Testo dell'articoloVigente
Art. 1479 c.c. Buona fede del compratore
In vigore
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell’articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1479 del codice civile regola una delle ipotesi più studiate della vendita: la vendita di cosa altrui, vista però dal lato del compratore che, al momento della conclusione del contratto, ignorava in buona fede che il bene non apparteneva al venditore. La norma completa la disciplina dell'art. 1478, che ammette la validità della vendita di cosa altrui imponendo al venditore l'obbligo di procurare al compratore l'acquisto della proprietà. Quando questo obbligo non viene adempiuto, l'art. 1479 individua i rimedi a tutela dell'acquirente in buona fede, articolando con precisione i rapporti restitutori che conseguono alla risoluzione.
La vendita di cosa altrui e la posizione del compratore
Nel nostro ordinamento la vendita di cosa altrui non è nulla: produce effetti obbligatori e impegna il venditore a far acquistare la proprietà al compratore, eventualmente acquistandola egli stesso dal titolare e ritrasferendola, oppure procurando il consenso del vero proprietario. L'art. 1479 si occupa del caso in cui il compratore non sapesse, al momento della conclusione, che la cosa era altrui. È proprio l'ignoranza incolpevole a fondare la tutela rafforzata: chi ha contrattato confidando di acquistare da chi appariva proprietario merita una protezione diversa da chi conosceva il rischio.
Il presupposto della buona fede
La buona fede rilevante è quella esistente al momento della conclusione del contratto: il compratore deve avere ignorato in quel momento l'altruità del bene. Non è richiesta una buona fede protratta: ciò che conta è lo stato soggettivo iniziale. La conoscenza sopravvenuta dell'altruità non priva il compratore del rimedio, purché egli ignorasse la situazione quando si è obbligato. Questa precisazione distingue nettamente la posizione disciplinata dall'art. 1479 da quella di chi acquista consapevolmente cosa altrui, regolata da altre disposizioni.
Il rimedio della risoluzione
Il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto se, nel frattempo, il venditore non gli ha fatto acquistare la proprietà. Il rimedio è quindi condizionato a un dato temporale: finché il venditore può ancora adempiere procurando l'acquisto, il compratore non può pretendere lo scioglimento; ma se l'acquisto non si realizza, la risoluzione consente all'acquirente di liberarsi di un contratto che non ha conseguito il proprio scopo essenziale, ossia il trasferimento della proprietà. La risoluzione apre la fase delle restituzioni, regolata con dettaglio dalla norma.
La restituzione integrale del prezzo
Il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, e ciò anche se la cosa è diminuita di valore o si è deteriorata. È una regola di particolare favore per il compratore in buona fede: il rischio del deperimento del bene non grava su di lui, ma sul venditore che ha alienato cosa non sua. La norma fa salvo il disposto dell'art. 1223 sul risarcimento del danno: il compratore conserva il diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, secondo le regole generali sull'inadempimento.
La detrazione dell'utile e le spese
Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'importo da restituire si detrae l'utile che il compratore ne ha ricavato. La disposizione realizza un equilibrio: il compratore non deve arricchirsi a spese del venditore, ma quest'ultimo non può comunque trattenere il prezzo. Inoltre, il venditore deve rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto, oltre alle spese necessarie e utili sostenute per la cosa.
Il regime delle spese voluttuarie e la mala fede del venditore
Un profilo significativo riguarda le spese voluttuarie, cioè quelle non necessarie né utili, ma di mero abbellimento o comodità. Esse sono rimborsabili solo se il venditore era in mala fede, cioè conosceva l'altruità del bene al momento della vendita. La distinzione introduce un elemento sanzionatorio: il venditore consapevole di alienare cosa altrui sopporta un onere restitutorio più ampio rispetto a quello in buona fede, in coerenza con il principio per cui la mala fede aggrava la responsabilità.
Coordinamento con la garanzia per evizione
L'art. 1479 va letto in coordinamento con la disciplina della garanzia per evizione (artt. 1483 e seguenti). Mentre l'evizione presuppone che il compratore sia spogliato del bene per effetto di un diritto del terzo fatto valere in giudizio, l'art. 1479 consente al compratore di reagire prima, quando emerge che la cosa è altrui e il venditore non gli procura la proprietà, senza attendere l'azione del vero titolare. Si tratta quindi di rimedi complementari, posti a tutela del medesimo interesse: ricevere effettivamente la proprietà di ciò che si è acquistato.
Indicazioni pratiche
Per il compratore che scopra l'altruità del bene è essenziale verificare se il venditore è ancora in grado di procurargli la proprietà; in caso negativo, può agire per la risoluzione e pretendere la restituzione integrale del prezzo, oltre al risarcimento del danno e al rimborso delle spese. La prova dello stato di buona fede iniziale e, se rilevante, della mala fede del venditore assume un ruolo decisivo nella determinazione dell'ampiezza delle restituzioni.
L'onere della prova nella vendita di cosa altrui
Sul piano probatorio, la distribuzione degli oneri è significativa. Il compratore che invoca la tutela dell'art. 1479 deve dimostrare di avere ignorato, al momento della conclusione, l'altruità del bene; il venditore che intenda contrastare la pretesa o ridurre le restituzioni dovrà a sua volta provare i fatti su cui fonda le proprie eccezioni, come l'utile ricavato dal compratore dal deterioramento del bene. La corretta allocazione dell'onere probatorio orienta la strategia difensiva delle parti e incide direttamente sull'ampiezza delle restituzioni dovute.
Coordinamento con la disciplina generale della risoluzione
La risoluzione prevista dall'art. 1479 si innesta sulla disciplina generale dei rapporti restitutori conseguenti allo scioglimento del contratto. Una volta risolto il contratto, le parti devono restituirsi le rispettive prestazioni: il venditore il prezzo, il compratore il bene, ove ancora possibile. La norma in esame detta però regole speciali e di favore per il compratore in buona fede, derogando in parte ai principi comuni proprio in considerazione della peculiarità della vendita di cosa altrui e dell'esigenza di proteggere chi ha contrattato confidando incolpevolmente nella titolarità del venditore.
Casi pratici
Caso 1: risoluzione e restituzione del prezzo
Tizio acquista da Caio un macchinario credendolo di proprietà del venditore. Emerge poi che il bene appartiene a Sempronio e Caio non riesce a procurarne la proprietà. Tizio, in buona fede al momento dell'acquisto, può chiedere la risoluzione del contratto e ottenere la restituzione integrale del prezzo, anche se nel frattempo il macchinario ha subito un normale deperimento d'uso, salvo il diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c.
Caso 2: venditore in mala fede e spese voluttuarie
Caio vende a Tizio un immobile sapendo che appartiene a un terzo. Tizio, ignaro, sostiene spese di mero abbellimento. Risolto il contratto per l'altruità del bene, Caio, essendo in mala fede, è tenuto a rimborsare a Tizio non solo le spese necessarie e utili, ma anche quelle voluttuarie, in ragione del trattamento più severo riservato al venditore consapevole.
Domande frequenti
Quando può il compratore chiedere la risoluzione ai sensi dell'art. 1479 c.c.?
Quando, ignorando in buona fede al momento della conclusione che la cosa era altrui, il venditore non gli ha nel frattempo fatto acquistare la proprietà del bene.
Il venditore deve restituire il prezzo se la cosa si è deteriorata?
Sì. Il venditore deve restituire l'intero prezzo anche se la cosa è diminuita di valore o deteriorata; il rischio del deperimento grava su di lui e non sul compratore in buona fede.
Cosa accade se il deterioramento dipende dal compratore?
Dall'importo da restituire si detrae l'utile che il compratore ha ricavato dal deterioramento o dalla diminuzione di valore, per evitare un suo arricchimento ingiustificato.
Quali spese deve rimborsare il venditore?
Le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto e le spese necessarie e utili per la cosa; le spese voluttuarie solo se il venditore era in mala fede.
Che rilievo ha la buona fede del compratore?
È il presupposto della tutela: deve sussistere al momento della conclusione del contratto. La conoscenza sopravvenuta dell'altruità non priva il compratore del rimedio.