Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: maternità, paternità e congedi

Il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza: la lavoratrice marittima deve essere sbarcata non appena accertato lo stato gravidico. Questa regola, di derivazione sia normativa sia contrattuale, si affianca alle ordinarie tutele del T.U. maternità.

In sintesi

La lavoratrice marittima in gravidanza deve essere sbarcata immediatamente. Il D.Lgs. 151/2001 disciplina congedo obbligatorio (5 mesi), paternità obbligatoria (10 giorni) e congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore). Il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti integrano economicamente i trattamenti INPS, con protocolli per la parità di genere introdotti dal rinnovo 2024.

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Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità) · D.Lgs. 105/2022 · D.Lgs. 80/2015 · Cod. Navig. artt. 346, 355 ss.

Lo sbarco obbligatorio della lavoratrice marittima in gravidanza

La normativa vigente è chiara: il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza. L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto assoluto di adibire la lavoratrice incinta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri; la navigazione, con i rischi legati al moto ondoso, alle condizioni meteorologiche avverse e all’isolamento, rientra in questa categoria.

Non appena la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza all’armatore (o al comandante, in assenza dello stesso), scatta l’obbligo di sbarco immediato. L’armatore organizza lo sbarco nel porto più vicino e il rimpatrio, a proprie spese se necessario. Il rapporto di arruolamento non si interrompe: la lavoratrice mantiene il diritto alla retribuzione e alle prestazioni INPS durante il congedo obbligatorio.

Il congedo obbligatorio di maternità

Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001, artt. 16-21) e si applica ugualmente a lavoratrici terrestri e marittime:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto.
  • 3 mesi dopo il parto.
  • Possibilità di optare per il congedo flessibile (1 mese prima + 4 mesi dopo), previa certificazione medica.

L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi periodi contributivi. Il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti possono integrare questo importo per avvicinarsi al 100% della retribuzione. Il rinnovo CCNL Armatoriale 2024 ha introdotto un protocollo sulla diversità e inclusione di genere che rafforza le tutele per le lavoratrici.

Il congedo obbligatorio di paternità

Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre è tenuto a comunicare il periodo di fruizione al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso (salvo imprevedibilità del parto).

Per il padre marittimo imbarcato, la fruizione dei 10 giorni richiede la concordia con il programma di navigazione. Il CCNL Armatoriale prevede meccanismi per garantire la fruizione effettiva del congedo paterno, anche attraverso la sostituzione temporanea dell’ufficiale o del membro d’equipaggio interessato.

Tabella riepilogativa

Congedi parentali e tutele nei due CCNL
Istituto Durata legge Indennità INPS Integrazione CCNL
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 80% retribuzione Possibile integrazione fino al 100%
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione Nessuna integrazione necessaria
Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore 30% (elevabile a 80% per 1 mese, D.Lgs. 105/2022) Eventuali integrazioni contrattuali
Sbarco marittima incinta Immediato (D.Lgs. 151/2001) A decorrere dal congedo Rimpatrio a spese armatore

Nota: il D.Lgs. 105/2022 ha elevato l’indennità per il primo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione per il 2023, poi progressivamente. Verificare i valori aggiornati all’anno in corso.

Il divieto di licenziamento e il rientro al lavoro

La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Lo stesso divieto si applica al padre che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo parentale. Qualunque atto di recesso datoriale in violazione di questo divieto è nullo di diritto.

Al rientro dal congedo, la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a essere reintegrata nella stessa posizione lavorativa o in una equivalente, con la stessa qualifica e lo stesso livello retributivo.

Casi pratici

Tizio — Primo ufficiale di macchina che diventa padre

Tizio è imbarcato su un traghetto quando la compagna partorisce. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100%. Comunica immediatamente al comandante la nascita del figlio e richiede lo sbarco al primo porto utile. L’armatore organizza la sostituzione temporanea e Tizio si imbarca nuovamente dopo i 10 giorni, recuperando la posizione a bordo.

Caia — Ufficiale di coperta incinta in alto mare

Caia è terzo ufficiale di coperta. In navigazione nel Mediterraneo comunica al comandante di essere in stato di gravidanza alla sesta settimana. Il comandante informa immediatamente l’armatore: lo sbarco deve avvenire entro il primo porto disponibile e non appena in sicurezza. L’armatore organizza il rimpatrio. Caia inizia il congedo obbligatorio due mesi prima del parto: riceve l’indennità INPS all’80% e l’eventuale integrazione contrattuale prevista dal CCNL Armatoriale.

Sempronia — Operatrice portuale che rientra dal congedo parentale

Sempronia rientra da sei mesi di congedo parentale facoltativo. Ha il diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa (operatrice di gru, 4° livello) e con la stessa retribuzione. Il datore di lavoro non può assegnarle mansioni di livello inferiore senza il suo consenso. Il CCNL Porti prevede che al rientro dal congedo sia previsto un periodo di affiancamento per riprendere confidenza con le procedure operative aggiornate.

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Domande frequenti

Una lavoratrice marittima incinta può continuare a navigare?
No. Il D.Lgs. 151/2001 e le norme sul lavoro marittimo impongono lo sbarco immediato della lavoratrice in stato di gravidanza. L’armatore è tenuto a procedere allo sbarco e al rimpatrio senza indugio.
Quanto dura il congedo obbligatorio di maternità?
Il congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo) con indennità INPS all’80%. Il CCNL può prevedere integrazioni per avvicinarsi al 100% della retribuzione.
I padri marittimi hanno diritto al congedo di paternità?
Sì. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100%, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre marittimo deve concordare la fruizione con l’armatore.
Come funziona il congedo parentale per i marittimi?
Il congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore, nei primi 12 anni del figlio) si applica anche al personale navigante. L’indennità INPS è al 30% (con incrementi previsti dal D.Lgs. 105/2022). Il CCNL può migliorare questo importo.
Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per maternità?
Sì. Il CCNL Porti prevede un’integrazione dell’indennità INPS per il congedo obbligatorio di maternità. I dettagli dell’integrazione sono contenuti nel testo contrattuale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro a bordo è incompatibile con la gravidanza: accertato lo stato, la lavoratrice marittima va sbarcata e adibita a mansioni a terra o posta in interdizione anticipata.
  • Resta integrale il quadro del D.Lgs. 151/2001: congedo di maternità di 5 mesi, congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, congedo parentale fino a 6 mesi per genitore.
  • Il divieto di licenziamento opera dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • I CCNL Armatoriale e Porti integrano economicamente l'indennità INPS e dettano i protocolli per lo sbarco e la riassegnazione a terra.
  • Per durata della navigazione e protocolli rilevano anche le norme del Codice della navigazione sull'arruolamento e sullo sbarco.
Indice dei contenuti

La maternità nel lavoro marittimo presenta una specificità che nessun altro settore conosce: l'ambiente di lavoro - la nave in navigazione - è di per sé strutturalmente incompatibile con lo stato di gravidanza. Ne deriva un sistema in cui la tutela legale generale del D.Lgs. 151/2001 si innesta su regole speciali di sbarco e di gestione dell'equipaggio dettate dal Codice della navigazione e recepite dalla contrattazione armatoriale e portuale.

Lo sbarco obbligatorio e l'interdizione anticipata

Il principio cardine è che il lavoro a bordo va interrotto non appena accertato lo stato di gravidanza. Questo si traduce, sul piano pratico, o nello sbarco con riassegnazione a mansioni compatibili a terra, ove l'armatore o il terminalista possa offrirle, oppure nell'interdizione anticipata dal lavoro disposta dall'autorità competente. La logica è quella dell'art. 17 del Testo Unico, che vieta in modo assoluto l'adibizione a lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, categoria nella quale rientra per definizione la prestazione su una nave in mare.

Il congedo di maternità e l'indennità

Sciolto il vincolo con la prestazione a bordo, si applica il regime ordinario: cinque mesi di congedo di maternità, modulabili tra periodo ante e post partum secondo la flessibilità ammessa dalla legge, con indennità economica a carico dell'INPS. La contrattazione di settore può prevedere integrazioni a carico del datore: per gli importi effettivi occorre fare riferimento alle tabelle del CCNL vigente e alle circolari INPS aggiornate, evitando di trasporre cifre che cambiano a ogni rinnovo.

Paternità e congedo parentale anche per il personale navigante

Il padre marittimo accede al congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni e, come l'altro genitore, al congedo parentale fruibile fino ai limiti di legge. La fruizione frazionata, naturale per chi alterna periodi di imbarco e di terra, richiede un coordinamento con la programmazione dei turni di navigazione: la pianificazione anticipata delle assenze è qui più delicata che negli impieghi a terra, perché incide sulla composizione minima dell'equipaggio.

Il divieto di licenziamento e la stabilità del rapporto

La lavoratrice gode del divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio, salvo le eccezioni tassative previste dalla legge. Nel lavoro marittimo questa garanzia va letta insieme alle regole sull'arruolamento e sullo sbarco: lo sbarco per gravidanza non è una risoluzione del rapporto, ma una sospensione o una modifica temporanea della prestazione, e non può tradursi in un pretesto per la cessazione.

Il ruolo del secondo livello e dei protocolli di parità

I rinnovi più recenti dei contratti armatoriale e portuale hanno introdotto protocolli sulla parità di genere e sulla gestione della genitorialità a bordo, dalla riassegnazione alle misure organizzative per la conciliazione. È il livello in cui si definiscono le integrazioni economiche e le procedure di sbarco: per il dettaglio operativo è indispensabile consultare il testo del CCNL vigente, perché le condizioni variano sensibilmente tra naviglio armatoriale e operazioni portuali.

Coordinamento tra legge, contratto e Codice della navigazione

Il quadro complessivo nasce dall'intreccio di tre fonti: il D.Lgs. 151/2001 fissa il pavimento di tutela inderogabile, il Codice della navigazione governa arruolamento, sbarco e disciplina dell'equipaggio, il CCNL aggiunge le integrazioni economiche e le procedure. Per la singola lavoratrice il riferimento pratico resta sempre il testo contrattuale aggiornato unito alle istruzioni INPS, mentre i principi inderogabili - sbarco, divieto di licenziamento, durata dei congedi - restano fissi e non negoziabili al ribasso.

Domande frequenti

Una marittima incinta può continuare a lavorare a bordo?

No. Accertato lo stato di gravidanza la lavoratrice va sbarcata, perché la prestazione a bordo rientra tra i lavori vietati: si procede con riassegnazione a terra, ove possibile, oppure con interdizione anticipata.

Quanto dura il congedo di maternità?

Cinque mesi complessivi, modulabili tra periodo ante e post partum secondo la flessibilità ammessa dal D.Lgs. 151/2001, con indennità a carico dell'INPS ed eventuale integrazione del CCNL.

Il padre marittimo ha diritto al congedo di paternità?

Sì, dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, oltre al congedo parentale fruibile entro i limiti di legge, da coordinare con i turni di imbarco.

Lo sbarco per gravidanza può portare al licenziamento?

No. Vige il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al primo anno del figlio; lo sbarco è una modifica temporanea della prestazione, non una causa di cessazione.

Dove trovo gli importi delle integrazioni del contratto?

Nelle tabelle del CCNL armatoriale o portuale vigente e nelle circolari INPS aggiornate: gli importi cambiano ai rinnovi e vanno verificati sul testo in vigore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.