Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1475 c.c. – Spese della vendita

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

In sintesi

  • Le spese del contratto di vendita e le accessorie sono di regola a carico del compratore (art. 1475 c.c.).
  • È una norma dispositiva: opera salvo diversa pattuizione tra le parti.
  • Vi rientrano imposte dell'atto, onorari notarili, spese di trascrizione e oneri accessori.
  • La regola riflette l'interesse del compratore ad acquisire e rendere opponibile l'acquisto.
  • Le parti possono ripartire le spese diversamente o porle a carico del venditore.
Indice dei contenuti

L'art. 1475 c.c. disciplina un aspetto pratico ma di costante rilievo nella compravendita: la ripartizione delle spese del contratto. La norma stabilisce che le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. Si tratta di una regola di chiusura che attribuisce un criterio certo per individuare il soggetto tenuto a sopportare i costi connessi alla conclusione e all'esecuzione della vendita, in assenza di una specifica volontà delle parti sul punto.

Il fondamento della regola

La scelta legislativa di porre le spese a carico del compratore riflette la logica economica del contratto. È il compratore a trarre dalla vendita l'acquisto della proprietà del bene, e quindi appare coerente che sia egli a sostenere gli oneri necessari per il perfezionamento dell'atto e per la sua opponibilità ai terzi. La disposizione individua così un punto di equilibrio che, in mancanza di patto contrario, evita controversie sull'imputazione di costi che accompagnano fisiologicamente l'operazione di trasferimento.

La natura dispositiva della norma

L'art. 1475 ha carattere dispositivo, come reso esplicito dall'inciso 'se non è stato pattuito diversamente'. La regola non è imperativa: le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono accordarsi liberamente per una diversa ripartizione delle spese. Possono porle integralmente a carico del venditore, dividerle in misura paritaria o secondo proporzioni concordate, oppure imputare specifiche voci all'uno o all'altro contraente. La norma interviene soltanto in via suppletiva, colmando il silenzio del contratto. Nella prassi non è infrequente che le parti regolino espressamente la materia, sicché l'art. 1475 trova applicazione soprattutto quando manchi una clausola sul punto.

Quali spese sono comprese

La norma fa riferimento alle spese del contratto di vendita e alle altre spese accessorie. Vi rientrano, in linea generale, i costi connessi alla redazione e alla stipula dell'atto: gli onorari del notaio quando la forma notarile sia richiesta o adottata, le imposte dovute in relazione al trasferimento, le spese di trascrizione e di voltura necessarie a rendere opponibile l'acquisto. Tra le spese accessorie possono collocarsi gli ulteriori esborsi che si rendono necessari per dare attuazione al trasferimento. La formula ampia adottata dal legislatore consente di ricondurre alla regola generale tutti i costi tipicamente collegati alla conclusione della vendita, salva sempre la possibilità per le parti di disporre diversamente.

Il rapporto con la disciplina della consegna

L'art. 1475 va letto in coordinamento con le altre disposizioni che regolano l'esecuzione della compravendita. In particolare, accanto alla ripartizione delle spese del contratto, il codice disciplina le spese della consegna e del trasporto della cosa venduta. Mentre l'art. 1475 concerne i costi propri dell'atto di vendita e i suoi accessori, le spese per la consegna seguono regole specifiche dettate da altre norme del medesimo capo. La distinzione consente di non confondere i costi del perfezionamento dell'atto con quelli legati alla materiale esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

La funzione di certezza e prevedibilità

Una delle ragioni che giustificano una norma di questo tipo è l'esigenza di certezza. La ripartizione dei costi è una fonte frequente di incomprensioni tra le parti, soprattutto quando non sia stata espressamente regolata in sede di trattativa. Fissando un criterio chiaro, l'art. 1475 riduce il margine di conflitto e consente a ciascun contraente di prevedere quali oneri dovrà sostenere. Ciò non toglie che la previa pattuizione resti lo strumento più sicuro per definire la materia: chi voglia evitare l'applicazione della regola legale può inserire nel contratto una clausola dedicata alla ripartizione delle spese.

Profili applicativi nella prassi negoziale

Nella pratica la regola dell'art. 1475 si traduce in indicazioni operative ricorrenti. Salvo diversa pattuizione, il compratore mette in conto, oltre al prezzo, anche gli oneri dell'atto. Chi acquista deve quindi considerare l'incidenza complessiva di questi costi nel valutare la convenienza dell'operazione. Per il venditore, all'opposto, la regola legale comporta l'esonero da tali spese, salvo che abbia accettato di accollarsene una parte. Quando le parti intendano discostarsi dal criterio legale, è opportuno che la diversa ripartizione risulti in modo chiaro dal testo contrattuale, così da prevenire incertezze interpretative. La norma, pur breve, costituisce dunque un riferimento essenziale per la corretta gestione economica di ogni compravendita.

Il rapporto con il prezzo e con le obbligazioni delle parti

Le spese disciplinate dall'art. 1475 non vanno confuse con il prezzo della vendita, che costituisce la controprestazione tipica a carico del compratore (art. 1470 c.c.). Il prezzo è il corrispettivo del trasferimento della proprietà, mentre le spese del contratto sono gli oneri accessori connessi alla stipula e all'esecuzione dell'atto. La distinzione ha rilievo pratico: il compratore che, salvo patto contrario, sopporta le spese, deve considerare separatamente l'esborso per il prezzo e quello per gli oneri accessori. Sul piano sistematico, l'art. 1475 si affianca alle altre disposizioni che ripartiscono gli oneri tra venditore e compratore, contribuendo a definire l'assetto economico complessivo del contratto di vendita.

La derogabilità come espressione dell'autonomia privata

La natura dispositiva dell'art. 1475 è coerente con il principio dell'autonomia privata, che governa la materia contrattuale. Il legislatore detta una regola di default, applicabile in mancanza di diverso accordo, ma rimette alle parti la facoltà di modellare il regolamento contrattuale secondo i propri interessi. Questa impostazione consente di adattare la ripartizione delle spese alle concrete esigenze dell'operazione e ai rapporti di forza tra i contraenti. La regola legale assolve così a una duplice funzione: garantisce certezza quando le parti tacciono e, al tempo stesso, lascia spazio alla libera determinazione del contenuto del contratto quando esse intendano regolare diversamente la materia.

Domande frequenti

Chi paga le spese del contratto di compravendita?

Di regola il compratore. L'art. 1475 c.c. pone a suo carico le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, salvo che le parti abbiano pattuito una diversa ripartizione.

La regola dell'art. 1475 c.c. è inderogabile?

No. È una norma dispositiva: opera solo se le parti non hanno previsto diversamente. I contraenti possono ripartire le spese in modo differente o porle in tutto o in parte a carico del venditore.

Quali spese rientrano tra quelle a carico del compratore?

In via generale i costi connessi alla stipula e all'esecuzione dell'atto: onorari notarili, imposte sul trasferimento, spese di trascrizione e voltura e gli altri esborsi accessori al trasferimento, salvo diversa pattuizione.

Le spese di consegna seguono lo stesso criterio?

Non necessariamente. L'art. 1475 riguarda le spese dell'atto di vendita e i suoi accessori. Le spese di consegna e di trasporto della cosa venduta sono regolate da specifiche disposizioni del medesimo capo del codice.

Conviene regolare le spese nel contratto?

Sì. Poiché la norma è dispositiva, inserire una clausola espressa sulla ripartizione delle spese consente di evitare incertezze. In mancanza di clausola, si applica comunque il criterio legale dell'art. 1475.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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