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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Occhialeria garantisce almeno 4 settimane di ferie annue (diritto inderogabile per legge) e permessi retribuiti per ex festività e ROL. Il rinnovo 2026 ha esteso a 3 giorni i permessi per infermità/decesso dei figli del convivente e a 30 giorni i permessi per invalidi civili oltre il 50%.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: ferie, permessi e ROL 2026

Le ferie, i permessi retribuiti e i riposi aggiuntivi nel CCNL Occhialeria tutelano il diritto al riposo dei lavoratori. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha migliorato diversi istituti, ampliando i permessi familiari e introducendo nuove tutele per i lavoratori disabili.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria garantisce almeno 4 settimane di ferie annue (diritto inderogabile per legge) e permessi retribuiti per ex festività e ROL. Il rinnovo 2026 ha esteso a 3 giorni i permessi per infermità/decesso dei figli del convivente e a 30 giorni i permessi per invalidi civili oltre il 50%.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
Art. 2109 c.c.; D.lgs. 66/2003 art. 10 (ferie); L. 5 marzo 1977 n. 54 (ex festività)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi nel CCNL Occhialeria — quadro riepilogativo 2026
Istituto Durata/Importo Fonte Note
Ferie annue Minimo 4 settimane (20 gg lavorativi su 5 gg/sett.) D.lgs. 66/2003 + CCNL Inderogabile; il CCNL può aggiungerne di più
Ex festività / ROL 4 giorni annui (orientativi, da CCNL) L. 54/1977 + CCNL Fruibili a richiesta del lavoratore
Permessi per lutto/infermità 3 giorni retribuiti per evento CCNL (rinnovo 2026) Esteso ai figli del convivente e parenti coniuge
Permessi esami universitari 3 giorni retribuiti per esame CCNL (rinnovo 2026) Elevato da 2 a 3 giorni
Permessi invalidità civile >50% 30 giorni retribuiti all’anno CCNL (rinnovo 2026) Per lavoratori con invalidità civile certificata
Permessi per visita medica Retribuiti (tempo necessario) CCNL Previa presentazione di documentazione medica

Nota: il numero di giorni di ferie superiore al minimo di 4 settimane e il numero esatto di ore di ROL/ex festività vanno verificati sul testo integrale del CCNL vigente, disponibile presso i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil). I dati sopra indicati recepiscono le informazioni pubblicate dalle parti all’atto del rinnovo.

Le ferie: diritto inderogabile e maturazione

Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e inderogabile: nessun accordo — individuale o collettivo — può ridurle al di sotto del minimo legale. Il D.lgs. 66/2003 fissa in 4 settimane annue il minimo inderogabile. Il CCNL Occhialeria non può che migliorarlo.

Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati: un lavoratore assunto a metà anno avrà diritto alla metà delle ferie annue. Il frazionamento in dodicesimi garantisce equità in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.

Le ferie non godute entro l’anno possono essere rinviate, ma il datore di lavoro ha l’obbligo di consentirne la fruizione entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. L’eventuale monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ex festività soppresse e permessi retribuiti (ROL)

Con la L. 54/1977 alcune festività vennero soppresse come giorni di riposo obbligatorio. In cambio, il legislatore attribuì ai lavoratori dell’industria il diritto a permessi retribuiti equivalenti, che il CCNL ha recepito e spesso integrato. Nel settore dell’industria si contano in genere 4 giorni di ex festività (come Sant’Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo), da fruire come permessi retribuiti su accordo tra lavoratore e datore.

Accanto alle ex festività, il CCNL può prevedere ore di ROL (Riposi Operai Lavoratori) aggiuntivi, da godere individualmente o collettivamente in periodi di minore attività produttiva.

Permessi speciali: le novità del rinnovo 2026

Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto alcune significative novità sui permessi:

  • Permessi per lutto o infermità grave: estesi a 3 giorni retribuiti anche in caso di infermità grave o decesso dei figli del convivente e dei genitori del coniuge/unito civilmente (prima erano limitati ai soli parenti di primo grado).
  • Permessi per esami universitari: elevati da 2 a 3 giorni retribuiti per ciascun esame, a sostegno dei lavoratori-studenti.
  • Permessi per invalidi civili: riconosciuti fino a 30 giorni retribuiti all’anno ai lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, per cure, riabilitazione o adempimenti amministrativi.
  • Aspettativa non retribuita post-comporto: elevata da 6 a 9 mesi nei casi di malattie gravi, infortuni extra-lavorativi o terapie salvavita (vedi anche articolo dedicato a malattia e infortunio).
  • Congedi parentali per figli disabili: la possibilità di fruire dei permessi ex L. 104/1992 è estesa fino ai 14 anni di età del figlio con disabilità grave (prima era limitata a 8 anni).

Festività nazionali e soppresse

Le festività nazionali retribuite (fissate dalla legge, non dal CCNL) sono: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la festività del Santo Patrono locale. Quando una festività cade di domenica o in un giorno non lavorativo (per i part-time), spetta al lavoratore un’ulteriore giornata di riposo o la relativa indennità sostitutiva, secondo quanto stabilito dal CCNL.

Casi pratici

Tizio — Ferie frazionate e maturazione pro quota
Tizio viene assunto il 1° luglio 2026. Al 31 dicembre avrà maturato 6/12 delle ferie annue. Se il CCNL prevede 26 giorni lavorativi di ferie (esempio), gli spettano 13 giorni nel primo anno di lavoro. Tizio chiede di goderne 10 giorni a settembre e di rinviarne 3 all’anno successivo: il datore deve concordare il periodo tenendo conto delle esigenze produttive, ma non può negare indefinitamente la fruizione.
Caia — Malattia durante le ferie
Caia ha programmato 2 settimane di ferie in agosto 2026. Il 5 agosto si ammala e il medico le certifica un’influenza con prognosi di 7 giorni. Caia comunica immediatamente al datore la malattia, inviando il certificato medico telematico. In base alla giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE), i 7 giorni di malattia sospendono le ferie: Caia potrà recuperarli in un momento successivo, concordato con l’azienda.
Sempronio — Permesso per lutto del convivente
Sempronio perde la madre della sua compagna (convivente di fatto). Prima del rinnovo 2026 non avrebbe avuto diritto al permesso retribuito, limitato ai parenti entro il secondo grado di parentela propria. Dal 1° gennaio 2026 il CCNL estende i 3 giorni di permesso retribuito anche a questo caso. Sempronio presenta al datore la documentazione di convivenza (certificato di residenza condivisa o dichiarazione sostitutiva) per accedere al permesso.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Occhialeria?
Il minimo inderogabile è di 4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni settimanali), come stabilito dal D.lgs. 66/2003. Il CCNL Occhialeria può prevedere un numero maggiore; per la quantità esatta consultare il testo integrale disponibile presso i sindacati di categoria.
Le ferie maturate si perdono se non vengono godute entro l’anno?
No. Le ferie non godute entro l’anno possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Solo alla cessazione del rapporto è possibile monetizzare le ferie non godute. Il datore non può imporre la perdita delle ferie maturate.
Cosa prevede il CCNL 2026 per i permessi familiari?
Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha esteso a 3 giorni i permessi per lutto o infermità grave dei figli del convivente e dei parenti del coniuge, elevato a 3 giorni i permessi per esami universitari e riconosciuto 30 giorni retribuiti ai lavoratori con invalidità civile superiore al 50%.
Quanti giorni di ex festività e ROL spettano?
Nel settore industriale si contano in genere 4 giorni di ex festività soppresse (L. 54/1977). Il numero esatto di ore di ROL va verificato sul testo integrale del CCNL Occhialeria aggiornato al rinnovo 2026.
La malattia sospende le ferie?
Sì, per giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE e Corte di Cassazione). La malattia che insorge durante le ferie le sospende: il lavoratore ha diritto di fruire i giorni di malattia separatamente e di recuperare le ferie sospese in un momento successivo concordato con il datore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Il numero esatto di giorni di ferie e ore di ROL previsto dal CCNL va verificato sul testo integrale disponibile presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil o presso un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche consultare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Occhialeria?

Il CCNL Occhialeria garantisce almeno 4 settimane di ferie annue, in linea con il minimo inderogabile di legge (D.lgs. 66/2003, art. 10). Il contratto può prevedere un numero maggiore di giorni in funzione dell'anzianità o del livello, da verificare sul testo integrale aggiornato.

Cosa sono le ex festività soppresse nel CCNL Occhialeria?

Con la legge 5 marzo 1977 n. 54 alcune festività religiose e civili furono soppresse. I relativi giorni non vengono più celebrati come festivi ma danno diritto a permessi retribuiti (le cosiddette «ex festività» o ROL): nel settore industriale si contano in genere 4 giorni l'anno, da fruire su richiesta del lavoratore.

Le ferie maturate si perdono se non vengono godute entro l'anno?

No, le ferie non si perdono automaticamente. Il D.lgs. 66/2003 stabilisce che le ferie non godute si possono rinviare entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione, ma il lavoratore ha comunque diritto all'indennizzo in caso di mancata fruizione per cause imputabili al datore.

Cosa prevede il CCNL 2026 per i permessi familiari?

Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha esteso a 3 giorni (da 2) i permessi retribuiti in caso di infermità o decesso dei figli del convivente e dei parenti del coniuge. Ha inoltre introdotto 30 giorni retribuiti annui per i lavoratori con invalidità civile superiore al 50%.

I permessi per esami universitari sono retribuiti?

Sì. Il CCNL prevede permessi retribuiti per sostenere esami universitari. Il rinnovo 2026 ha elevato il riconoscimento a 3 giorni retribuiti (da 2) per ciascun esame, a conferma del sostegno alla formazione dei lavoratori studenti.

Le ferie possono essere godute durante il periodo di malattia?

La giurisprudenza consolidata (anche della Corte di Giustizia UE) stabilisce che la malattia sospende le ferie e il lavoratore ha diritto a recuperarle. Se la malattia insorge durante le ferie già programmate, il lavoratore può chiedere la sospensione delle ferie e il loro differimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.