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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1457 c.c. Termine essenziale per una delle parti

In vigore

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

In sintesi

  • Termine essenziale unilaterale: il termine è essenziale quando scade nell'interesse di una sola parte (il creditore), non di entrambe.
  • Obbligo di comunicazione: il creditore che vuole ancora l'esecuzione dopo la scadenza deve darne notizia all'altra parte entro 3 giorni.
  • Risoluzione automatica: in assenza di comunicazione, il contratto si intende risoluto di diritto senza necessità di pronuncia giudiziale.
  • Derogabilità: patto o uso contrario possono escludere la risoluzione automatica.

Il termine essenziale è uno strumento di tutela del creditore: quando la prestazione tardiva perde utilità, la legge gli consente di sciogliere il contratto automaticamente, purché non comunichi il contrario entro tre giorni dalla scadenza.

La nozione di «termine essenziale per una delle parti»

L'art. 1457 c.c. si colloca nella disciplina della risoluzione per inadempimento (artt. 1453 ss.) e riguarda l'ipotesi in cui il termine di adempimento sia qualificato come essenziale nell'interesse specifico di uno dei contraenti. La qualità «essenziale» del termine può derivare da espressa pattuizione contrattuale, dalla natura della prestazione (es. consegna di abito nuziale per la data delle nozze) o dagli usi commerciali del settore. La dottrina prevalente distingue questa figura dal termine essenziale bilaterale, in cui entrambe le parti hanno interesse alla puntualità: in quel caso opera l'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Il meccanismo della comunicazione entro tre giorni

La norma introduce un onere a carico del creditore che intenda conservare il contratto nonostante la scadenza del termine essenziale. Entro tre giorni dalla scadenza egli deve dichiarare all'altra parte la propria volontà di esigere l'esecuzione. Il termine è perentorio e non prorogabile dal giudice. La comunicazione non è soggetta a forma determinata ma deve essere inequivoca e tempestiva. Il silenzio del creditore, superati i tre giorni, consolida la risoluzione di diritto: il contratto cessa senza domanda giudiziale né dichiarazione esplicita.

Effetti della risoluzione di diritto

La risoluzione ex art. 1457 c.c. opera con effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.), salvo contratti ad esecuzione continuata o periodica per le prestazioni già eseguite. Le parti si restituiscono quanto ricevuto secondo le regole sull'indebito oggettivo (artt. 2033 ss. c.c.). Tizio aveva venduto a Caio un macchinario con consegna essenziale entro il 30 aprile: se Caio non comunica entro il 3 maggio la volontà di mantenere il contratto, si trova automaticamente sciolto dall'accordo e può agire per il rimborso dell'acconto versato.

Derogabilità convenzionale e usi contrari

Il meccanismo dell'art. 1457 c.c. è dispositivo: un patto contrario può escludere la risoluzione automatica o prevedere un diverso lasso di tempo per la comunicazione. Anche gli usi del commercio possono integrare o derogare la norma. Questa flessibilità conferma la natura protettiva ma non imperativa della disposizione, che tutela il creditore senza vincolarli a un percorso obbligato.

Domande frequenti

Quando un termine si considera 'essenziale' ai sensi dell'art. 1457 c.c.?

Il termine è essenziale quando l'adempimento tardivo è privo di utilità per il creditore, sia per espressa pattuizione, sia per la natura della prestazione (es. servizi legati a un evento irripetibile), sia per gli usi del settore.

Cosa succede se il creditore non comunica nulla entro 3 giorni dalla scadenza?

Il contratto si intende risoluto di diritto automaticamente, senza bisogno di alcuna pronuncia giudiziale né di una formale dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

La comunicazione deve avere una forma specifica?

No, la legge non richiede forma scritta. Tuttavia, per ragioni probatorie, è consigliabile inviare una PEC o raccomandata A/R che attesti data e contenuto della comunicazione.

L'accettazione di pagamenti parziali dopo la scadenza fa venire meno la risoluzione automatica?

Potenzialmente sì: l'accettazione di adempimenti parziali dopo la scadenza può configurare una rinuncia implicita alla risoluzione o una proroga tacita del termine, a seconda delle circostanze concrete.

La norma si applica anche ai contratti di appalto?

Sì, purché il termine di consegna dell'opera sia qualificato come essenziale nell'interesse del committente. In assenza di tale qualificazione si seguono le regole ordinarie sulla mora del debitore (art. 1453 c.c.).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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