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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il preavviso nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi varia da 7 giorni (1°-2° livello, fino a 5 anni) a 4 mesi (7°-9° livello, oltre 10 anni). Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione. Senza preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione per il periodo non lavorato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: preavviso e licenziamento

Termini di preavviso per licenziamento e dimissioni nel CCNL Unionmeccanica Confapi: durata per livello e anzianità, indennità sostitutiva, decorrenza e casi in cui il preavviso non è dovuto.

In sintesi

Il preavviso nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi varia da 7 giorni (livelli 1°-2°, anzianità fino a 5 anni) a 4 mesi (livelli 7°-9°, oltre 10 anni). Decorre dal giorno successivo alla comunicazione scritta. Chi recede senza rispettarlo è tenuto a pagare un’indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione del periodo non lavorato.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Forma
Comunicazione scritta obbligatoria (art. 70 CCNL)
Decorrenza
Dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione
Senza preavviso
Indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso per livello e anzianità — CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
Livelli Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
9°, 8°, 7° (Quadri e direttivi) 2 mesi 3 mesi 4 mesi
6°, 5°, 4° (Tecnici e specializzati) 1 mese e 15 giorni 2 mesi 2 mesi e 15 giorni
3°, 2° (Operai qualificati e comuni) 10 giorni 20 giorni 30 giorni
1° (in eliminazione) 7 giorni 15 giorni 20 giorni

I termini si applicano sia al licenziamento (da parte del datore) sia alle dimissioni (da parte del lavoratore). I mesi di preavviso si calcolano di calendario a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione scritta. Per l’anzianità si considera quella maturata presso lo stesso datore di lavoro.

Forma e decorrenza del preavviso

Il CCNL prevede che sia il licenziamento sia le dimissioni siano comunicati per iscritto. La comunicazione può avvenire a mano (con firma per ricevuta), tramite raccomandata A/R o PEC. La data di decorrenza del preavviso è il giorno successivo alla ricezione dell’atto.

Per le dimissioni online tramite il portale del Ministero del Lavoro (obbligo introdotto dal D.Lgs. 151/2015, salvo eccezioni), la data di decorrenza del preavviso segue le stesse regole: il preavviso inizia dal giorno successivo all’invio del modulo telematico.

Il datore di lavoro, al momento della ricezione delle dimissioni, può decidere di esonerare il lavoratore dal preavviso (cosiddetto esonero del preavviso). In tal caso il rapporto cessa immediatamente e il datore paga comunque l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni non lavorati. L’accordo di esonero deve essere documentato.

Indennità sostitutiva del preavviso

Chi recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non effettuato. La retribuzione globale comprende il minimo tabellare, gli scatti e le indennità fisse; non si sommano le voci variabili (straordinario, trasferte, premi occasionali).

Esempi pratici di indennità sostitutiva:

  • Lavoratore al 5° livello (retribuzione globale circa 2.195,87 € mensili) che si dimette senza preavviso con anzianità di 7 anni: preavviso dovuto = 2 mesi. Indennità sostitutiva = circa 4.391,74 € lordi.
  • Quadro al 9° livello (retribuzione circa 3.054,74 €) licenziato senza preavviso con 12 anni di anzianità: preavviso = 4 mesi. Indennità sostitutiva = circa 12.218,96 € lordi.

Casi in cui il preavviso non è dovuto

Il preavviso non è dovuto (il rapporto cessa con effetto immediato) nei seguenti casi:

  • Licenziamento per giusta causa: fatti talmente gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, grave insubordinazione, falsificazione di documenti, rissa in azienda).
  • Dimissioni per giusta causa: il lavoratore che si dimette a seguito di comportamenti gravi del datore (es. mancato pagamento della retribuzione per più mesi, molestie, demansionamento unilaterale) non è tenuto al preavviso e conserva il diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore.
  • Risoluzione consensuale: se entrambe le parti concordano di rinunciare al preavviso e di sciogliere il rapporto immediatamente, il preavviso non è dovuto.

Dimissioni durante la maternità e tutele speciali

Le dimissioni presentate durante la gravidanza o nei primi 3 anni di vita del figlio devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro o dalla Direzione Territoriale del Lavoro (procedura di convalida obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 151/2001). In assenza di convalida, le dimissioni sono prive di efficacia. In questo caso la lavoratrice ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.

Casi pratici

Tizio — Dimissioni al 5° livello con 7 anni di anzianità
Tizio si dimette con 7 anni di anzianità al 5° livello. Il preavviso dovuto è di 2 mesi. Invia lettera di dimissioni tramite il portale ministeriale il 15 aprile 2026. Il preavviso decorre dal 16 aprile e scade il 15 giugno 2026. Se lavora fino al 15 giugno, riceve la normale retribuzione per il periodo. Se il datore lo esonera prima, riceve l’indennità sostitutiva per i giorni rimanenti.
Caia — Licenziamento senza preavviso, indennità sostitutiva
L’azienda licenzia Caia (8° livello, 11 anni di anzianità) per riduzione organizzativa (giustificato motivo oggettivo) con effetto immediato senza preavviso. Il preavviso dovuto è 4 mesi. L’azienda è tenuta a pagare l’indennità sostitutiva pari a 4 mesi di retribuzione globale di fatto (circa 4 × 2.746,82 € = 10.987,28 € lordi), oltre al TFR e alle ferie non godute.
Sempronio — Licenziamento per giusta causa, nessun preavviso
Sempronio (3° livello) viene colto in flagrante a sottrarre materiali dall’azienda. Il datore lo licenzia per giusta causa con effetto immediato. Non è dovuto né il preavviso né l’indennità sostitutiva. Sempronio ha diritto solo al TFR maturato (il licenziamento per giusta causa non esclude il TFR) e alle ferie non godute.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso sono previsti nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
Varia per livello e anzianità: da 7 giorni (1°-2° livello, fino a 5 anni) a 4 mesi (7°-9° livello, oltre 10 anni). Consultare la tabella per il proprio livello e anzianità specifici.
Da quando decorre il preavviso nel CCNL PMI Confapi?
Dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento o dimissioni. Le comunicazioni devono essere in forma scritta (raccomandata, PEC o portale ministeriale per le dimissioni).
Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
Chi recede senza preavviso è tenuto a pagare all’altra parte un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per il periodo di preavviso non effettuato (es. 2 mesi di retribuzione se il preavviso dovuto era di 2 mesi).
Il preavviso si applica anche in caso di giusta causa?
No. In caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa, il preavviso non è dovuto e il rapporto cessa immediatamente. La giusta causa è un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Il licenziamento per superamento del comporto richiede il preavviso?
Sì. Non è una giusta causa: richiede il rispetto del preavviso contrattuale o il pagamento dell’indennità sostitutiva. Il lavoratore ha diritto a lavorare ancora per il periodo di preavviso dopo la comunicazione di licenziamento.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso sono previsti nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?

Il preavviso varia per livello e anzianità. Per i livelli 1°-2°: da 7 giorni (fino a 5 anni) a 20 giorni (oltre 10 anni). Per i livelli 3°-4°: da 10 giorni a 30 giorni. Per i livelli 5°-6°: da 1 mese e 15 giorni a 2 mesi e 15 giorni. Per i livelli 7°-9° (Quadri): da 2 mesi (fino a 5 anni) a 4 mesi (oltre 10 anni).

Da quando decorre il preavviso nel CCNL PMI Confapi?

Il preavviso decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di dimissioni o licenziamento. Le comunicazioni scritte devono essere datate; il termine parte dal giorno successivo alla data di ricezione dell'atto. Il CCNL prevede che dimissioni e licenziamento siano comunicati per iscritto.

Cosa succede se non si rispetta il preavviso?

La parte che recede senza rispettare il preavviso è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non effettuato. Quindi: se il lavoratore si dimette senza preavviso, paga al datore un'indennità; se il datore licenzia senza preavviso, paga al lavoratore l'indennità sostitutiva.

Il preavviso si applica anche in caso di giusta causa?

No. In caso di licenziamento per giusta causa (o dimissioni per giusta causa), il preavviso non è dovuto. Il rapporto cessa con effetto immediato dalla comunicazione. La giusta causa è un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (es. furto, grave insubordinazione documentata).

Il licenziamento per superamento del comporto richiede il preavviso?

Sì. Il licenziamento per superamento del comporto per malattia non è una giusta causa: richiede il rispetto del preavviso contrattuale (o il pagamento dell'indennità sostitutiva). Il lavoratore ha quindi diritto a lavorare ancora per il periodo di preavviso o a ricevere la relativa indennità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.