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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le regioni e province autonome fissano i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate nel settore delle tossicodipendenze.
  • L'accreditamento riguarda le attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, recupero e riabilitazione.
  • L'esercizio delle attività con oneri a carico del SSN è subordinato alla stipula di accordi contrattuali con le ASL ai sensi del D.Lgs. 502/1992.
  • Il sistema ricalca il modello del D.Lgs. 502/1992: autorizzazione — accreditamento — accordo contrattuale come tre livelli progressivi.
  • Le strutture accreditate ricevono remunerazione a tariffa dal SSN per le prestazioni erogate agli utenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 T.U. Stupefacenti — Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Torna al sommario

In sintesi

  • Le regioni e province autonome fissano i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate nel settore delle tossicodipendenze.
  • L'accreditamento riguarda le attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, recupero e riabilitazione.
  • L'esercizio delle attività con oneri a carico del SSN è subordinato alla stipula di accordi contrattuali con le ASL ai sensi del D.Lgs. 502/1992.
  • Il sistema ricalca il modello del D.Lgs. 502/1992: autorizzazione — accreditamento — accordo contrattuale come tre livelli progressivi.
  • Le strutture accreditate ricevono remunerazione a tariffa dal SSN per le prestazioni erogate agli utenti.
Inquadramento sistematico: il modello a tre livelli

L'art. 117 del D.P.R. 309/1990 costituisce il raccordo tra la disciplina speciale del T.U. Stupefacenti e il sistema generale di regolazione del Servizio Sanitario Nazionale delineato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. La norma richiama espressamente gli artt. 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, che disciplinano rispettivamente l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali tra strutture erogatrici e SSN.

Il sistema che ne deriva è strutturato su tre livelli progressivi e cumulativi: (1) l'autorizzazione ex art. 116 T.U., che abilita la struttura privata a operare nel settore; (2) l'accreditamento istituzionale ex art. 117 T.U. e art. 8-quater D.Lgs. 502/1992, che seleziona tra le strutture autorizzate quelle in possesso di requisiti ulteriori di qualità; (3) la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992, che consente alla struttura accreditata di operare a carico del SSN entro il volume di prestazioni concordato. Una struttura può essere autorizzata senza essere accreditata, ma non può operare a spese del SSN senza aver percorso tutti e tre i livelli.

I requisiti per l'accreditamento

Il comma 1 dell'art. 117 attribuisce alle regioni e province autonome la competenza a fissare i requisiti ulteriori specifici — strutturali, tecnologici e funzionali — necessari per l'accesso all'accreditamento. Questo rinvio alla legislazione regionale è coerente con il riparto di competenze in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost., competenza concorrente) e con la natura stessa dell'accreditamento, che serve a selezionare le strutture in ragione delle esigenze del territorio e delle priorità dei piani sanitari regionali.

I requisiti ulteriori si aggiungono a quelli minimi ex art. 116, comma 2, e possono riguardare indicatori di qualità dell'assistenza, procedure di verifica degli esiti terapeutici, dotazioni tecnologiche, standard di sicurezza degli operatori e sistemi informativi per la trasmissione dei dati al sistema informativo dipendenze (SIND).

La certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza

Di particolare rilievo è il fatto che il comma 1 include esplicitamente tra le attività soggette ad accreditamento la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza. Questa certificazione è un atto medico-legale con importanti ricadute processuali: è il presupposto per l'accesso alle misure alternative alla detenzione ex artt. 89, 90 e 94 T.U. e per la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656, comma 5, c.p.p. Solo le strutture accreditate possono rilasciare tale certificazione con valore processuale; una certificazione proveniente da una struttura non accreditata non vincola il magistrato di sorveglianza nella valutazione dei programmi terapeutici.

Gli accordi contrattuali e la remunerazione delle prestazioni

Il comma 2 subordina l'esercizio delle attività con oneri a carico del SSN alla stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992. Questi accordi, negoziati tra la struttura accreditata e l'ASL di riferimento, definiscono il volume massimo di prestazioni acquistabili dal SSN, le tariffe applicabili e gli standard qualitativi attesi. Il superamento del volume concordato non dà diritto a remunerazione aggiuntiva; le prestazioni eccedenti restano a carico della struttura o dell'utente.

Profili pratici per difensori e operatori

Per l'avvocato penalista che assiste un imputato tossicodipendente, la verifica dell'accreditamento della struttura proposta nel programma terapeutico è un passaggio obbligato. Una struttura non accreditata, pur di alta qualità clinica, non può rilasciare la certificazione processualmente rilevante né stipulare la convenzione ex art. 96 T.U. richiesta per l'affidamento in prova. È quindi essenziale verificare la posizione della struttura nell'elenco ministeriale ex art. 116, comma 8, prima di avanzare istanze al magistrato di sorveglianza.

Casi pratici

Caso 1: Certificazione da struttura non accreditata: valore processuale

Tizio, imputato per reati ex art. 73 T.U. e tossicodipendente, presenta al tribunale una certificazione rilasciata da una struttura privata non accreditata ex art. 117. Il pubblico ministero eccepisce l'inidoneità del documento a fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. Il tribunale accoglie l'eccezione: solo le strutture accreditate possono rilasciare certificazioni con valore processuale. Tizio dovra' rivolgersi al SerD o a una struttura accreditata per ottenere la documentazione idonea.

Caso 2: Conflitto tra struttura privata e ASL sulle tariffe in accordo contrattuale

La comunità terapeutica gestita da Caia, accreditata dalla Regione e titolare di accordo contrattuale con l'ASL, contesta la tariffa giornaliera fissata per i pazienti con doppia diagnosi (tossicodipendenza e disturbo psichiatrico). Caia impugna davanti al TAR il provvedimento con cui l'ASL ha rifiutato di riconoscere una tariffa differenziata. Il TAR valutera' se la tariffa regionale soddisfi i criteri di adeguatezza e ragionevolezza imposti dalla normativa di settore.

Caso 3: Struttura accreditata che supera il volume di prestazioni concordato

La comunità terapeutica di cui e' responsabile Sempronio ospita nel corso dell'anno un numero di pazienti superiore al volume massimo previsto dall'accordo contrattuale con l'ASL. L'ASL rifiuta di corrispondere le tariffe per le giornate eccedenti il tetto contrattuale. Sempronio valuta se eccepire la necessita' clinica dei ricoveri aggiuntivi come deroga ai tetti di spesa; il contenzioso si concentra sull'interpretazione della clausola contrattuale relativa alle prestazioni urgenti e sulla possibilita' di riconoscimento extra-budget per emergenze terapeutiche documentate.

Domande frequenti

Qual e' la differenza tra autorizzazione ex art. 116 e accreditamento ex art. 117?

L'autorizzazione ex art. 116 abilita la struttura privata a operare nel settore e richiede requisiti minimi. L'accreditamento ex art. 117 e' un livello ulteriore che consente di aspirare agli accordi con il SSN e richiede requisiti aggiuntivi fissati dalla regione (qualita', tecnologia, funzionalita').

Una struttura privata puo' curare tossicodipendenti senza essere accreditata?

Si', purche' sia autorizzata ex art. 116. Tuttavia, senza accreditamento non puo' operare a carico del SSN ne' rilasciare certificazioni processualmente rilevanti per le misure alternative alla detenzione.

Le certificazioni di tossicodipendenza di strutture non accreditate hanno valore processuale?

No. Ai fini delle misure alternative alla detenzione (artt. 89, 90, 94 T.U.; art. 656 c.p.p.), la certificazione deve provenire da strutture accreditate o dai SerD pubblici. Una certificazione di struttura non accreditata non vincola il magistrato di sorveglianza.

Chi stabilisce i requisiti per l'accreditamento delle strutture per le dipendenze?

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che fissano i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali ulteriori rispetto ai minimi ex art. 116, in attuazione dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992.

Cosa avviene se una struttura accreditata supera il volume di prestazioni concordato con l'ASL?

Le prestazioni eccedenti il volume massimo fissato dall'accordo contrattuale ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 non sono remunerate dal SSN. La struttura deve pertanto gestire i volumi entro il tetto concordato, salvo che specifiche clausole contrattuali prevedano deroghe per prestazioni urgenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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