Indice
La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa
Il CCNL CRI del 2020 indica per la prima volta due impegni di welfare contrattuale per i dipendenti dell’Associazione: un’assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e una previdenza complementare di settore (art. 80). Entrambi sono rinviati: nel testo non c’è ancora un fondo operativo, e i piani di welfare li definisce la contrattazione di secondo livello (art. 8).
Il CCNL CRI non istituisce ancora alcun fondo. L’art. 79 dice solo che le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa; l’art. 80 prevede una commissione paritetica incaricata di individuare un fondo di previdenza complementare di settore. Non esistono quindi importi, coperture o contributi contrattuali da indicare. L’art. 8 affida alla contrattazione di secondo livello la determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività.
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Il contesto: primo CCNL del Terzo Settore
Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 è stato definito da tutti i soggetti firmatari «il primo CCNL del Terzo Settore», in quanto per la prima volta ha creato un quadro contrattuale organico per un’organizzazione di questo tipo con personalità giuridica privata. Tra le novità più rilevanti vi sono proprio le disposizioni sul welfare, assenti o frammentarie nei contratti precedenti applicabili alla CRI.
Va precisato che il testo contrattuale (artt. 79 e 80) non nomina alcun fondo sanitario o previdenziale: in entrambi i casi le parti si impegnano a definire in seguito percorsi, modalità e fondo di settore. Questa guida espone cosa il contratto dice davvero e cosa resta da attuare.
Tabella riepilogativa: pilastri del welfare CRI
| Pilastro | Fonte | Contenuto | Per saperne di più |
|---|---|---|---|
| Assistenza sanitaria integrativa | Art. 79 CCNL | Le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione: nessun fondo, copertura o contributo ancora fissato | Testo CCNL (art. 79) |
| Previdenza complementare | Art. 80 CCNL | Commissione paritetica per individuare un fondo di previdenza complementare di settore; nessun fondo ancora indicato | Testo CCNL (art. 80), d.lgs. 252/2005 |
| Welfare di secondo livello | Art. 8 c. 4 CCNL + accordi decentrati | La determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività è materia dell’accordo integrativo; il contratto nazionale non elenca i benefit | Accordo integrativo del proprio ente CRI |
Assistenza sanitaria integrativa (art. 79)
L’art. 79 del CCNL CRI è una norma di rinvio: stabilisce che, successivamente alla firma, le parti si incontreranno per definire i percorsi e le modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa (cioè complementare al Servizio Sanitario Nazionale). Il testo non indica il fondo, i contributi, le prestazioni coperte né i massimali. Finché le parti non concludono l’accordo attuativo, il contratto nazionale non dà quindi un diritto a rimborsi o coperture sanitarie; eventuali polizze o fondi possono esistere solo se introdotti dall’accordo integrativo del singolo ente.
Previdenza complementare (art. 80)
L’art. 80 del CCNL riguarda la previdenza complementare, il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano (accanto alla pensione pubblica INPS). Anche qui il testo è di rinvio: le parti si impegnano a costituire una commissione paritetica con l’obiettivo di individuare un fondo di previdenza complementare di settore. Non c’è ancora un fondo, né una percentuale di contribuzione del datore. Intanto ogni lavoratore può aderire a un fondo pensione di sua scelta, per legge (d.lgs. 252/2005): l’adesione consente di:
- destinare il TFR maturando al fondo anziché all’azienda o al Fondo di Tesoreria INPS (per i neoassunti alla prima assunzione l’adesione è automatica dal 1° luglio 2026, con rinuncia entro 60 giorni);
- versare contribuzioni volontarie del lavoratore;
- fruire di benefici fiscali: le contribuzioni al fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a €5.164,57 annui.
I rendimenti del fondo dipendono dall’andamento dei mercati finanziari e dalla tipologia di comparto scelto (garantito, bilanciato, azionario).
Contrattazione di secondo livello e piani di welfare
L’art. 8 c. 4 del CCNL CRI rimette alla contrattazione di secondo livello la determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività, e il testo che segue l’art. 63 impegna gli enti a mettere a disposizione strumenti di welfare da definire in sede aziendale. Gli accordi integrativi degli enti CRI possono quindi prevedere, per esempio:
- Buoni pasto;
- Borse di studio per i figli dei dipendenti;
- Rimborsi abbonamenti trasporti pubblici;
- Assicurazioni infortuni extraprofessionali;
- Servizi di asilo nido convenzionato;
- Piattaforme welfare digitali per la fruizione di benefit.
In assenza di accordo decentrato nel proprio ente, il CCNL nazionale non attribuisce di per sé benefit di welfare: gli artt. 79 e 80 sono, per ora, impegni da attuare.
Casi pratici
Domande frequenti
Il CCNL CRI prevede una sanità integrativa?
Devo obbligatoriamente aderire al fondo previdenziale?
I buoni pasto sono garantiti dal CCNL nazionale?
Cosa succede ai fondi se cambio comitato CRI?
I volontari hanno diritto al welfare contrattuale?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 79, 80). Il testo degli artt. 79 e 80 non indica alcun fondo sanitario o previdenziale: le parti si sono impegnate a definirli in seguito (testo del CCNL in PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, a un consulente del lavoro, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.