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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Regola per contratti plurilaterali: nei contratti con più di due parti, l'inadempimento di uno non produce automaticamente la risoluzione del contratto per tutti.
  • Eccezione dell'essenzialità: la risoluzione si estende a tutti solo se la prestazione mancata è essenziale, considerando le circostanze del caso.
  • Principio di conservazione: il contratto plurilaterale sopravvive per le parti adempiente, a meno che la prestazione omessa ne pregiudichi lo scopo comune.
  • Coordinamento con l'art. 1420 c.c.: stessa logica della nullità parziale nei contratti plurilaterali, il vizio non si comunica all'intero negozio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1459 c.c. – Risoluzione nel contratto plurilaterale

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

In sintesi

  • Regola per contratti plurilaterali: nei contratti con più di due parti, l'inadempimento di uno non produce automaticamente la risoluzione del contratto per tutti.
  • Eccezione dell'essenzialità: la risoluzione si estende a tutti solo se la prestazione mancata è essenziale, considerando le circostanze del caso.
  • Principio di conservazione: il contratto plurilaterale sopravvive per le parti adempiente, a meno che la prestazione omessa ne pregiudichi lo scopo comune.
  • Coordinamento con l'art. 1420 c.c.: stessa logica della nullità parziale nei contratti plurilaterali, il vizio non si comunica all'intero negozio.

Nei contratti dove le parti sono più di due, come la società o il consorzio, l'inadempimento di uno non travolge automaticamente il rapporto contrattuale con gli altri: il principio di conservazione impone di preservare il contratto ogni volta che ciò sia possibile.

I contratti plurilaterali: struttura e peculiarità

L'art. 1459 c.c. richiama espressamente i contratti indicati dall'art. 1420 c.c., ossia i contratti plurilaterali con comunione di scopo: figure in cui più di due parti partecipano all'accordo perseguendo un fine comune (contratto di società, di consorzio, di associazione, alcuni contratti di joint venture). In questi contratti il legame tra le parti non è bilaterale e sinallagmatico in senso stretto, ma multilaterale: ciascun partecipante contribuisce al raggiungimento di uno scopo collettivo. Questa struttura impone una disciplina speciale: le regole ordinarie sulla risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1458 c.c.), pensate per contratti bilaterali, devono essere adattate.

Il principio di non comunicazione del vizio

La regola generale dell'art. 1459 c.c. è che l'inadempimento di una parte non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre. Se Tizio, Caio e Sempronia hanno costituito una società in nome collettivo e Tizio non esegue il suo conferimento, ciò non scioglie automaticamente la società tra Caio e Sempronia: il contratto sociale sopravvive tra i soci adempienti. Questa soluzione riflette il principio di conservazione del contratto (favor contractus), che l'ordinamento valorizza in tutti i casi in cui il negozio giuridico può continuare a spiegare effetti utili tra le parti residue.

L'eccezione dell'essenzialità della prestazione

La regola di non comunicazione cede quando la prestazione mancata debba, «secondo le circostanze», considerarsi essenziale per il raggiungimento dello scopo comune. In tal caso la risoluzione si estende all'intero contratto e coinvolge tutte le parti. L'essenzialità va valutata in concreto: rileva la rilevanza della quota di partecipazione del soggetto inadempiente, il tipo di contributo previsto, l'incidenza sull'oggetto del contratto comune. Un inadempimento che azzeri di fatto la possibilità di perseguire lo scopo comune è essenziale; un'inadempienza di carattere accessorio o sostituibile non lo è.

Rimedi alternativi per le parti adempiente

Anche quando la risoluzione non si estende all'intero contratto, le parti adempiente non sono prive di tutela nei confronti dell'inadempiente: possono agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.), possono escluderlo dal rapporto contrattuale ove lo statuto o il contratto lo prevedano (come nelle società di persone, art. 2286 c.c.), e possono pretendere l'adempimento coattivo.

Domande frequenti

In una società di persone, l'inadempimento di un socio scioglie la società?

Non automaticamente: si applica l'art. 1459 c.c. e la risoluzione si estende all'intera società solo se la prestazione mancata è essenziale. Altrimenti il contratto sociale sopravvive tra gli altri soci.

Come si valuta se la prestazione mancata è 'essenziale' nel contratto plurilaterale?

Si valuta in concreto: rilevano la rilevanza economica e funzionale del contributo omesso, la possibilità di sostituirlo, e l'incidenza sul raggiungimento dello scopo comune perseguito dal contratto.

Quali rimedi hanno le parti adempiente verso il socio inadempiente quando la risoluzione non è totale?

Possono agire per il risarcimento del danno, per l'adempimento coattivo e, nelle società di persone, per l'esclusione del socio inadempiente ai sensi dell'art. 2286 c.c.

L'art. 1459 c.c. si applica anche ai consorzi?

Sì, i consorzi sono contratti plurilaterali con comunione di scopo ai sensi dell'art. 1420 c.c. e quindi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1459 c.c.

La norma si applica ai contratti associativi atipici (es. joint venture)?

Tendenzialmente sì, se hanno struttura plurilaterale con comunione di scopo. La giurisprudenza applica per analogia l'art. 1459 c.c. ai contratti associativi atipici con caratteristiche simili.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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