Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

CCNL Chimico-Farmaceutico: ferie, permessi e ROL

Ferie generose, un pacchetto di oltre cento ore di ROL ed ex-festività e i miglioramenti del rinnovo 2025 sui permessi per la famiglia rendono il CCNL Chimico-Farmaceutico uno dei contratti industriali con la migliore dotazione di tempo libero tutelato.

In sintesi

Il CCNL Chimico-Farmaceutico garantisce 4 settimane di ferie fino a 10 anni di anzianità e 5 settimane oltre i 10 anni. A questo si aggiungono circa 104 ore annue tra ROL ed ex-festività. Il rinnovo 2025 ha esteso a 12 giorni i permessi per figli malati (3-8 anni) e introdotto permessi per donatori di midollo osseo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025
Vigenza
1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa di ferie, ROL e permessi

Ferie, ROL ed ex-festività — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
Istituto Dotazione annua Note
Ferie (fino a 10 anni di anzianità) 4 settimane (20 gg lavorativi) Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno
Ferie (oltre 10 anni di anzianità) 5 settimane (25 gg lavorativi) Maggiorazione di 5 gg per anzianità
ROL (Riduzione Orario di Lavoro) 72 ore Fruibili su richiesta individuale o collettiva
Ex festività soppresse 32 ore (4 giorni) Da fruire nell’anno di maturazione
Permesso per matrimonio 15 giorni consecutivi Retribuito al 100%; documentare con certificato
Permesso per lutto 3 giorni Coniuge/convivente, figli, genitori, suoceri, fratelli/sorelle
Permessi figli malati (3-8 anni) 12 giorni (novità 2025) Estesi da 6 a 12 gg dal rinnovo 2025; fruibili in blocchi da 4h
Permessi donazione sangue Giornata intera Retribuita per ogni donazione (L. 584/1967)
Permessi donazione midollo osseo Secondo necessità Novità rinnovo 2025; copertura accertamenti, prelievo, convalescenza

Il monte-ore totale annuo tra ROL ed ex-festività è di circa 104 ore. Per i lavoratori a turni o in ciclo continuo le modalità di fruizione possono essere differenziate tramite accordo aziendale di secondo livello.

Le ferie: maturazione, fruizione e limiti

Le ferie nel contratto chimico-farmaceutico maturano su base mensile nel corso dell’anno. Il lavoratore a tempo pieno matura ogni mese circa 1,67 giorni (su base annua di 20 giorni) o 2,08 giorni (su base di 25 giorni) di ferie. La base legale minima è di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003, art. 10): il contratto migliora la legge per i lavoratori con più di 10 anni di anzianità.

Regole fondamentali sulla fruizione:

  • Fruizione minima annuale: almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite entro l’anno di maturazione (o entro il 30 giugno dell’anno successivo per accordo); le restanti 2 settimane possono essere differite entro i 18 mesi successivi.
  • Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro non è possibile sostituire le ferie con un’indennità in denaro. La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue non fruite.
  • Programmazione: il piano ferie è concordato tra datore e lavoratore tenendo conto delle esigenze produttive e personali. In caso di disaccordo prevale l’interesse produttivo, ma il datore deve garantire la fruizione entro i termini di legge.
  • Malattia durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante le ferie e presenta certificato medico entro i termini, le giornate di malattia non vengono conteggiate come ferie e vengono restituite.

ROL ed ex festività: come funzionano

Il ROL (Riduzione Orario di Lavoro) è il meccanismo contrattuale con cui le 40 ore di legge vengono ridotte alle 37h45 dell’orario contrattuale. L’accantonamento avviene mensilmente (6 ore al mese × 12 mesi = 72 ore); le ore maturate devono essere fruite nell’anno solare di maturazione, salvo accordo aziendale che ne permetta il riporto parziale.

Le ex festività soppresse (32 ore, pari a 4 giorni) originano dalla soppressione di alcune festività nazionali avvenuta con la L. 54/1977. Queste ore sono maturate annualmente e devono essere fruite entro l’anno.

Modalità di fruizione di ROL ed ex festività:

  • Individuale: su richiesta del lavoratore con preavviso di norma di 2-5 giorni;
  • Collettiva: il datore può programmare chiusure collettive (es. ferragosto, ponti) a valere sul monte ROL;
  • Accumulo limitato: le ore non fruite entro l’anno possono in alcuni casi essere monetizzate o riportate, secondo le condizioni dell’accordo aziendale.

Le novità del rinnovo 2025 su permessi e congedi

Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha introdotto significativi miglioramenti in tema di conciliazione vita-lavoro:

  • Permessi per figli malati (3-8 anni): estesi da 6 a 12 giorni annui, fruibili anche in frazioni da 4 ore. Una misura che riconosce le esigenze dei genitori lavoratori con figli in età prescolare e del primo ciclo scolastico.
  • Donatori di midollo osseo: riconosciuti permessi retribuiti per accertamenti pre-donazione, prelievo e convalescenza, documentati ai sensi della L. 52/2001. Il settore farmaceutico, per la sua vicinanza alla ricerca medica, ha sostenuto questa novità.
  • Congedi parentali e istituti contrattuali: le assenze per maternità, paternità e congedi parentali sono ora computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali (in precedenza solo nei primi 2 anni), migliorando la tutela complessiva.
  • Permessi studio e formazione: ampliati i permessi per iscrizione a ITS Academy, lauree, master e dottorati di ricerca, a supporto dello sviluppo professionale dei lavoratori del settore.

Casi pratici

Tizio — Operatore (E1) con 12 anni di anzianità: ferie e ROL
Tizio ha superato i 10 anni di anzianità nel 2024 e dal 1° gennaio 2025 matura 5 settimane (25 giorni) di ferie annue. Aggiungendo le 72 ore di ROL e le 32 ore di ex festività, dispone di oltre 180 ore di assenza retribuita all’anno (ferie + ROL + ex-festività). Pianifica con l’ufficio del personale la fruizione delle ferie estive in luglio e tiene a riserva le ore ROL per i ponti di novembre.
Caia — Impiegata (C2) che si ammala durante le ferie
Caia è in ferie dal 4 al 22 agosto 2025. Il 10 agosto si ammala con febbre alta; il medico le rilascia certificato dall’11 al 14 agosto (4 giorni). Caia invia il certificato medico all’azienda entro 24 ore. I 4 giorni di malattia durante le ferie vengono sottratti al conteggio ferie e convertiti in assenza per malattia: recupera 4 giorni di ferie che potrà fruire in un secondo momento.
Sempronio — Genitore (D1) con figlio malato: novità 2025
Sempronio ha un figlio di 5 anni. Prima del rinnovo 2025 disponeva di 6 giorni annui di permessi retribuiti per malattia del figlio. Dal 1° luglio 2025 la dotazione è raddoppiata a 12 giorni, fruibili anche in frazioni da 4 ore. Nel mese di ottobre il figlio ha la tonsillite per 3 giorni: Sempronio fruisce 3 giorni di permesso retribuito, presentando il certificato pediatrico, senza incidere sulle ferie o sul ROL.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Chimico-Farmaceutico?
4 settimane (20 giorni lavorativi) fino a 10 anni di anzianità; 5 settimane (25 giorni) oltre i 10 anni. Almeno 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione.
Cos’è il ROL e quante ore spettano?
Il ROL è il monte-ore di permessi maturati per ridurre l’orario a 37h45 contrattuali. Nel settore chimico-farmaceutico sono 72 ore di ROL più 32 ore di ex festività = 104 ore annue complessive.
Il rinnovo 2025 ha modificato i permessi per figli malati?
Sì: i permessi retribuiti per figli malati tra 3 e 8 anni sono stati estesi da 6 a 12 giorni annui, fruibili anche in blocchi di 4 ore.
Le ferie si perdono se non vengono fruite entro l’anno?
Non immediatamente: le ferie possono essere differite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il datore che non garantisce la fruizione nei termini è tenuto alla monetizzazione. Non è possibile rinunciarvi volontariamente.
Posso farmi pagare le ferie invece di fruirle?
No: durante il rapporto di lavoro la monetizzazione delle ferie è vietata dalla legge (D.Lgs. 66/2003). La sostituzione con denaro è possibile solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue non fruite.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Chimico-Farmaceutico riconosce ferie superiori al minimo legale, con scaglioni crescenti per anzianità oltre i dieci anni.
  • Al monte ferie si aggiunge un pacchetto di ROL ed ex-festività fra i più ampi del comparto industriale.
  • Il rinnovo 2025 ha potenziato i permessi per i figli malati e introdotto permessi per i donatori di midollo osseo.
  • Vale il limite legale di quattro settimane di ferie irrinunciabili e indisponibili (D.Lgs. 66/2003).
  • Per durate e maturazioni puntuali occorre consultare la tabella del CCNL vigente, senza presumere importi.
Indice dei contenuti

Il contratto chimico-farmaceutico è storicamente un laboratorio di relazioni industriali avanzate: la dotazione di tempo libero tutelato - ferie, ROL ed ex-festività - è fra le più generose dell'industria. Per il lavoratore conviene tuttavia distinguere ciò che è garanzia di legge da ciò che è frutto della contrattazione, perché solo le prime sono indisponibili mentre le seconde vivono nei rinnovi e possono mutare. L'impianto di riferimento resta il D.Lgs. 66/2003, che fissa lo zoccolo minimo su cui il CCNL costruisce migliorie.

Le quattro settimane irrinunciabili

La base inderogabile è quella delle quattro settimane annue di ferie, di cui almeno due da godere consecutivamente nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. Su questo nucleo il CCNL innesta scaglioni aggiuntivi legati all'anzianità: il lavoratore con maggiore servizio accede a un monte ferie superiore. La regola di legge impedisce la monetizzazione delle ferie minime in costanza di rapporto, a tutela del riposo effettivo.

ROL ed ex-festività: natura e fruizione

I permessi per riduzione dell'orario di lavoro e le ex-festività soppresse costituiscono ore di permesso retribuito di fonte contrattuale, da fruire secondo le regole aziendali di programmazione. A differenza delle ferie, la loro disciplina è interamente rimessa al CCNL: monte ore, decorrenza della maturazione e sorte delle ore non godute vanno letti nel testo vigente. È un istituto flessibile, spesso usato per esigenze personali brevi.

Il rinnovo 2025 e i permessi per la famiglia

L'ultimo rinnovo ha rafforzato la dimensione di conciliazione, ampliando i permessi per l'assistenza ai figli malati nelle fasce di età indicate dal contratto e introducendo permessi per i donatori di midollo osseo. Si tratta di migliorie tipiche di un settore attento al welfare; la loro misura precisa e le condizioni di accesso sono fissate nella tabella contrattuale, che va consultata prima di formulare richieste.

Permessi retribuiti per eventi della vita

Accanto a ROL ed ex-festività, il contratto disciplina i permessi per eventi quali lutto, matrimonio ed esami, oltre ai permessi previsti dalla legge (ad esempio L. 104/1992). Il coordinamento fra fonte legale e fonte contrattuale segue il principio del trattamento di miglior favore: si applica la previsione più vantaggiosa per il lavoratore, fermo restando il rispetto delle condizioni di legittimità.

La programmazione e i poteri del datore

La collocazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve contemperare le esigenze produttive con quelle di recupero psicofisico del dipendente, tenendo conto delle preferenze espresse. La fruizione dei ROL segue invece criteri più flessibili. La pianificazione anticipata dei piani ferie riduce il rischio di accumuli non smaltibili e di contenzioso sul godimento effettivo.

Come leggere il proprio cedolino e la tabella

Per conoscere il saldo aggiornato di ferie, ROL ed ex-festività il riferimento è il cedolino, che riporta maturato, goduto e residuo. I valori-base e gli scaglioni per anzianità sono nella tabella del CCNL Chimico-Farmaceutico vigente: è prudente partire da lì ed evitare di applicare cifre lette altrove, perché ogni rinnovo può modificare la dotazione complessiva.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie sono garantite per legge?

La base inderogabile è di quattro settimane annue (D.Lgs. 66/2003), di cui almeno due consecutive nell'anno; il CCNL aggiunge scaglioni per anzianità, da leggere nella tabella vigente.

Che differenza c'è fra ferie e ROL?

Le ferie sono un diritto di legge irrinunciabile; i ROL e le ex-festività sono ore di permesso retribuito di fonte contrattuale, con regole di maturazione e fruizione fissate dal CCNL.

Le ferie minime si possono monetizzare?

No, non in costanza di rapporto: le quattro settimane minime devono essere godute come riposo effettivo; la monetizzazione resta possibile solo per i residui alla cessazione.

Cosa ha cambiato il rinnovo 2025 sui permessi?

Ha ampliato i permessi per l'assistenza ai figli malati e introdotto permessi per i donatori di midollo osseo; misure e condizioni sono dettagliate nella tabella contrattuale.

Chi decide quando vado in ferie?

La collocazione spetta al datore, che deve contemperare le esigenze produttive con quelle di riposo del lavoratore, tenendo conto delle preferenze espresse.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.