In sintesi
- I mezzi di impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo sono quattro: appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione, non per questioni di merito o di legittimità.
- L'appello è il mezzo ordinario e principale, proponibile davanti al Consiglio di Stato.
- La revocazione e l'opposizione di terzo sono rimedi straordinari, disciplinati dagli articoli successivi del codice.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 Codice del Processo Amministrativo — Mezzi di impugnazione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Commento
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 91 c.p.a. apre il Libro Terzo dedicato alle impugnazioni e svolge una funzione di norma-catalogo: elenca in modo tassativo i mezzi di impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo. La tassatività è un principio fondamentale del sistema processuale: le parti possono impugnare le sentenze soltanto con gli strumenti previsti dalla legge, non con rimedi atipici o creati per via interpretativa. Questo elenco è al tempo stesso esaustivo e ordinato: distingue tra rimedi ordinari (l'appello, che sospende il passaggio in giudicato) e rimedi straordinari (revocazione e opposizione di terzo, che aggrediscono una sentenza già definitiva o prossima a diventarlo), e circoscrive con grande precisione l'ambito del ricorso per cassazione alla sola questione di giurisdizione.
L'appello come mezzo ordinario
L'appello è il principale mezzo di impugnazione delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali. Si propone innanzi al Consiglio di Stato, che è il giudice d'appello naturale nel sistema della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 100 Cost. Il giudizio d'appello è disciplinato dagli artt. 100 ss. c.p.a. e consente alla parte soccombente di sottoporre al giudice superiore tutte le questioni di fatto e di diritto già dedotte in primo grado, nei limiti del divieto di motivi nuovi. Il termine per proporre appello è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di sei mesi dal deposito (termine lungo) in assenza di notificazione. L'appello ha effetto devolutivo: il Consiglio di Stato riesamina la controversia nei limiti delle censure proposte, con possibilità — nei limiti stabiliti dal codice — di decidere nel merito senza rinviare al primo giudice.
La revocazione
La revocazione è un rimedio straordinario che consente di aggredire una sentenza definitiva in presenza di specifici vizi tassativamente indicati dall'art. 395 c.p.c. (richiamato dall'art. 106 c.p.a.), quali il dolo di una delle parti o del giudice, l'errore di fatto risultante dagli atti, la falsità delle prove su cui si fonda la sentenza, il ritrovamento di documenti decisivi non prodotti per causa di forza maggiore o per fatto della controparte. La revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Essa non sospende automaticamente gli effetti della sentenza, salvo diversa valutazione del giudice in sede cautelare. È un rimedio residuale, che non può supplire all'omessa proposizione dell'appello nei termini ordinari.
L'opposizione di terzo
L'opposizione di terzo è il rimedio con cui chi non è stato parte del giudizio può impugnare una sentenza che pregiudica i suoi diritti soggettivi o interessi legittimi. È disciplinata dall'art. 108 c.p.a. e si articola in opposizione ordinaria (per il terzo che avrebbe potuto intervenire nel giudizio principale) e opposizione revocatoria (per il terzo il cui diritto viene pregiudicato da una sentenza pronunciata con dolo o colpa grave delle parti). L'opposizione di terzo tutela i soggetti che, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto partecipare al giudizio e si trovino pregiudicati dagli effetti della sentenza pronunciata inter alios. Anche questo rimedio è straordinario e presuppone il mancato ricorso ai mezzi ordinari (tipicamente perché il terzo non era parte del giudizio).
Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione
Il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi inerenti alla giurisdizione: la Corte di cassazione a Sezioni Unite è il supremo regolatore dei conflitti di giurisdizione e controlla che i confini della giurisdizione amministrativa — fissati dagli artt. 103 e 113 Cost. — non siano stati travalicati. La limitazione ai soli motivi di giurisdizione è una scelta costituzionale (art. 111, comma 8, Cost.) che riflette la natura della giustizia amministrativa come sistema autonomo, con al vertice il Consiglio di Stato, non soggetto al sindacato della Cassazione nel merito. Il ricorso per cassazione può essere proposto avverso le sentenze del Consiglio di Stato (in sede di appello) nonché, in ipotesi limitate, avverso quelle dei TAR che abbiano definito questioni di giurisdizione. I motivi di giurisdizione rilevanti sono: eccesso di potere giurisdizionale (lo sconfinamento del giudice amministrativo in ambiti riservati al giudice ordinario o viceversa), difetto assoluto di giurisdizione e conflitto negativo o positivo di giurisdizione. La Cassazione non può invece sindacare l'errore in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, salvo i casi di diniego di giurisdizione con motivazione meramente apparente o radicalmente contraddittoria.
Tassatività e sistema delle impugnazioni: profili pratici
La tassatività dell'art. 91 ha importanti implicazioni pratiche. Chi non rientra nei casi previsti dalla norma — e cio vale sia per i mezzi ammessi sia per i soggetti legittimati — non può impugnare la sentenza. L'avvocato deve quindi, all'esito di un giudizio sfavorevole, verificare quale mezzo sia percorribile in concreto: se la sentenza non è ancora definitiva, l'appello è la via ordinaria; se è già definitiva, occorre valutare se ricorrano i presupposti straordinari della revocazione o dell'opposizione di terzo; se si tratta di questione di giurisdizione, il ricorso per cassazione è proponibile indipendentemente dallo stadio del giudizio. La scelta del mezzo sbagliato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Casi pratici
Caso 1: Appello ordinario al Consiglio di Stato
Il TAR rigetta il ricorso di Tizio contro l'aggiudicazione di un appalto di servizi; la sentenza viene notificata a Tizio il 10 marzo. Tizio, ritenendo erronea la valutazione del TAR sulle offerte anomale, propone appello al Consiglio di Stato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, deducendo sia vizi di legittimità del procedimento di verifica sia errori nella valutazione delle giustificazioni fornite dall'aggiudicataria.
Caso 2: Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione
Il Consiglio di Stato, decidendo in appello su una controversia relativa a un rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze di un ente pubblico, afferma la propria giurisdizione ritenendo la controversia rientrante nell'area del pubblico impiego non contrattualizzato. Caio, ritenendo che la giurisdizione spetti invece al giudice ordinario del lavoro, propone ricorso per cassazione alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione ai sensi dell'art. 91 c.p.a.
Caso 3: Opposizione di terzo da soggetto non costituito
Sempronio, titolare di un diritto di servitu su un fondo confinante, non era stato evocato in giudizio nel ricorso proposto da Caio contro un permesso di costruire che incide direttamente sulla sua servitu. Il TAR, ignorando l'esistenza della servitu, accoglie il ricorso di Caio e annulla il permesso con una sentenza passata in giudicato. Sempronio, venuto a conoscenza della sentenza, propone opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. per tutelare il proprio diritto pregiudicato dalla sentenza pronunciata inter alios.
Domande frequenti
Quali sono i mezzi di impugnazione delle sentenze amministrative?
Sono quattro: appello (rimedio ordinario davanti al Consiglio di Stato), revocazione, opposizione di terzo e ricorso per cassazione. Quest'ultimo e ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per questioni di merito.
Entro quanto tempo devo proporre appello contro una sentenza del TAR?
Sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (termine breve), oppure sei mesi dal deposito in segreteria (termine lungo) se nessuna parte provvede alla notificazione.
Quando e ammesso il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato?
Solo per motivi inerenti alla giurisdizione: eccesso di potere giurisdizionale, difetto assoluto di giurisdizione o conflitto di giurisdizione. La Cassazione non puo sindacare errori di merito o di procedura del giudice amministrativo.
Cos'e la revocazione e quando si usa?
E un rimedio straordinario che consente di aggredire una sentenza definitiva in presenza di specifici vizi tassativi (dolo, errore di fatto, prove false, documenti nuovi). Non sostituisce l'appello e non serve per correggere errori di giudizio ordinari.
Chi puo proporre opposizione di terzo?
Chi non era parte del giudizio e subisce un pregiudizio ai propri diritti o interessi legittimi dalla sentenza pronunciata tra le altre parti. E un rimedio straordinario disciplinato dall'art. 108 c.p.a.
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