Indice
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La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa

Il CCNL CRI del 2020 indica per la prima volta due impegni di welfare contrattuale per i dipendenti dell’Associazione: un’assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e una previdenza complementare di settore (art. 80). Entrambi sono rinviati: nel testo non c’è ancora un fondo operativo, e i piani di welfare li definisce la contrattazione di secondo livello (art. 8).

In sintesi

Il CCNL CRI non istituisce ancora alcun fondo. L’art. 79 dice solo che le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa; l’art. 80 prevede una commissione paritetica incaricata di individuare un fondo di previdenza complementare di settore. Non esistono quindi importi, coperture o contributi contrattuali da indicare. L’art. 8 affida alla contrattazione di secondo livello la determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 79 (sanità integrativa: attivazione da definire), art. 80 (previdenza complementare: commissione paritetica), art. 8 c. 4 (piani di welfare al secondo livello)

Il contesto: primo CCNL del Terzo Settore

Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 è stato definito da tutti i soggetti firmatari «il primo CCNL del Terzo Settore», in quanto per la prima volta ha creato un quadro contrattuale organico per un’organizzazione di questo tipo con personalità giuridica privata. Tra le novità più rilevanti vi sono proprio le disposizioni sul welfare, assenti o frammentarie nei contratti precedenti applicabili alla CRI.

Va precisato che il testo contrattuale (artt. 79 e 80) non nomina alcun fondo sanitario o previdenziale: in entrambi i casi le parti si impegnano a definire in seguito percorsi, modalità e fondo di settore. Questa guida espone cosa il contratto dice davvero e cosa resta da attuare.

Tabella riepilogativa: pilastri del welfare CRI

I tre punti del welfare nel CCNL CRI: cosa dice il testo
Pilastro Fonte Contenuto Per saperne di più
Assistenza sanitaria integrativa Art. 79 CCNL Le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione: nessun fondo, copertura o contributo ancora fissato Testo CCNL (art. 79)
Previdenza complementare Art. 80 CCNL Commissione paritetica per individuare un fondo di previdenza complementare di settore; nessun fondo ancora indicato Testo CCNL (art. 80), d.lgs. 252/2005
Welfare di secondo livello Art. 8 c. 4 CCNL + accordi decentrati La determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività è materia dell’accordo integrativo; il contratto nazionale non elenca i benefit Accordo integrativo del proprio ente CRI

Assistenza sanitaria integrativa (art. 79)

L’art. 79 del CCNL CRI è una norma di rinvio: stabilisce che, successivamente alla firma, le parti si incontreranno per definire i percorsi e le modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa (cioè complementare al Servizio Sanitario Nazionale). Il testo non indica il fondo, i contributi, le prestazioni coperte né i massimali. Finché le parti non concludono l’accordo attuativo, il contratto nazionale non dà quindi un diritto a rimborsi o coperture sanitarie; eventuali polizze o fondi possono esistere solo se introdotti dall’accordo integrativo del singolo ente.

Previdenza complementare (art. 80)

L’art. 80 del CCNL riguarda la previdenza complementare, il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano (accanto alla pensione pubblica INPS). Anche qui il testo è di rinvio: le parti si impegnano a costituire una commissione paritetica con l’obiettivo di individuare un fondo di previdenza complementare di settore. Non c’è ancora un fondo, né una percentuale di contribuzione del datore. Intanto ogni lavoratore può aderire a un fondo pensione di sua scelta, per legge (d.lgs. 252/2005): l’adesione consente di:

  • destinare il TFR maturando al fondo anziché all’azienda o al Fondo di Tesoreria INPS (per i neoassunti alla prima assunzione l’adesione è automatica dal 1° luglio 2026, con rinuncia entro 60 giorni);
  • versare contribuzioni volontarie del lavoratore;
  • fruire di benefici fiscali: le contribuzioni al fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a €5.164,57 annui.

I rendimenti del fondo dipendono dall’andamento dei mercati finanziari e dalla tipologia di comparto scelto (garantito, bilanciato, azionario).

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Contrattazione di secondo livello e piani di welfare

L’art. 8 c. 4 del CCNL CRI rimette alla contrattazione di secondo livello la determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività, e il testo che segue l’art. 63 impegna gli enti a mettere a disposizione strumenti di welfare da definire in sede aziendale. Gli accordi integrativi degli enti CRI possono quindi prevedere, per esempio:

  • Buoni pasto;
  • Borse di studio per i figli dei dipendenti;
  • Rimborsi abbonamenti trasporti pubblici;
  • Assicurazioni infortuni extraprofessionali;
  • Servizi di asilo nido convenzionato;
  • Piattaforme welfare digitali per la fruizione di benefit.

In assenza di accordo decentrato nel proprio ente, il CCNL nazionale non attribuisce di per sé benefit di welfare: gli artt. 79 e 80 sono, per ora, impegni da attuare.

Casi pratici

Tizio — Neoassunto e adesione alla sanità integrativa
Tizio è assunto come soccorritore (categoria C, posizione C3). Il suo ente non ha stipulato un accordo sulla sanità integrativa e l’art. 79 del CCNL non istituisce alcun fondo: Tizio non ha quindi un diritto contrattuale a rimborsi sanitari. Chiede alla RSU se l’accordo di secondo livello prevede coperture e, se non ne esistono, valuta una polizza o un fondo sanitario per conto proprio.
Caia — Previdenza complementare e TFR
Caia (categoria D) decide di destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare di sua scelta, perché l’art. 80 del CCNL non indica ancora un fondo di settore. Grazie alla deduzione fiscale delle contribuzioni (fino a €5.164,57/anno), riduce l’imponibile IRPEF. Il fondo le consentirà di integrare la futura pensione INPS con un assegno integrativo al momento del pensionamento.
Sempronio — Comitato con accordo integrativo
Sempronio lavora in un ente CRI che ha stipulato un accordo decentrato di welfare con la RSU. L’accordo prevede buoni pasto da €7 per ogni giornata lavorativa e un contributo per gli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questi benefit non sono garantiti dal CCNL nazionale ma dall’accordo locale; se Sempronio dovesse cambiare comitato, potrebbe non trovare lo stesso pacchetto.
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Domande frequenti

Il CCNL CRI prevede una sanità integrativa?
Non ancora operativa. L’art. 79 stabilisce solo che le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa: il testo non indica né un fondo né coperture.
Devo obbligatoriamente aderire al fondo previdenziale?
L’adesione alla previdenza complementare è una scelta, ma dal 1° luglio 2026 i neoassunti alla prima assunzione sono iscritti in automatico a una forma di previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 c. 7 d.lgs. 252/2005). Il CCNL CRI (art. 80) non indica ancora un fondo di settore.
I buoni pasto sono garantiti dal CCNL nazionale?
No. Il CCNL CRI nazionale non prevede buoni pasto né mensa. Possono essere previsti da accordi decentrati nei singoli enti; i buoni pasto elettronici sono esenti da imposte fino a 10 € al giorno (cartacei 4 €).
Cosa succede ai fondi se cambio comitato CRI?
La posizione accumulata in un fondo pensione segue il lavoratore e non si perde cambiando datore. I benefit del welfare di secondo livello, invece, dipendono dall’accordo del singolo ente e potrebbero non essere trasferibili.
I volontari hanno diritto al welfare contrattuale?
No. Gli istituti del CCNL riguardano i lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. I volontari non sono lavoratori subordinati e non sono destinatari del contratto.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 79, 80). Il testo degli artt. 79 e 80 non indica alcun fondo sanitario o previdenziale: le parti si sono impegnate a definirli in seguito (testo del CCNL in PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, a un consulente del lavoro, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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