← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Rinvio agli artt. 2658-2659 c.c.: chi chiede la pubblicità di un atto tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658 e 2659 del codice civile (titolo, nota di trascrizione in doppio).
  • Semplificazione per le imbarcazioni minori: per le navi e galleggianti dell'art. 249 secondo comma, la dichiarazione di vendita con firma autenticata dell'alienante sostituisce i documenti ex art. 2658 c.c.
  • Contenuto obbligatorio della nota di trascrizione: la nota deve indicare generalità delle parti, titolo, pubblico ufficiale rogante o autorità giudiziaria, elementi identificativi della nave e le indicazioni di cui all'art. 2659, ultimo comma c.c.
  • Funzione di certezza: l'insieme documentale garantisce la corretta individuazione della nave o del galleggiante e la tracciabilità dei soggetti coinvolti nell'atto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 253 Codice della Navigazione — Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente. La nota di trascrizione deve contenere: 1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; 2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

Commento

Il coordinamento con gli articoli 2658 e 2659 del codice civile

L'articolo 253 del Codice della navigazione costruisce il raccordo operativo tra il sistema della pubblicità navale e quello della trascrizione immobiliare disciplinato dal codice civile. La norma prevede che chi chiede la pubblicità di un atto tra vivi — vendita, donazione, permuta, costituzione di usufrutto o di pegno su carati — debba presentare all'ufficio competente i medesimi documenti che il codice civile richiede per la trascrizione immobiliare. Il rinvio agli articoli 2658 e 2659 c.c. assicura che il sistema navale non costruisca una disciplina documentale del tutto autonoma, ma si avvalga del consolidato framework civilistico, adattandolo alle specificità del bene nave.

I documenti ex articolo 2658 c.c.: titolo e sua forma

L'articolo 2658 c.c. richiede la consegna del titolo in originale o in copia autentica (o della sentenza in estratto autentico) e della nota di trascrizione in doppio esemplare. Per gli atti tra vivi relativi a navi maggiori, ciò significa in pratica consegnare l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di alienazione, unitamente a due copie della nota di trascrizione compilata secondo il modello legale. Uno degli esemplari della nota, con i documenti allegati, rimane agli archivi dell'ufficio; l'altro, con la menzione dell'avvenuta trascrizione, viene restituito al richiedente come prova dell'adempimento (cfr. art. 256 cod. nav.).

La semplificazione per le imbarcazioni minori

Per le navi e i galleggianti rientranti nell'esenzione dell'art. 249, secondo comma (stazza lorda non superiore a 10 tonnellate se a propulsione meccanica, o a 25 tonnellate negli altri casi), la norma prevede che la dichiarazione di vendita dell'alienante con sottoscrizione autenticata — già sufficiente come forma dell'atto ex art. 252 — sostituisca anche i documenti ex art. 2658 c.c. per la pubblicità. Tale semplificazione è coerente con la ratio di ridurre gli oneri burocratici per imbarcazioni di modesto valore, pur mantenendo la certezza minima data dall'autenticazione della firma.

Il contenuto della nota di trascrizione

Il secondo comma dell'art. 253 elenca analiticamente le indicazioni obbligatorie della nota di trascrizione: (1) nome, paternità, nazionalità, domicilio o residenza delle parti; (2) titolo di cui si chiede la pubblicità e sua data; (3) nome del pubblico ufficiale rogante o dell'autorità giudiziaria; (4) elementi di individuazione della nave o del galleggiante (nome della nave, numero di matricola, porto di iscrizione, stazza); (5) le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2659 c.c. Queste ultime riguardano l'eventuale indicazione della convenzione matrimoniale o del regime patrimoniale dell'alienante, rilevante per i terzi in caso di contestazioni sulla disponibilità del bene. Il rigore dell'elenco riflette la funzione della nota di trascrizione come strumento di conoscibilità pubblica: ogni informazione mancante potrebbe rendere la trascrizione incompleta o contestabile.

Profili pratici e responsabilità del richiedente

Il richiedente la pubblicità ha la responsabilità di compilare correttamente la nota di trascrizione e di allegare tutti i documenti richiesti. L'ufficio di iscrizione verifica la regolarità formale della domanda ma non entra nel merito della validità dell'atto sostanziale. Eventuali errori nella nota — ad esempio l'indicazione sbagliata del numero di matricola o del porto di iscrizione — possono rendere la trascrizione inefficace o contestabile, con conseguente rischio per il richiedente di perdere la priorità nei confronti di altri acquirenti che abbiano correttamente trascritto. Nella prassi degli studi legali marittimi, la predisposizione della nota di trascrizione è curata da professionisti specializzati che conoscono le specificità dei registri navali.

Domande frequenti

Quali documenti vanno consegnati per la pubblicità di una vendita navale tra vivi?

Occorre consegnare il titolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la nota di trascrizione in doppio esemplare, compilata secondo le indicazioni degli artt. 2658-2659 c.c. e dell'art. 253 cod. nav.

Cosa deve contenere la nota di trascrizione per una nave?

Generalità delle parti, estremi del titolo, nome del pubblico ufficiale rogante o dell'autorità giudiziaria, elementi identificativi della nave (nome, matricola, porto di iscrizione, stazza) e le indicazioni di cui all'art. 2659, ultimo comma c.c.

Per le imbarcazioni di piccola stazza è necessario un atto notarile per la trascrizione?

No: per le navi e galleggianti rientranti nell'esenzione dell'art. 249 secondo comma, è sufficiente la dichiarazione dell'alienante con firma autenticata, che sostituisce i documenti ex art. 2658 c.c.

L'ufficio di iscrizione controlla la validità sostanziale dell'atto?

No: l'ufficio verifica solo la regolarità formale dei documenti presentati; il merito della validità dell'atto resta di competenza del giudice ordinario in caso di contestazione.

Cosa succede se la nota di trascrizione è compilata in modo errato?

La trascrizione può essere contestata o dichiarata inefficace; il richiedente rischia di perdere la priorità rispetto ad altri acquirenti che abbiano trascritto correttamente nella stessa finestra temporale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.