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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1478 c.c. Vendita di cosa altrui

In vigore

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

In sintesi

  • Nella vendita di cosa altrui il venditore è obbligato a procurare al compratore l'acquisto della proprietà dal vero titolare.
  • Il contratto è valido: non è nullo né annullabile per il solo fatto che la cosa non appartiene al venditore al momento della stipula.
  • Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista a sua volta la proprietà dal titolare.
  • Se il venditore non riesce a procurare la proprietà, il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione (art. 1479 c.c.) e il risarcimento.

La vendita di cosa altrui: validità del contratto

L'art. 1478 c.c. consacra la piena validità della vendita di cosa altrui. Il contratto non è nullo: il venditore non trasferisce subito la proprietà, ma assume l'obbligazione di procurarla al compratore. È una vendita ad effetti reali differiti.

Meccanismo di acquisto

Il compratore diventa proprietario automaticamente, senza bisogno di un nuovo atto, nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare effettivo. Si tratta di un acquisto a titolo derivativo in cui il primo acquirente (compratore) resta terzo rispetto al rapporto tra venditore e titolare originario.

Rimedi del compratore

Se il venditore non adempie all'obbligo di procurare la proprietà, il compratore, purché in buona fede al momento della conclusione del contratto (cioè ignorava l'altruità della cosa), può chiedere la risoluzione ex art. 1479 c.c. e ottenere la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.

Distinzione dalla vendita di cosa futura

A differenza della vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), in cui l'effetto traslativo è sospeso all'esistenza del bene, nella vendita di cosa altrui il bene esiste già: manca solo la titolarità del venditore. Entrambe le fattispecie sono inquadrabili nella categoria delle vendite obbligatorie.

Domande frequenti

La vendita di cosa altrui è valida o nulla?

È valida. L'art. 1478 c.c. ne riconosce la piena validità: il venditore si obbliga a procurare la proprietà al compratore, senza che il contratto sia nullo o annullabile.

Quando diventa proprietario il compratore nella vendita di cosa altrui?

Nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare originario: il trasferimento opera automaticamente, senza necessità di un atto ulteriore.

Cosa succede se il venditore non riesce a procurarsi la proprietà?

Il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1479 c.c.) e ottenere la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese e il risarcimento del danno.

Qual è la differenza tra vendita di cosa altrui e vendita di cosa futura?

Nella vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) il bene esiste ma appartiene a un terzo; nella vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) il bene non esiste ancora. In entrambi i casi l'effetto traslativo è differito.

Il compratore in malafede può chiedere la risoluzione?

No. L'art. 1479 c.c. tutela solo il compratore che ignorava l'altruità della cosa al momento del contratto; chi era consapevole non può avvalersi del rimedio risolutorio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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