi professionali tipici del settore (silicosi, patologie osteoarticolari, ipoacusia). Per i dettagli sulle prestazioni erogate e i massimali si rimanda alla sezione dedicata in questa guida.
Casi pratici
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Domande frequenti
Per quanto tempo il CCNL Lapidei conserva il posto in caso di malattia?
Quanto percepisce il lavoratore lapideo in caso di malattia?
In caso di infortunio sul lavoro, come funziona la tutela?
Cosa è il comporto per sommatoria?
Devo essere reperibile durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2110 c.c., d.p.r. 1124/1965, d.lgs. 81/2008). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.