Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL ANPAS Misericordie: malattia e infortunio

Quanto si conserva il posto, quanto integra l’ente e cosa succede dopo: le regole del CCNL ANPAS-Misericordie su malattia e infortunio sul lavoro.

In sintesi

Il posto si conserva per 18 mesi in un triennio; le patologie gravi con terapie salvavita non contano. L’ente integra l’indennità di malattia fino alla retribuzione netta per 180 giorni all’anno, quella INAIL per 365 giorni. Dopo i 18 mesi si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni.

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Dati contrattuali

CCNL
Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
Parti sindacali
FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
Firma definitiva
2 febbraio 2024
Vigenza
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
Malattia e infortunio
artt. 43-44

Tabella riepilogativa (art. 43)

Malattia e infortunio – CCNL ANPAS-Misericordie
Situazione Conservazione del posto Trattamento economico
Malattia 18 mesi complessivi in un triennio (per chi ha superato la prova) indennità di legge + integrazione dell’ente fino alla retribuzione globale netta per massimo 180 giorni all’anno
Patologie gravi con terapie salvavita, patologie cronico-degenerative ingravescenti le assenze documentate non si computano nel periodo di conservazione come la malattia
Dopo i 18 mesi aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, su richiesta scritta e con certificati (art. 44) non retribuita
Infortunio sul lavoro (anche in itinere) fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL anticipo delle indennità INAIL + integrazione fino alla retribuzione globale netta per massimo 365 giorni

Per l’integrazione si considerano gli elementi fissi della retribuzione, non quelli variabili. L’integrazione non è dovuta se l’INPS, per qualunque motivo, non paga l’indennità di malattia (art. 43).

Il periodo di conservazione del posto

In caso di malattia accertata il lavoratore che non è in prova conserva il posto per 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio. Se si ammala più volte, i periodi si sommano (art. 43). Non si contano le assenze, documentate, dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e a patologie cronico-degenerative ingravescenti.

Prima della scadenza il lavoratore può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, presentando i certificati di prosecuzione della malattia. Se al termine non rientra, il datore può risolvere il rapporto (art. 44).

Integrazione economica

L’ente paga le indennità previste dalla legge e le integra fino alla retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe avuto lavorando, per un massimo di 180 giorni all’anno. Per l’infortunio sul lavoro l’ente anticipa le indennità INAIL fino alla guarigione clinica e le integra per un massimo di 365 giorni.

Comunicazioni e certificato

  • Avvisare l’ente prima dell’inizio del turno, secondo le procedure fissate dall’ente, e comunicare il numero di protocollo del certificato telematico.
  • Se il certificato è cartaceo, inviarne copia all’ente e all’INPS entro 48 ore dal rilascio.
  • In caso di prosecuzione, avvisare prima del turno e trasmettere il protocollo del nuovo certificato entro 48 ore.
  • L’infortunio, anche se permette di continuare a lavorare, va denunciato subito al proprio superiore.

Inidoneità dopo la malattia

Se al termine della malattia il lavoratore è idoneo al lavoro ma non alle proprie mansioni, l’ente può assegnarlo a mansioni equivalenti o, nel rispetto dell’art. 2103 c.c., anche inferiori; se non è possibile, può risolvere il rapporto (art. 44).

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Casi pratici

Tizio – autista soccorritore infortunato in servizio
Tizio si fa male durante un trasporto in ambulanza e lo denuncia subito al responsabile. L’ente gli anticipa le indennità INAIL e le integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni; conserva il posto fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL.
Caia – OSS in chemioterapia
Caia è in terapia salvavita per una patologia grave. Le assenze documentate per questa patologia non si contano nei 18 mesi di conservazione del posto (art. 43).
Sempronio – lunga malattia
Sempronio arriva vicino ai 18 mesi di malattia nel triennio. Prima della scadenza chiede per iscritto un’aspettativa non retribuita di 120 giorni, allegando i certificati. Se alla fine non rientra, l’ente può risolvere il rapporto.

Fonti e approfondimenti

Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di conservazione del posto per malattia?

18 mesi complessivi nell'arco di un triennio, sommando i diversi episodi (art. 43).

Per quanti giorni l'ente integra l'indennità di malattia?

Fino alla retribuzione globale netta, per un massimo di 180 giorni all'anno. L'integrazione non spetta se l'INPS non paga l'indennità.

E per l'infortunio sul lavoro?

L'ente anticipa le indennità INAIL fino alla guarigione clinica e le integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni.

Le terapie salvavita si contano nel comporto?

No: le assenze documentate per patologie gravi con terapie salvavita e per patologie cronico-degenerative ingravescenti non si computano.

Cosa si può chiedere alla scadenza dei 18 mesi?

Un'aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, con richiesta scritta prima della scadenza e certificati medici (art. 44).

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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