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La guida
Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Somministrazione
La tredicesima mensualità aggiuntiva matura per ogni ora lavorata con un meccanismo preciso previsto dal CCNL Somministrazione. Capire come funziona è essenziale per verificare la correttezza della busta paga, soprattutto nelle missioni brevi e intermittenti.
Nel CCNL Somministrazione la tredicesima matura per ogni ora lavorata in ragione dell’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede la quattordicesima, si applica la stessa percentuale. Le quote maturate non sono pagate nel cedolino mensile: si liquidano alle normali scadenze previste presso l’utilizzatore o alla cessazione del rapporto, se precedente (art. 30, commi 11 e 14); nel contratto con monte ore garantito (MOG) si pagano invece ogni mese.
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Il meccanismo di maturazione della tredicesima
La tredicesima mensualità è un istituto contrattuale che spetta a tutti i lavoratori dipendenti. Nei rapporti ordinari a tempo indeterminato matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato nell’anno. Nella somministrazione, data la frammentazione delle missioni, il CCNL adotta un meccanismo diverso, più preciso e adatto alla discontinuità: per ogni ora retribuita (le ore ordinarie lavorate e quelle non prestate ma contrattualmente dovute) viene accantonato l’8,33% della retribuzione oraria a titolo di rateo di tredicesima. La formula dell’art. 30, comma 7, è: retribuzione lorda globale di fatto, divisa per il divisore orario mensile, per 0,0833.
Il valore 8,33% deriva dal calcolo: 100% / 12 mesi = 8,33%. Questa percentuale garantisce che, sommando tutti i ratei maturati nell’anno solare, si ottenga esattamente una mensilità aggiuntiva per chi ha lavorato tutto l’anno a tempo pieno.
Quattordicesima: quando spetta e come si calcola
La quattordicesima mensualità non è universalmente prevista: spetta solo se il CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice la contempla. Tra i settori in cui è tipicamente presente vi sono il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi (commercio), il CCNL Turismo, alcuni contratti dell’artigianato.
Quando spettante, il meccanismo di calcolo è identico a quello della tredicesima: 8,33% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora lavorata. In base al principio di parità di trattamento, il lavoratore somministrato riceve la stessa quarta-mensualità che spetterebbe a un dipendente diretto dell’utilizzatore nello stesso livello.
Quando vengono pagate: ratei mensili o fine missione
Il CCNL Somministrazione prevede che i ratei maturati non siano erogati nel cedolino mensile (art. 30, comma 14), che deve però indicare con chiarezza i periodi orari e gli importi maturati:
- Contratti ordinari: i ratei, relativi all’intera missione, si liquidano alle normali scadenze previste presso le aziende utilizzatrici o alla cessazione del rapporto, se antecedente, sulla base della retribuzione del mese in cui sono erogati (comma 11).
- Contratti con MOG (art. 51): tredicesima, quattordicesima, ROL e festività soppresse maturate sono invece erogate ogni mese nella busta paga; restano esclusi dal pagamento mensile soltanto i ratei di ferie e il TFR.
Se la missione prosegue a fine anno, la tredicesima si liquida quindi alla scadenza prevista presso l’utilizzatore, senza ulteriori quote separate: nel cedolino mensile compare solo il prospetto dei ratei maturati.
Tabella riepilogativa
| Retrib. oraria ordinaria | Ore lavorare nel mese | Rateo tredicesima maturato nel mese | Rateo quattordicesima maturato nel mese (se prevista) |
|---|---|---|---|
| 11,00 €/h | 160 ore (full time) | 146,61 € (160 × 11 × 0,0833) | 146,61 € |
| 12,00 €/h | 160 ore | 159,94 € | 159,94 € |
| 13,50 €/h | 160 ore | 179,93 € | 179,93 € |
| 11,00 €/h | 80 ore (part-time 50%) | 73,30 € | 73,30 € |
Nota: i valori sono puramente esemplificativi. La retribuzione oraria ordinaria effettiva dipende dal CCNL dell’utilizzatore e dal livello di inquadramento. La retribuzione oraria si ricava dal CCNL dell’utilizzatore (retribuzione lorda globale di fatto divisa per il divisore orario mensile) e il rateo maturato si confronta con il prospetto del cedolino.
Il premio di risultato: quando spetta al somministrato
Il premio di risultato (o premio di produttività) è un istituto di contrattazione di secondo livello, legato agli obiettivi aziendali. Per sua natura è strettamente connesso all’organizzazione e ai risultati dell’azienda utilizzatrice. Per questa ragione:
- I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione dell’utilizzatore spettano al lavoratore somministrato in costanza di missione e in proporzione al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità di quegli accordi (art. 30, comma 8). Se non possono essere erogati in costanza di missione perché legati a obiettivi non determinati nell’arco della missione, si pagano sulla base di quanto erogato l’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore.
- Il CCNL Somministrazione prevede anche la contrattazione di secondo livello direttamente tra le Agenzie e le organizzazioni sindacali (art. 2-bis; per gli accordi di produttività art. 30, comma 8), con premi aziendali propri del settore.
- Il premio dell’utilizzatore è quindi parte del trattamento da garantire per la parità di trattamento, e non può essere escluso per il solo fatto che il lavoratore è assunto da un’agenzia.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Come si calcola la tredicesima per un lavoratore somministrato?
La quattordicesima spetta sempre?
Se la missione termina prima di dicembre, la tredicesima viene pagata?
Il somministrato ha diritto al premio di risultato dell’utilizzatore?
Come si calcola la tredicesima se ho lavorato part-time?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.