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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per le materie non disciplinate dal c.p.a. si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressive di principi generali.
  • La compatibilità con il processo amministrativo è il criterio selettivo: non tutte le norme del c.p.c. trovano applicazione, ma solo quelle coerenti con la struttura e i principi del rito amministrativo.
  • Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono sempre disciplinate dal c.p.c. e dalle leggi speciali sulle notificazioni in materia civile, senza necessità del filtro di compatibilità.
  • Il rinvio esterno opera in via residuale, dopo l'applicazione delle norme speciali del rito e di quelle generali del Libro II c.p.a. (art. 38).
  • L'istituto garantisce l'autointegrazione del sistema processuale amministrativo, evitando lacune normative che pregiudicherebbero l'effettività della tutela.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 Codice del Processo Amministrativo — Rinvio esterno

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

LIBRO SECONDO – PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Ricorso

Sezione I – Ricorso e costituzione delle parti

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 39 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) disciplina il rinvio esterno al codice di procedura civile, completando il sistema delle fonti processuali applicabili al giudizio amministrativo delineato dall'art. 38 (rinvio interno). La norma risolve uno dei problemi classici di qualunque sistema processuale specializzato: come colmare le lacune che inevitabilmente si presentano, garantendo al contempo l'unità e la coerenza del sistema. Il legislatore del 2010, ponendosi in continuità con la tradizione del processo amministrativo sviluppata nel corso del Novecento, ha scelto un'integrazione «esterna» con il processo civile, che tuttavia è selettiva e subordinata al requisito della compatibilità. La norma si colloca idealmente al termine del Libro I, dopo le disposizioni generali sul processo e sulle pronunce, e prima del Libro II che disciplina il processo di primo grado: essa funge da clausola di chiusura dell'intero sistema normativo del c.p.a.

Il criterio di compatibilità

Il comma 1 dell'art. 39 non prevede un rinvio generale e incondizionato al c.p.c., ma un rinvio condizionato: le norme del c.p.c. si applicano «in quanto compatibili o espressione di principi generali». La compatibilità richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della struttura del processo amministrativo, dei principi che lo governano e della funzione cui la singola norma del c.p.c. assolve. Non sono compatibili con il processo amministrativo, ad esempio, le norme del c.p.c. che presuppongono la parità formale delle parti in senso pieno (tipica del processo civile tra privati), quelle che disciplinano istituti sconosciuti al rito amministrativo (come il giuramento) o quelle che contraddicono i poteri officiosi del giudice amministrativo. Sono invece generalmente compatibili le norme sulle cause di nullità e di irregolarità degli atti processuali, quelle sulla litispendenza, sulla connessione, sulle questioni di rito, nonché — con adattamenti — alcune norme sull'esecuzione. La seconda parte del comma 1 aggiunge che si applicano anche le disposizioni del c.p.c. che siano «espressione di principi generali»: ciò significa che anche norme che potrebbero apparire tecnicamente incompatibili possono trovare applicazione in quanto esprimono principi fondamentali comuni a tutti i processi (contraddittorio, diritto alla prova, imparzialità del giudice). In questo modo il rinvio non si limita all'applicazione meccanica di norme, ma consente una vera e propria recezione di principi processuali di portata generale.

Il regime speciale delle notificazioni

Il comma 2 introduce una norma di carattere speciale rispetto alla regola generale del comma 1: le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono «comunque» disciplinate dal c.p.c. e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile. L'avverbio «comunque» è significativo: esso esclude che per le notificazioni debba farsi il filtro della compatibilità previsto dal comma 1. La disciplina delle notificazioni viene integralmente mutuata dal diritto processuale civile, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità. Rientrano in questo rinvio la L. 53/1994 sulle notificazioni a mezzo posta da parte degli avvocati, la disciplina delle notificazioni telematiche, le norme del c.p.c. sulla nullità e sanatoria della notificazione, nonché le disposizioni sulla notifica per irreperibilità o per persona di forma giuridica. Questo approccio è funzionale alla certezza del diritto: le parti del processo amministrativo e i loro difensori utilizzano le stesse modalità di notificazione del processo civile, senza dover padroneggiare due sistemi distinti. Nel contesto del processo amministrativo telematico (PAT) introdotto dal D.L. 179/2012 e dai successivi decreti ministeriali, il rinvio alle notificazioni telematiche del c.p.c. ha acquistato un rilievo pratico di primissimo piano.

Gerarchia delle fonti e rapporto con il rinvio interno

La struttura normativa degli artt. 38 e 39 costruisce una chiara gerarchia delle fonti processuali nel giudizio amministrativo. Il primo livello è rappresentato dalle norme speciali del rito applicabile (impugnazioni, riti abbreviati, rito appalti, rito elettorale, ecc.); il secondo livello è quello delle norme generali del Libro II del c.p.a. (art. 38); il terzo e ultimo livello è quello del c.p.c. in quanto compatibile o espressivo di principi generali (art. 39). Questo schema assegna al processo amministrativo una sua identità autonoma, conforme alla specialità della giurisdizione amministrativa sancita dagli artt. 103 e 113 Cost., riducendo al minimo il ricorso al modello processuale civile. Nei settori in cui il c.p.a. è più lacunoso — come la disciplina dell'intervento volontario di terzi non espressamente regolata, o talune fattispecie esecutive — il rinvio all'art. 39 svolge una funzione integrativa essenziale, consentendo al processo di funzionare senza interruzioni. La Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto la legittimità di questo sistema di rinvio differenziato, che garantisce la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e l'effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.

Profili pratici e applicazioni ricorrenti

Nella pratica quotidiana del contenzioso amministrativo, il rinvio all'art. 39 c.p.c. si manifesta su numerosi versanti. In tema di nullità degli atti processuali, in assenza di una disciplina specifica nel c.p.a., si applica il principio generale civilistico per cui la nullità è rilevante solo se tassativamente prevista dalla legge o se l'atto manca dei requisiti formali indispensabili (art. 156 c.p.c.) e la nullità non pregiudica il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.). In tema di rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore, in aggiunta all'art. 37 c.p.a., può trovare applicazione il principio generale del c.p.c. In tema di interruzione del processo per morte o incapacità della parte o del difensore, si applicano gli artt. 299-305 c.p.c. in quanto compatibili. Il giudice amministrativo è pertanto chiamato, ogni volta che si presenta una questione processuale non espressamente regolata dal c.p.a., a percorrere questo iter: verificare l'applicabilità di una norma speciale del rito, poi di una norma generale del Libro II, e infine valutare la compatibilità della corrispondente norma del c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Applicazione della disciplina delle nullità del c.p.c. a un atto processuale

Tizio deposita un ricorso con un vizio formale nella procura speciale: il c.p.a. non disciplina espressamente le conseguenze di tale vizio, quindi il TAR, applicando in via di rinvio esterno l'art. 182 c.p.c. (compatibile), assegna un termine per la regolarizzazione prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Caso 2: Notificazione telematica nel processo amministrativo telematico

Caio, avvocato abilitato, notifica il ricorso al TAR per via telematica ai sensi della L. 53/1994, richiamata integralmente dall'art. 39, comma 2, c.p.a.: il riferimento diretto alla disciplina civilistica delle notificazioni, senza filtro di compatibilità, garantisce la certezza della procedura anche nel processo amministrativo telematico.

Caso 3: Interruzione del processo per morte del difensore

Durante il giudizio innanzi al TAR muore il difensore di Sempronio: il c.p.a. non disciplina espressamente l'interruzione del processo in questa ipotesi, quindi si applicano in via di rinvio esterno gli artt. 301-305 c.p.c. nella misura compatibile con il processo amministrativo, con conseguente sospensione delle udienze e onere di riassunzione da parte della parte interessata.

Domande frequenti

Quando si applica il codice di procedura civile nel processo amministrativo?

Il c.p.c. si applica in via residuale, quando una questione processuale non è disciplinata né dalle norme speciali del rito applicabile né dalle norme generali del Libro II del c.p.a. Le norme del c.p.c. devono essere compatibili con il processo amministrativo o espressive di principi generali.

Tutte le norme del c.p.c. valgono anche nel processo amministrativo?

No. Solo le norme compatibili con il processo amministrativo o espressive di principi generali trovano applicazione. Non sono compatibili, ad esempio, le norme che presuppongono la parità formale delle parti propria del processo civile tra privati o che disciplinano istituti sconosciuti al rito amministrativo.

Per le notificazioni è necessario verificare la compatibilità con il c.p.c.?

No. Il comma 2 dell'art. 39 prevede che le notificazioni siano 'comunque' disciplinate dal c.p.c. e dalle leggi speciali in materia, senza necessità del filtro di compatibilità. La disciplina delle notificazioni si applica integralmente nel processo amministrativo.

Qual è la differenza tra rinvio interno (art. 38) e rinvio esterno (art. 39)?

Il rinvio interno (art. 38) estende le norme generali del Libro II del c.p.a. ai riti speciali e alle impugnazioni. Il rinvio esterno (art. 39) richiama le norme del c.p.c. in via residuale, solo quando il c.p.a. non offre risposta. Il Libro II prevale sul c.p.c.

L'applicazione del c.p.c. può derogare ai principi del processo amministrativo?

No. Il criterio di compatibilità impedisce che l'applicazione del c.p.c. mini le specificità del processo amministrativo: le norme del c.p.c. si applicano solo in quanto non contraddicano i principi che governano il giudizio davanti al giudice amministrativo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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