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La guida

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: maternità, paternità e congedi

Il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza: la Sezione 1 del CCNL Armatoriale prevede che l’armatore la sbarchi appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza (art. 43). Questa regola, di derivazione sia normativa sia contrattuale, si affianca alle ordinarie tutele del T.U. maternità.

In sintesi

La lavoratrice marittima in gravidanza deve essere sbarcata appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana (Sezione 1 del CCNL Armatoriale, art. 43). Il D.Lgs. 151/2001 disciplina congedo obbligatorio (5 mesi), paternità obbligatoria (10 giorni) e congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore). Il CCNL Armatoriale rinvia alla legge per l’indennità e il CCNL Porti all’art. 24 rinvia al D.Lgs. 151/2001: solo le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione nel congedo obbligatorio e nel primo mese di congedo facoltativo. Il verbale dell’11 luglio 2024 aggiunge fino a 3 mesi di congedo per le vittime di violenza di genere.

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Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità) · D.Lgs. 105/2022 · D.Lgs. 80/2015 · Cod. Navig. artt. 346, 355 ss.

Lo sbarco obbligatorio della lavoratrice marittima in gravidanza

La normativa vigente è chiara: il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza. L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto assoluto di adibire la lavoratrice incinta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri; la navigazione, con i rischi legati al moto ondoso, alle condizioni meteorologiche avverse e all’isolamento, rientra in questa categoria.

Non appena la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al comandante, l’armatore provvede allo sbarco e all’eventuale rimpatrio appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza (art. 43 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale). Il rapporto di arruolamento non si interrompe: la lavoratrice mantiene il diritto alla retribuzione e alle prestazioni INPS durante il congedo obbligatorio.

Il congedo obbligatorio di maternità

Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001, artt. 16-21) e si applica ugualmente a lavoratrici terrestri e marittime:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto.
  • 3 mesi dopo il parto.
  • Possibilità di optare per il congedo flessibile (1 mese prima + 4 mesi dopo), previa certificazione medica.

L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi periodi contributivi. Per i marittimi la Sezione 1 (art. 43) riconosce l’indennità prevista dalla legge, senza integrazione contrattuale. Il CCNL Porti (art. 24) rinvia al D.Lgs. 151/2001; la normale retribuzione, con integrazione dell’indennità di legge, spetta solo alle dipendenti delle autorità portuali durante l’assenza obbligatoria e il primo mese di assenza facoltativa. Il verbale di rinnovo dell’11 luglio 2024 contiene anche una dichiarazione comune su diversità, inclusione e violenza di genere.

Il congedo obbligatorio di paternità

Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre comunica il periodo di fruizione al datore di lavoro con il preavviso previsto dalla legge, ove possibile in relazione alla data del parto.

Per il padre marittimo imbarcato, la fruizione dei 10 giorni richiede la concordia con il programma di navigazione. Per i congedi parentali la Sezione 1 (art. 44) rinvia alla normativa nazionale; il periodo di congedo parentale è computato nell’anzianità nel CCNL Porti, esclusi gli effetti su ferie e mensilità aggiuntive (art. 24).

Tabella riepilogativa

Congedi parentali e tutele nei due CCNL
Istituto Durata legge Indennità INPS Integrazione CCNL
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 80% retribuzione Nessuna per i marittimi (art. 43 Sezione 1) e per le imprese portuali (art. 24); le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione Nessuna integrazione necessaria
Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore Fino a 9 mesi indennizzati: 3 mesi all’80%, gli altri al 30% Nessuna integrazione nazionale; il CCNL Porti computa il congedo nell’anzianità, non per ferie e mensilità aggiuntive
Sbarco marittima incinta Entro la 26ª settimana, appena ragionevolmente possibile (art. 43 Sezione 1) Indennità di legge dal congedo Rimpatrio dell’armatore (art. 43)

Nota: le leggi di bilancio 2023-2025 hanno portato a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all’80% (fonte: INPS); i restanti mesi indennizzati restano al 30%. Dati letti sulla pagina INPS del 2025; l’età del figlio e i mesi vanno verificati sulle istruzioni INPS dell’anno in corso.

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Il divieto di licenziamento e il rientro al lavoro

La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Lo stesso divieto si applica al padre che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo parentale. Qualunque atto di recesso datoriale in violazione di questo divieto è nullo di diritto.

Al rientro dal congedo, la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a essere reintegrata nella stessa posizione lavorativa o in una equivalente, con la stessa qualifica e lo stesso livello retributivo.

Casi pratici

Tizio — Primo ufficiale di macchina che diventa padre

Tizio è imbarcato su un traghetto quando la compagna partorisce. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100%. Comunica immediatamente al comandante la nascita del figlio e richiede lo sbarco al primo porto utile. L’armatore organizza la sostituzione temporanea e Tizio si imbarca nuovamente dopo i 10 giorni, recuperando la posizione a bordo.

Caia — Ufficiale di coperta incinta in alto mare

Caia è terzo ufficiale di coperta. In navigazione nel Mediterraneo comunica al comandante di essere in stato di gravidanza alla sesta settimana. Il comandante informa immediatamente l’armatore: lo sbarco deve avvenire entro il primo porto disponibile e non appena in sicurezza. L’armatore organizza il rimpatrio. Caia inizia il congedo obbligatorio due mesi prima del parto: riceve l’indennità INPS all’80% e l’eventuale integrazione contrattuale prevista dal CCNL Armatoriale.

Sempronia — Operatrice portuale che rientra dal congedo parentale

Sempronia rientra da sei mesi di congedo parentale facoltativo. Ha il diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa (operatrice di gru, 4° livello) e con la stessa retribuzione. Il datore di lavoro non può assegnarle mansioni di livello inferiore senza il suo consenso. Il CCNL Porti computa il congedo parentale nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti su ferie e mensilità aggiuntive (art. 24).

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Domande frequenti

Una lavoratrice marittima incinta può continuare a navigare?
No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta i lavori faticosi e insalubri e la Sezione 1 del CCNL Armatoriale (art. 43) prevede lo sbarco appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza, con eventuale rimpatrio.
Quanto dura il congedo obbligatorio di maternità?
Il congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo) con indennità INPS all’80%. Per i marittimi la Sezione 1 del CCNL Armatoriale riconosce l’indennità di legge, senza integrazioni; nel CCNL Porti solo le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione.
I padri marittimi hanno diritto al congedo di paternità?
Sì. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100%, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre marittimo deve concordare la fruizione con l’armatore.
Come funziona il congedo parentale per i marittimi?
Il congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore, nei primi 14 anni del figlio) si applica anche al personale navigante (art. 44 della Sezione 1). L’INPS indennizza fino a 9 mesi: 3 mesi all’80% e i restanti al 30%. Il CCNL non aggiunge integrazioni nazionali.
Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per maternità?
Per le imprese portuali no: l’art. 24 rinvia al D.Lgs. 151/2001. Alle dipendenti delle autorità portuali il CCNL riconosce la normale retribuzione durante l’assenza obbligatoria e il primo mese di assenza facoltativa.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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