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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nel settore vetro si calcola ex art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua rivalutato ogni anno. Si può destinarlo a Fonchim o tenerlo in azienda/INPS. L'anticipazione (max 70%) è possibile dopo 8 anni per spese sanitarie o acquisto prima casa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: TFR, fine rapporto e previdenza complementare

Il TFR è il «risparmio forzoso» del lavoratore dipendente. Nel settore vetro il rinnovo 2026 ha aumentato il contributo datoriale a Fonchim: ecco tutto ciò che serve sapere per scegliere bene.

In sintesi

Il TFR nel settore vetro si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua lorda, rivalutato ogni anno. Il lavoratore può destinarlo a Fonchim (previdenza complementare) o tenerlo in azienda (INPS se oltre 50 dipendenti). L’anticipazione è possibile dopo 8 anni per spese sanitarie o acquisto casa.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Fondo pensione complementare
Fonchim (contributo datoriale aumentato al 2% da gennaio 2027)
Riferimento legge
Art. 2120 c.c. (TFR); d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Il calcolo del TFR: la formula base

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un istituto di legge (art. 2120 c.c.) che si accumula durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidato alla cessazione. La formula è semplice:

  • ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua utile;
  • al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata con il tasso pari al 75% dell’aumento del costo della vita (ISTAT) + 1,5% fisso;
  • alla cessazione il TFR totale è la somma di tutte le quote annue rivalutate.

La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, indennità di turno, EDR e ogni altra voce retributiva continuativa. Non include rimborsi spese e proventi occasionali.

Tabella riepilogativa: destinazione del TFR e confronto

Opzioni di destinazione del TFR — CCNL Vetro e Lampade
Opzione Dove va il TFR Contribuzione datoriale Tassazione alla prestazione
Fonchim (fondo pensione complementare) Investito nel fondo con rendimento variabile 2% della retribuzione (da gennaio 2027; era 1,5%) 15% (riduc. al 9% con 35 anni partecipazione)
TFR in azienda (≤50 dipendenti) Accantonato dall’azienda Nessuna contribuzione aggiuntiva Tassazione separata (aliquota media IRPEF ultimi 5 anni)
Fondo di Tesoreria INPS (>50 dipendenti) Versato all’INPS Nessuna contribuzione aggiuntiva Tassazione separata come sopra

La scelta tra Fonchim e TFR in azienda/INPS va fatta all’assunzione (o entro 6 mesi per i nuovi assunti dal 2007). È irrevocabile per le quote future, ma le quote passate rimangono dove erano. Per una valutazione personalizzata si raccomanda di consultare un consulente previdenziale.

Fonchim: il fondo pensione del settore chimico-energetico

Il Fonchim è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del settore chimico e dell’energia, al quale il CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) è associato. È un fondo a capitalizzazione negoziale, controllato dalle parti sociali (datoriali e sindacali). Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha aumentato il contributo datoriale dall’1,5% al 2% della retribuzione, con decorrenza 1° gennaio 2027.

L’iscrizione a Fonchim comporta:

  • il versamento del TFR futuro al fondo (obbligatorio per chi sceglie Fonchim);
  • il contributo del lavoratore (generalmente una percentuale minima concordata);
  • il contributo del datore (2% dal 2027);
  • la gestione dell’investimento su linee d’investimento a scelta del lavoratore (da conservativa a dinamica).

L’anticipazione del TFR

Dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, è possibile richiedere un’anticipazione del TFR accantonato, fino al 70% del totale maturato. L’anticipazione è consentita solo per:

  • acquisto o ristrutturazione della prima abitazione (per sé o per i figli);
  • spese sanitarie straordinarie (interventi e cure particolarmente onerose);
  • ulteriori causali previste dalla contrattazione collettiva (es. formazione professionale).

L’anticipazione è concessa una sola volta per tutta la durata del rapporto. L’importo anticipato non genera interessi ma riduce il montante finale disponibile alla cessazione.

Casi pratici

Tizio — Iscritto a Fonchim da 10 anni
Tizio è iscritto a Fonchim dall’inizio del rapporto. Dal 2027 il contributo del datore passa dall’1,5% al 2%: su una retribuzione di 2.000 euro mensili, il contributo datoriale aggiuntivo è di circa 11 euro mensili, che si sommano ai versamenti di TFR e contributo del lavoratore. Dopo 10 anni di iscrizione Tizio ha già maturato il diritto a prestazioni pensionistiche complementari alla pensione INPS.
Caia — Anticipazione TFR per prima casa
Caia lavora in azienda da 9 anni e ha lasciato il TFR in azienda (non iscritto a Fonchim). Vuole comprare casa e richiede l’anticipazione del 70% del TFR maturato (circa 18.000 euro lordi su 25.700 totali). L’azienda elabora la pratica. L’anticipazione è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (come acconto). Il TFR residuo continuerà ad accumularsi fino alla cessazione.
Sempronio — Cessazione del rapporto dopo 20 anni
Sempronio si dimette dopo 20 anni di servizio, con TFR interamente destinato a Fonchim. All’uscita dal fondo sceglie la prestazione in capitale (50%) e rendita (50%). Il capitale viene tassato al 15%, ridotto al 9% grazie ai 20 anni di partecipazione (riduzione di 0,30% per ogni anno oltre i 15). Il TFR che aveva lasciato in azienda nei primi 2 anni (prima dell’iscrizione a Fonchim) viene erogato con tassazione separata.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel settore vetro?
La retribuzione annua utile viene divisa per 13,5. La quota annua viene rivalutata al 31 dicembre con tasso pari al 75% dell’aumento ISTAT + 1,5%. Alla cessazione si liquida la somma di tutte le quote rivalutate.
Conviene destinare il TFR a Fonchim nel settore vetro?
Per chi ha molti anni davanti alla pensione, Fonchim è generalmente più conveniente perché aggiunge il contributo datoriale (2% dal 2027). Per una valutazione personalizzata si raccomanda un consulente previdenziale.
Posso anticipare il TFR per comprare casa?
Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità è possibile richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per spese sanitarie. L’anticipazione è concessa una sola volta.
Come viene tassato il TFR alla cessazione?
Il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media IRPEF degli ultimi anni. Se il TFR è in Fonchim, la tassazione alla prestazione è del 15%, riducibile al 9% con 35 anni di partecipazione.
Dove va il TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
Nelle aziende con più di 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione è versato obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore mantiene il diritto al TFR, erogato dall’INPS alla cessazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per la scelta tra Fonchim e TFR in azienda/INPS si raccomanda di consultare un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o il sito ufficiale di Fonchim (fonchim.it).

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel settore vetro?

Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile (comprensiva di minimo, scatti, tredicesima e indennità continuative) viene divisa per 13,5. La quota annua viene poi rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con il tasso ISTAT + 1,5%.

Conviene destinare il TFR a Fonchim nel settore vetro?

La convenienza dipende dal profilo individuale. Destinare il TFR a Fonchim significa beneficiare dei rendimenti del fondo pensione e della contribuzione datoriale aggiuntiva (ora al 2% con il rinnovo 2026). Il TFR in azienda è rivalutato con tasso fisso + inflazione, ma non beneficia della contribuzione datoriale. Per chi ha molti anni davanti alla pensione, Fonchim è generalmente più conveniente.

Posso anticipare il TFR per comprare casa?

Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità è possibile richiedere un’anticipazione del TFR per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa (per sé o per i figli) o per spese sanitarie straordinarie. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato ed è concessa una sola volta.

Come viene tassato il TFR alla cessazione?

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con un’aliquota media IRPEF calcolata sull’imponibile degli ultimi anni. È generalmente più conveniente della tassazione ordinaria. Se il TFR è in un fondo pensione (Fonchim), la tassazione alla prestazione è del 15%, riducibile al 9% con 35 anni di partecipazione.

Dove va il TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?

Nelle aziende con più di 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione è versato obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, c. 755 l. 296/2006). Il lavoratore mantiene il diritto al TFR, che viene erogato dall’INPS alla cessazione del rapporto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.