In sintesi
- L'art. 33 consente l'ampliamento del demanio marittimo mediante espropriazione di zone private adiacenti al demanio, di limitata estensione e lieve valore.
- Rientrano nell'ampliamento anche depositi e stabilimenti indicati all'art. 52 del codice, quando necessari ai pubblici usi del mare.
- La dichiarazione di pubblico interesse ai fini dell'espropriazione è adottata con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.
- Il decreto ministeriale costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare, anticipando la formale conclusione del procedimento ablatorio.
- Il presupposto è la necessità dei pubblici usi del mare: l'ampliamento non è discrezionale puro, ma teleologicamente vincolato all'interesse marittimo pubblico.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 Codice della Navigazione — Ampliamento del demanio marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze. Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 33 del Codice della navigazione si colloca nel Titolo II del Libro I, dedicato al demanio marittimo, e disciplina uno dei meccanismi attraverso cui il perimetro del demanio può essere esteso oltre i confini naturali originari. Il legislatore del 1942 ha previsto che, qualora le esigenze dei pubblici usi del mare lo richiedano, l'amministrazione possa procedere all'incorporazione coattiva di aree private adiacenti al demanio, purché di limitata estensione e lieve valore. Questa clausola di proporzionalità riflette il principio, immanente al sistema delle espropriazioni, per cui l'ablazione della proprietà privata deve essere circoscritta allo stretto necessario. La norma si raccorda con l'art. 822 del codice civile, che individua nel lido del mare, la spiaggia e le rade i beni che per natura appartengono al demanio necessario dello Stato, e con gli artt. 28-32 del codice della navigazione, che definiscono le componenti del demanio marittimo.
Presupposti dell'ampliamento
Il ricorso all'art. 33 richiede la compresenza di più condizioni: (a) la necessità — non mera utilità — per i pubblici usi del mare; (b) la adiacenza della zona privata al demanio marittimo già costituito; (c) la limitata estensione e il lieve valore dell'area da espropriare. Quest'ultimo requisito è interpretato in chiave restrittiva dalla dottrina amministrativistica, nel senso che l'ampliamento ex art. 33 non può divenire uno strumento di acquisizione massiva di proprietà private a fini commerciali o speculativi. Le zone di mare territoriale e le aree già soggette a concessione demaniale non sono oggetto di questo istituto, poiché già ricadono nella sfera pubblicistica. L'art. 33 copre anche i depositi e gli stabilimenti di cui all'art. 52, ossia quei complessi funzionali alla navigazione e alle attività marittime che, pur collocati su suolo privato, risultino indispensabili alla fruibilità pubblica del mare.
Il procedimento espropriativo e il ruolo del decreto ministeriale
Il nucleo procedimentale dell'art. 33 si articola in due momenti: la dichiarazione di pubblico interesse e il decreto di occupazione immediata. La dichiarazione di pubblico interesse viene adottata con decreto del Ministro per le comunicazioni — oggi le competenze sono ripartite tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze — di concerto con il Ministro per le finanze. Il concerto interministeriale riflette la duplice natura del provvedimento: da un lato la funzione marittima, dall'altro l'impatto patrimoniale sull'erario e sui soggetti espropriati. Il decreto così adottato assolve una funzione di titolo esecutivo immediato: abilita l'amministrazione a occupare il bene prima ancora che il procedimento espropriativo giunga a compimento con il trasferimento della proprietà. Si tratta di una misura cautelare anticipatoria analoga all'occupazione d'urgenza prevista dalla disciplina generale dell'espropriazione (D.P.R. 327/2001, artt. 22-bis e 22), con la quale il codice della navigazione si coordina in via suppletiva per tutto quanto non espressamente regolato.
Profili di tutela del proprietario privato
La norma non disciplina espressamente il quantum dell'indennizzo spettante al privato espropriato, rinviando implicitamente ai principi generali in materia espropriativa. Ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, l'espropriazione per motivi di interesse generale è ammessa, salvo indennizzo, nei casi previsti dalla legge. L'art. 33 costituisce la 'legge' di riferimento per questo specifico caso. Il privato potrà contestare la legittimità del decreto ministeriale innanzi al giudice amministrativo, sia sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di adiacenza, limitata estensione e lieve valore, sia sotto il profilo della reale necessità per i pubblici usi del mare. La limitazione ai beni di 'lieve valore' implica che per aree di significativo pregio economico l'amministrazione dovrà seguire il procedimento espropriativo ordinario, senza potersi avvalere dell'iter semplificato dell'art. 33.
Coordinamento con la disciplina vigente delle espropriazioni
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico Espropriazioni) ha riformato in modo organico la materia espropriativa, ma il Codice della navigazione, in quanto lex specialis, continua ad applicarsi con priorità per i beni del demanio marittimo. Il coordinamento tra le due discipline opera secondo il criterio della specialità: l'art. 33 del codice regola il presupposto, la competenza e l'effetto immediato del decreto; il D.P.R. 327/2001 integra la disciplina per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo, le garanzie procedimentali e i rimedi giurisdizionali. In sede applicativa, l'amministrazione marittima deve pertanto rispettare sia le forme speciali del codice della navigazione sia le garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), in particolare il preavviso di avvio del procedimento e il contraddittorio istruttorio.
Casi pratici
Caso 1: Occupazione urgente di uno stabilimento balneare privato
Tizio è proprietario di uno stabilimento balneare ubicato in una striscia di terreno privato adiacente alla spiaggia demaniale. L'autorità marittima, ravvisando la necessità di ampliare l'accesso pubblico al mare per ragioni di pubblica sicurezza balneare, adotta il decreto ministeriale ex art. 33 e occupa immediatamente lo stabilimento. Tizio contesta in sede amministrativa l'assenza del requisito del 'lieve valore', producendo una perizia che stima il complesso in un importo significativo, ottenendo la sospensiva cautelare del decreto.
Caso 2: Incorporazione di un deposito adiacente al porto
Caio gestisce un deposito di attrezzature nautiche su un'area privata confinante con la banchina demaniale del porto locale. L'amministrazione marittima, per esigenze di ampliamento delle attività portuali pubbliche, emette decreto ex art. 33 dichiarando il pubblico interesse all'espropriazione. Caio accetta l'occupazione immediata e avvia il procedimento per la determinazione dell'indennizzo, contestando la valutazione dell'area effettuata dall'ufficio tecnico dell'agenzia del demanio.
Caso 3: Contestazione dei presupposti di 'limitata estensione'
Sempronio possiede un vasto appezzamento costiero, solo parzialmente adiacente al demanio marittimo. Il decreto ministeriale ex art. 33 include nell'esproprianda una superficie che Sempronio ritiene eccedente il requisito di 'limitata estensione'. Il TAR competente, accogliendo il ricorso, annulla il decreto limitatamente alla porzione eccedente, confermando l'applicabilità dell'art. 33 solo alla parte effettivamente adiacente e di estensione contenuta.
Domande frequenti
Quali beni possono essere ampliati nel demanio marittimo con l'art. 33?
Zone private adiacenti al demanio di limitata estensione e lieve valore, nonché depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice, purché la loro acquisizione sia necessaria per i pubblici usi del mare.
Chi ha competenza ad adottare il decreto di ampliamento del demanio?
Il decreto è adottato dal Ministro per le comunicazioni (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro per le finanze, garantendo un controllo interministeriale sulla procedura ablativa.
Il decreto ministeriale ex art. 33 consente l'occupazione immediata del bene?
Sì, il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione, consentendo all'amministrazione di prendere possesso del bene anche prima che il procedimento espropriativo si concluda con il formale trasferimento della proprietà.
Il privato espropriato ha diritto a un indennizzo?
Sì, il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost. impone l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblico interesse; la misura è determinata secondo le regole generali del D.P.R. 327/2001, in quanto compatibili con la disciplina speciale del codice della navigazione.
Cosa succede se l'area privata ha un valore elevato?
Se l'area non rispetta il requisito del 'lieve valore', l'art. 33 non è applicabile e l'amministrazione deve ricorrere al procedimento espropriativo ordinario previsto dal D.P.R. 327/2001, con le relative garanzie partecipative.
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