Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1483 c.c. – Evizione totale della cosa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1482 - Art. 1482 c.c.: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli→Cod. civ. art. 1484 - Articolo 1484 Codice Civile: Evizione parziale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1481 Codice Civile: Pericolo di rivendica→Articolo 1485 Codice Civile: Chiamata in causa del venditore→Articolo 1480 Codice Civile: Vendita di cosa parzialmente di altri→Articolo 1486 Codice Civile: Responsabilità limitata dal venditore→Articolo 1479 Codice Civile: Buona fede del compratore→Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della g→Articolo 1478 Codice Civile: Vendita di cosa altrui
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nozione di evizione totale
L'evizione è la perdita del diritto acquistato per effetto di una pronuncia giurisdizionale che riconosce su quel bene un diritto prevalente di un terzo. Si definisce «totale» quando il compratore perde integralmente la proprietà o il diritto acquistato, a differenza dell'evizione parziale (art. 1484 c.c.) in cui la perdita riguarda solo una parte del bene o dei diritti su di esso.
Contenuto dell'obbligo risarcitorio del venditore
L'art. 1483 c.c. identifica tre componenti distinte dell'obbligazione del venditore evicto:
Denunzia della lite e responsabilità del venditore
Il compratore che subisce la rivendica da parte di un terzo deve denunciare la lite al venditore (chiamata in garanzia: art. 1485 c.c.) per conservare il diritto alla garanzia. Se omette la denunzia pur potendola fare, perde il diritto al risarcimento se il venditore prova che avrebbe potuto far rigettare la domanda.
Coordinamento
La norma va letta con gli artt. 1479, 1484-1488 c.c. e con le disposizioni processuali sulle garanzie proprie e improprie (artt. 106-108 c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: evizione totale e risarcimento
Caio perde l'intera proprietà del bene per effetto del diritto di un terzo. Il venditore Tizio deve risarcirlo a norma dell'art. 1479 (prezzo, spese, danno), rimborsare il valore dei frutti restituiti al terzo e le spese processuali (art. 1483 c.c.).
Caso 2: la chiamata in garanzia
Caio, citato dal terzo, deve denunciare la lite a Tizio (art. 1485 c.c.) per conservare il diritto alla garanzia: se omette la denunzia, perde il risarcimento ove Tizio provi che la domanda poteva essere respinta.
Domande frequenti
Cos'è l'evizione totale?
La perdita integrale del diritto acquistato per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere sul bene (art. 1483 c.c.).
Cosa deve il venditore in caso di evizione totale?
Il risarcimento a norma dell'art. 1479 (prezzo, spese del contratto, danno), il valore dei frutti restituiti al terzo e le spese processuali.
Il prezzo va restituito anche se il bene è diminuito di valore?
Sì: il venditore deve restituire il prezzo a norma dell'art. 1479 c.c., a prescindere dalla diminuzione di valore.
Cosa deve fare il compratore citato dal terzo?
Denunciare la lite al venditore (chiamata in garanzia, art. 1485 c.c.) per conservare il diritto alla garanzia.
Cosa rischia se non denuncia la lite?
Perde il diritto al risarcimento se il venditore prova che, partecipando al giudizio, avrebbe potuto far rigettare la domanda del terzo.