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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL CRI prevede all'art. 79 l'assistenza sanitaria integrativa e all'art. 80 la previdenza complementare per i dipendenti dell'Associazione CRI. La contrattazione di secondo livello determina i piani di welfare aziendali. I nomi specifici dei fondi sanitari e previdenziali non sono stati reperiti con certezza da fonti pubbliche: per l'adesione occorre consultare il proprio comitato CRI o il sindacato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa

Il CCNL CRI del 2020 introduce per la prima volta tutele strutturate di welfare contrattuale per i dipendenti dell’Associazione: un fondo di assistenza sanitaria integrativa e un fondo di previdenza complementare, da integrare con la contrattazione di secondo livello.

In sintesi

Il CCNL CRI prevede: assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e previdenza complementare (art. 80). Nomi specifici dei fondi non sono stati reperiti con certezza da fonti pubbliche secondarie: per i dettagli operativi (importi, coperture, adesione) occorre consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it o i sindacati FP CGIL, CISL FP, UIL FPL. La contrattazione di secondo livello può aggiungere ulteriori benefit (buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020–31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 79 (sanità integrativa), art. 80 (previdenza complementare), art. 8 (contrattazione di secondo livello)

Il contesto: primo CCNL del Terzo Settore

Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 è stato definito da tutti i soggetti firmatari «il primo CCNL del Terzo Settore», in quanto per la prima volta ha creato un quadro contrattuale organico per un’organizzazione di questo tipo con personalità giuridica privata. Tra le novità più rilevanti vi sono proprio le disposizioni sul welfare, assenti o frammentarie nei contratti precedenti applicabili alla CRI.

Tuttavia è doveroso precisare che i nomi specifici del fondo sanitario e del fondo previdenziale indicati dal CCNL non sono stati reperiti con certezza dalle fonti pubbliche secondarie consultate (CNEL, portali sindacali, comunicati ufficiali). Questa guida espone la struttura dell’istituto e rinvia al testo contrattuale e ai sindacati per i dati precisi.

Tabella riepilogativa: pilastri del welfare CRI

I tre pilastri del welfare nel CCNL CRI
Pilastro Fonte Contenuto Per saperne di più
Assistenza sanitaria integrativa Art. 79 CCNL Copertura per visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, odontoiatria e altre prestazioni non coperte dal SSN Testo CCNL, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL
Previdenza complementare Art. 80 CCNL Destinazione del TFR maturando e contribuzioni al fondo pensione di categoria; integra la pensione pubblica INPS Testo CCNL, d.lgs. 252/2005
Welfare di secondo livello Art. 8 CCNL + accordi decentrati Buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti, assicurazioni aggiuntive, ecc. Accordo integrativo del proprio comitato CRI

Assistenza sanitaria integrativa (art. 79)

L’art. 79 del CCNL CRI prevede che i dipendenti abbiano accesso a forme di assistenza sanitaria integrativa (o complementare) rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Questo istituto ha la funzione di ridurre i costi out-of-pocket per prestazioni sanitarie non coperte o parzialmente coperte dal SSN, come:

  • Visite mediche specialistiche;
  • Esami diagnostici e analisi di laboratorio;
  • Ricoveri in strutture convenzionate con il fondo;
  • Cure odontoiatriche;
  • Fisioterapia e riabilitazione.

Il fondo sanitario si finanzia mediante contribuzioni del datore di lavoro e, eventualmente, del lavoratore. Per conoscere le coperture effettive, i massimali e le procedure di rimborso è indispensabile consultare il regolamento del fondo, disponibile presso il responsabile del personale o il sindacato del proprio comitato CRI.

Previdenza complementare (art. 80)

L’art. 80 del CCNL disciplina la previdenza complementare, il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano (accanto alla pensione pubblica INPS, prima pilastro). L’adesione al fondo di previdenza complementare consente di:

  • Destinare il TFR maturando al fondo anziché all’azienda o al Fondo di Tesoreria INPS;
  • Versare contribuzioni volontarie del lavoratore, spesso cofinanziate dal datore di lavoro;
  • Fruire di benefici fiscali: le contribuzioni al fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a €5.164,57 annui.

I rendimenti del fondo dipendono dall’andamento dei mercati finanziari e dalla tipologia di comparto scelto (garantito, bilanciato, azionario). Per i nomi esatti del fondo e le percentuali di contribuzione datoriale occorre consultare l’art. 80 del CCNL e le comunicazioni del fondo.

Contrattazione di secondo livello e piani di welfare

Il CCNL CRI (art. 8) valorizza esplicitamente la contrattazione di secondo livello come sede per la definizione di piani di welfare aziendale aggiuntivi. I comitati CRI con più dipendenti possono stipulare accordi integrativi che prevedono:

  • Buoni pasto;
  • Borse di studio per i figli dei dipendenti;
  • Rimborsi abbonamenti trasporti pubblici;
  • Assicurazioni infortuni extraprofessionali;
  • Servizi di asilo nido convenzionato;
  • Piattaforme welfare digitali per la fruizione di benefit.

In assenza di accordo decentrato nel proprio comitato, i dipendenti CRI beneficiano solo delle tutele del CCNL nazionale (artt. 79 e 80), senza ulteriori benefit aggiuntivi.

Casi pratici

Tizio — Neoassunto e adesione alla sanità integrativa
Tizio è assunto come soccorritore (Area C3). Entro i termini previsti dall’art. 79 del CCNL deve decidere se aderire al fondo sanitario integrativo. Chiede informazioni alla CISL FP del suo comitato per capire le coperture e l’eventuale contribuzione richiesta. Se non aderisce entro i termini previsti potrebbe perdere il diritto all’adesione agevolata.
Caia — Previdenza complementare e TFR
Caia (Area D) decide di destinare il TFR maturando al fondo di previdenza complementare indicato dall’art. 80 del CCNL. Grazie alla deduzione fiscale delle contribuzioni (fino a €5.164,57/anno), riduce l’imponibile IRPEF. Il fondo le consentirà di integrare la futura pensione INPS con un assegno integrativo al momento del pensionamento.
Sempronio — Comitato con accordo integrativo
Sempronio lavora in un comitato CRI che ha stipulato un accordo decentrato di welfare con la RSU. L’accordo prevede buoni pasto da €7 per ogni giornata lavorativa e un contributo per gli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questi benefit non sono garantiti dal CCNL nazionale ma dall’accordo locale; se Sempronio dovesse cambiare comitato, potrebbe non trovare lo stesso pacchetto.

Domande frequenti

Il CCNL CRI prevede una sanità integrativa?
Sì, l’art. 79 prevede l’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti. Per i dettagli delle coperture e del fondo specifico occorre consultare il testo integrale del CCNL o il proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL).
Devo obbligatoriamente aderire al fondo previdenziale?
No. L’adesione alla previdenza complementare è volontaria. Tuttavia, se non si esprime una scelta esplicita nei primi 6 mesi dall’assunzione e il datore ha più di 49 dipendenti, il TFR maturando confluisce automaticamente nel fondo designato per effetto del silenzio-assenso (d.lgs. 252/2005).
I buoni pasto sono garantiti dal CCNL nazionale?
No. I buoni pasto non sono previsti dal CCNL CRI nazionale. Possono essere previsti da accordi decentrati nei singoli comitati. Verificare con il responsabile del personale o il sindacato locale.
Cosa succede ai fondi se cambio comitato CRI?
La sanità integrativa e la previdenza complementare seguono il lavoratore: l’iscrizione al fondo rimane anche in caso di cambio di datore. Le posizioni accumulate non si perdono. I benefit del welfare di secondo livello, invece, dipendono dall’accordo del singolo comitato e potrebbero non essere trasferibili.
I volontari hanno diritto al welfare contrattuale?
No. I fondi sanitari e previdenziali del CCNL sono riservati ai lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. I volontari non sono lavoratori subordinati e non hanno accesso a questi istituti contrattuali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 79, 80). I nomi specifici del fondo sanitario e del fondo previdenziale complementare indicati nel CCNL non sono stati reperiti con certezza da fonti pubbliche secondarie; per i dati precisi consultare il testo ufficiale del CCNL disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it. Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, a un consulente del lavoro, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il CCNL CRI prevede una sanità integrativa?

Sì. L'art. 79 del CCNL CRI prevede l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti. Il nome esatto del fondo sanitario e i dettagli delle coperture (rimborsi per visite specialistiche, esami, ricoveri, ecc.) sono definiti nel testo integrale del contratto o in accordi attuativi separati. Per aderire e conoscere i benefici specifici occorre consultare il proprio comitato CRI o le organizzazioni sindacali firmatarie (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL).

C'è un fondo pensione complementare nel CCNL CRI?

Sì. L'art. 80 del CCNL prevede un fondo di previdenza complementare al quale i dipendenti possono destinare il TFR maturando e contribuzioni volontarie. Per i dettagli sul nome del fondo, le percentuali di contribuzione datoriale e le modalità di adesione, consultare il testo del CCNL o il proprio sindacato.

Cosa si intende per contrattazione di secondo livello per il welfare?

Il CCNL CRI attribuisce alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o decentrati presso i singoli comitati) la facoltà di definire piani di welfare aggiuntivi rispetto a quelli nazionali: buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti, assicurazioni, ecc. Non tutti i comitati hanno un accordo decentrato sul welfare.

I buoni pasto sono previsti dal CCNL CRI?

I buoni pasto non sono previsti come istituto obbligatorio dal CCNL nazionale. Possono essere previsti da accordi integrativi a livello di singolo comitato o ente. Per verificare se il proprio datore eroga buoni pasto, consultare il responsabile del personale o il sindacato locale.

Come funziona la previdenza complementare nel terzo settore?

Il d.lgs. 252/2005 disciplina la previdenza complementare per tutti i lavoratori privati. Il CCNL individua il fondo di riferimento del settore. I versamenti al fondo possono provenire dal TFR maturando e da contribuzioni volontarie del lavoratore, con un'eventuale quota datoriale. Maggiori dettagli si trovano nell'art. 80 del CCNL CRI.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.