- Il giudice amministrativo può chiedere chiarimenti o documenti alle parti, anche d'ufficio, ferme restando le regole sull'onere della prova.
- È possibile ordinare a terzi l'esibizione di documenti o disporre ispezioni, con rinvio agli artt. 210 ss. e 118 c.p.c.
- La prova testimoniale è ammessa su istanza di parte ed è sempre assunta in forma scritta.
- Il giudice può disporre verificazione o consulenza tecnica d'ufficio per accertamenti che richiedono competenze specialistiche.
- Sono ammessi tutti i mezzi di prova del c.p.c., con espressa esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 63 Codice del Processo Amministrativo — Mezzi di prova
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice può disporre anche l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.
Capo II – Ammissione e assunzione delle prove
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 Cod. Amb. — Autorità di bacino distrettuale
- Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
- Art. 63 D.Lgs. 209/2005 — (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)
- Art. 63 D.Lgs. 42/2004 — Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
- Art. 63 CAD — Articolo abrogato
- Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta
Commento
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 63 del Codice del processo amministrativo apre il Capo II del Titolo V, dedicato all'istruttoria, e costituisce la norma cardine in materia di mezzi di prova ammissibili nel processo amministrativo. La disposizione si inserisce in un sistema che, a differenza del processo civile, è tradizionalmente connotato da un'istruttoria più contenuta e da poteri ufficiosi del giudice più incisivi, strettamente connessi alla natura pubblicistica della controversia e alla difficoltà della parte privata di accedere ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. L'art. 63 risolve in modo esplicito la questione del se e in quale misura il giudice amministrativo possa avvalersi degli strumenti probatori del diritto comune: la risposta è positiva, con il temperamento dell'esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento.
Poteri officiosi e onere della prova
Il comma 1 enuncia il principio dell'onere della prova a carico delle parti, ribadendo così che il processo amministrativo non è un processo inquisitorio puro. Il giudice non si sostituisce alle parti nella costruzione del materiale probatorio, ma può integrare le lacune chiedendo chiarimenti o documenti anche d'ufficio. Questo potere di impulso officioso si differenzia dal potere istruttorio del giudice civile, che nei giudizi ordinari è limitato a ipotesi tipiche: nel processo amministrativo esso è invece generale, giustificato dalla posizione asimmetrica tra privato e pubblica amministrazione. Il riferimento all'art. 64 c.p.a. è imprescindibile: le due norme si leggono in combinato, sicchè il potere officioso dell'art. 63 comma 1 non esonera la parte dall'assolvere il proprio onere probatorio ma interviene a completare un quadro istruttorio già parzialmente formato.
Esibizione di terzi e ispezione
Il comma 2 estende i poteri istruttori all'acquisizione coattiva di prove da soggetti terzi, richiamando gli artt. 210 e seguenti del c.p.c. in materia di ordine di esibizione e l'art. 118 c.p.c. per l'ispezione. Il rinvio agli articoli del codice di rito civile vale nei limiti della compatibilità con la struttura del processo amministrativo: in particolare, l'ordine di esibizione rivolto alla pubblica amministrazione assume un rilievo specifico, poichè l'ente detentore degli atti è spesso anche parte resistente. In tali casi il potere di esibizione si intreccia con l'obbligo dell'amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e il fascicolo procedimentale ai sensi dell'art. 46 c.p.a., nonchè con il potere presidenziale di cui all'art. 65 comma 3 c.p.a.
Prova testimoniale in forma scritta
Il comma 3 ammette la prova testimoniale su istanza di parte, con la peculiarità che essa è sempre assunta in forma scritta. Questo modello consente di acquisire le dichiarazioni del testimone attraverso un deposito scritto, riducendo i tempi di trattazione. Nel processo amministrativo la prova testimoniale è storicamente residuale: la controversia verte di norma su atti e procedimenti, e la prova si forma principalmente su documenti. Nondimeno, in talune materie di giurisdizione esclusiva la ricostruzione di fatti materiali può richiedere la testimonianza.
Verificazione e consulenza tecnica d'ufficio
Il comma 4 prevede due strumenti per l'accertamento di fatti o valutazioni tecnici: la verificazione e la consulenza tecnica d'ufficio. La verificazione è l'istituto tipico del processo amministrativo: il giudice nomina un organismo pubblico per compiere accertamenti di fatto; la sua disciplina è dettata dall'art. 66 c.p.a. La CTU è invece mutuata dal processo civile ed è prevista per ipotesi in cui sia «indispensabile»: il termine più stringente segnala che la CTU è un mezzo residuale, da disporre quando la verificazione non sia sufficiente o praticabile. La disciplina della CTU nel processo amministrativo è contenuta nell'art. 67 c.p.a., che rinvia largamente alle regole del codice di procedura civile.
Esclusioni e rapporto con il c.p.c.
Il comma 5 chiude la norma con una clausola aperta: il giudice può disporre qualsiasi mezzo di prova del c.p.c. non espressamente escluso. Le due esclusioni espresse — interrogatorio formale e giuramento — riflettono una scelta sistematica. L'interrogatorio formale produce confessione giudiziale con effetti vincolanti; il giuramento decisorio comporta la devoluzione della lite alla parola della parte. Entrambi i meccanismi sono incompatibili con la natura pubblicistica del giudizio amministrativo. Il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) e dell'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) orientano la valutazione della compatibilità nel senso di garantire che ogni fatto rilevante per la decisione possa essere adeguatamente accertato.
Casi pratici
Caso 1: Ordine di esibizione a un Comune resistente
Tizio impugna dinanzi al TAR il diniego di permesso di costruire emesso dal Comune, ma la difesa del Comune non deposita il fascicolo istruttorio completo. Il TAR, avvalendosi del potere officioso di cui all'art. 63 comma 2 c.p.a., ordina al Comune di esibire tutti i pareri tecnici e le note interne acquisiti nel procedimento entro un termine di trenta giorni, pena l'applicazione del potere previsto dall'art. 65 comma 3 c.p.a.
Caso 2: Consulenza tecnica in materia ambientale
Caio, titolare di un'impresa, impugna l'ordinanza con cui il Ministero dell'Ambiente ha imposto la bonifica di un sito industriale, contestando i valori di contaminazione rilevati. Il TAR, ritenendo la questione tecnica indispensabile per la decisione, dispone una CTU ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p.a., nominando un esperto in chimica ambientale e fissando i quesiti sull'attendibilità delle analisi del suolo poste a base del provvedimento.
Caso 3: Prova testimoniale scritta in materia di pubblico impiego
Sempronio, dipendente di un ente pubblico economico, contesta il provvedimento disciplinare di licenziamento dinanzi al TAR, allegando che i fatti addebitatigli non si siano verificati nelle modalità descritte nell'atto. Su istanza di parte, il giudice ammette la prova testimoniale in forma scritta ai sensi dell'art. 63 comma 3 c.p.a., acquisendo le dichiarazioni di tre colleghi che avrebbero assistito ai fatti.
Domande frequenti
Il giudice amministrativo può acquisire prove senza che le parti lo chiedano?
Sì: l'art. 63 comma 1 c.p.a. attribuisce al giudice il potere di chiedere chiarimenti o documenti d'ufficio, ma questo non esime le parti dall'assolvere il loro onere probatorio.
La testimonianza è ammessa nel processo amministrativo?
Sì, ma su istanza di parte e sempre in forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 3 c.p.a.; nella pratica è un mezzo residuale, usato soprattutto nelle controversie di giurisdizione esclusiva.
Qual è la differenza tra verificazione e CTU?
La verificazione (art. 66 c.p.a.) è affidata a un ente pubblico ed è il mezzo ordinario; la CTU (art. 67 c.p.a.) si dispone quando la verificazione non basti ed è previsto il requisito più stringente dell'indispensabilità.
Perché sono esclusi interrogatorio formale e giuramento?
Perché entrambi producono effetti vincolanti sulla lite (confessione, decisione rimessa alla parte), incompatibili con la natura pubblicistica del giudizio amministrativo.
Il giudice può ordinare a un ente privato terzo di esibire documenti?
Sì: il rinvio agli artt. 210 ss. c.p.c. consente l'ordine di esibizione anche nei confronti di terzi privati, nei limiti della compatibilità con il rito amministrativo.
Vedi anche