Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1413 c.c. – Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1412 - Art. 1412 c.c.: Prestazione al terzo dopo la morte dello stipula→Cod. civ. art. 1414 - Articolo 1414 Codice Civile: Effetti della simulazione tra le par…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1411 Codice Civile: Contratto a favore di terzi→Art. 1415 c.c.: Effetti della simulazione rispetto ai terzi→Articolo 1410 Codice Civile: Rapporti fra cedente e cessionario→Articolo 1416 Codice Civile: Rapporti con i creditori→Art. 1409 c.c.: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario→Articolo 1417 Codice Civile: Prova della simulazione→Articolo 1408 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1413 c.c., Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
L'art. 1413 c.c. chiude la disciplina del contratto a favore di terzi (Capo IX) definendo l'ambito delle difese che il promittente può opporre al terzo beneficiario che agisca per ottenere la prestazione.
Eccezioni ammesse: quelle fondate sul contratto fonte
Il promittente può eccepire al terzo tutto ciò che deriva dal contratto stipulato con lo stipulante e da cui il terzo trae il proprio diritto: nullità, annullabilità, risoluzione per inadempimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), prescrizione del credito contrattuale, eccezioni di forma, ecc. In sostanza, il terzo non può avere un diritto più solido di quanto lo consenta il contratto-fonte.
Eccezioni inammissibili: i rapporti estranei
Il promittente non può opporre al terzo le eccezioni o i crediti che gli derivano da altri rapporti con lo stipulante (es. compensazione di un credito verso lo stipulante, eccezione di inadempimento in un diverso contratto). Questa limitazione è funzionale alla tutela del terzo: il suo diritto deve rimanere impermeabile alle vicende dei rapporti interni tra stipulante e promittente che non lo riguardano.
Compensazione
Un caso pratico rilevante è la compensazione: il promittente non può compensare il debito verso il terzo con un proprio credito verso lo stipulante, poiché tale credito nasce da un rapporto diverso dal contratto-fonte. Questa interpretazione è consolidata in dottrina e coerente con il principio di autonomia del diritto del terzo.
Coordinamento sistematico
L'art. 1413 c.c. si coordina con l'art. 1248 c.c. in materia di cessione del credito (analogo divieto di compensazione opposta al cessionario per crediti sorti dopo la notifica della cessione) e con i principi generali sulle eccezioni opponibili ai terzi acquirenti di diritti derivativi.
Domande frequenti
Quali eccezioni può opporre il promittente al terzo?
Quelle fondate sul contratto da cui il terzo deriva il proprio diritto: nullità, annullabilità, risoluzione, inadempimento, prescrizione del credito contrattuale (art. 1413 c.c.).
Quali eccezioni NON può opporre?
Quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante, estranei al contratto-fonte.
Il terzo può avere un diritto più solido del contratto?
No: il terzo non può vantare più di quanto consenta il contratto da cui trae il diritto.
Il promittente può compensare con un credito verso lo stipulante?
No, se quel credito nasce da un rapporto diverso dal contratto-fonte: non è opponibile al terzo.
Perché il diritto del terzo è 'impermeabile'?
Per tutelarlo: il suo diritto deve restare estraneo alle vicende dei rapporti interni tra stipulante e promittente che non lo riguardano.