Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 T.U.B. – Fondo interbancario di garanzia. (N.D.R.: Ai sensi dell’art.10, comma 7 decreto-legge 14 marzo 2005 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n.80 il fondo interbancario di garanzia e’ soppresso in attuazione di quanto disposto dall’art.1, comma 512 legge 30 dicembre 2004 n.311)

In vigore dal 29/02/2004 al 29/12/2006

Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1

Soppresso dal 29/12/2006 da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita’ giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche’ l’entita’ delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all’ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L’organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Presso il Fondo e’ operante la Sezione speciale prevista dall’art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo e’ altresi’ operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita’ giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.”

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In sintesi

  • Articolo soppresso dal 29 dicembre 2006 dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, art. 1, in attuazione dell'art. 1, comma 512, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) e dell'art. 10, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (decreto competitività), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80
  • Disciplinava il Fondo interbancario di garanzia per le operazioni di credito agrario: ente con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del MEF, che prestava garanzia sussidiaria ai finanziamenti di credito agrario erogati dalle banche
  • Le funzioni erano demandate al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, che individuava operazioni garantite, criteri e limiti degli interventi, e contribuzioni dovute dalle banche
  • Operavano presso il Fondo una Sezione speciale ex art. 21 L. 153/1975 e una Sezione di garanzia per il credito peschereccio ex art. 9 L. 1041/1971, con personalità giuridica, amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio
  • La soppressione si inquadra nel più ampio riassetto delle garanzie pubbliche del credito agrario: le funzioni sono confluite nel Fondo di garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ex D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche
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Commento del professionista

L'art. 45 del Testo Unico Bancario rappresentava la disciplina del Fondo interbancario di garanzia per il credito agrario, ente con personalità giuridica e gestione autonoma sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che prestava garanzia sussidiaria ai finanziamenti di credito agrario erogati dalle banche. La disposizione, dopo aver subito varie modifiche nel corso degli anni, è stata soppressa con effetto dal 29 dicembre 2006 dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, in attuazione dell'art. 1, comma 512, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) e dell'art. 10, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (cosiddetto «decreto competitività»), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80. La versione qui commentata è quella in vigore dal 29 febbraio 2004 al 29 dicembre 2006, come modificata dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37.

Per il consulente, la ricostruzione storica della norma ha rilevanza pratica residuale per: (a) il regime di passività in capo a soggetti pubblici interessati alla successione del Fondo nelle funzioni e nei rapporti pregressi; (b) la liquidazione di posizioni garantite anteriormente all'abrogazione; (c) la comprensione del riassetto complessivo del sistema delle garanzie pubbliche per il credito agrario, oggi gestite dal Fondo di garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) istituito dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successivamente riformato. Per le imprese agricole, peschereccie e le banche operative oggi, il riferimento normativo applicabile è il D.Lgs. 102/2004 e la disciplina ISMEA, non più l'art. 45 T.U.B.

L'architettura originaria del Fondo interbancario di garanzia (commi 1-3)

Il comma 1 dell'art. 45, nella formulazione vigente fino al 2006, stabiliva che le operazioni di credito agrario potessero essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. La natura sussidiaria della garanzia è essenziale: il Fondo interveniva solo dopo l'escussione del debitore principale e degli eventuali altri obbligati, costituendo dunque una garanzia di secondo grado e non un'autonoma fonte di soddisfacimento immediato. Si trattava di un meccanismo di mutualizzazione del rischio del credito agrario, finanziato dalle stesse banche attraverso contribuzioni rapportate all'ammontare dei finanziamenti garantiti.

Il comma 2 attribuiva al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, il potere di individuare: le operazioni alle quali si applicava la garanzia; i criteri e i limiti degli interventi del Fondo; l'entità delle contribuzioni dovute dalle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. La disciplina era dunque ampiamente regolamentare, con notevole flessibilità per il MEF di adattare il sistema alle esigenze contingenti del settore agricolo. Il comma 3 prevedeva che l'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo fossero disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le Sezioni speciali: Legge 153/1975 e Legge 1041/1971 (commi 4-5)

Il comma 4 richiamava la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio CEE per la riforma dell'agricoltura), dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa, operante presso il Fondo. La Sezione speciale gestiva le garanzie a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento e per l'acquisto di scorte derivanti dall'attuazione delle direttive CEE di politica agricola comune. Alla Sezione si applicavano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 45 (potere regolamentare del MEF, disciplina statutaria).

Il comma 5 istituiva presso il Fondo una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche a questa Sezione si applicavano le disposizioni regolamentari dei commi 2 e 3. La Sezione peschereccia gestiva le garanzie a sostegno del settore della pesca, con disciplina parallela ma autonoma rispetto al credito agrario.

L'abrogazione: il riassetto del sistema delle garanzie pubbliche

La soppressione del Fondo interbancario di garanzia si inquadra in un più ampio movimento di razionalizzazione delle garanzie pubbliche per il credito agricolo-peschereccio, avviato a partire dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole). Il D.Lgs. 102/2004 ha istituito presso ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole) il Fondo di Garanzia ISMEA, che ha progressivamente assorbito le funzioni del soppresso Fondo interbancario.

L'art. 1, comma 512, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) ha disposto la soppressione del Fondo interbancario, prevedendone l'attuazione con successivo provvedimento. L'art. 10, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (cosiddetto «decreto competitività»), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, ha confermato la soppressione e disciplinato la successione nei rapporti pregressi. Infine, il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, art. 1, ha definitivamente abrogato l'art. 45 T.U.B. con effetto dal 29 dicembre 2006. Le risorse residue del Fondo soppresso e le funzioni di garanzia sono state trasferite al sistema ISMEA, con disciplina contenuta nel D.Lgs. 102/2004 e nei successivi decreti ministeriali di attuazione (D.M. MIPAAF di disciplina del Fondo di Garanzia ISMEA).

Il sistema vigente: Fondo di Garanzia ISMEA

Per le operazioni di credito agrario e peschereccio attuali, la disciplina rilevante è quella del Fondo di Garanzia ISMEA, oggi articolato nelle seguenti tipologie: (a) garanzia diretta: garanzia sussidiaria offerta alle banche finanziatrici per finanziamenti a imprese agricole e peschereccie; (b) controgaranzia: garanzia di secondo livello a fronte di garanzie prestate da confidi o altri organismi di garanzia mutualistica; (c) garanzia cumulativa: cumulabile con altre garanzie pubbliche (Fondo di Garanzia per le PMI - Mediocredito Centrale, garanzie regionali, fondi rotativi). Il Fondo ISMEA è gestito secondo logica mutualistica: le imprese agricole versano un contributo per l'accesso alla garanzia, calcolato sull'ammontare e sul rischio del finanziamento.

Il sistema ISMEA si integra con altri strumenti di sostegno: il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (Mediocredito Centrale), che dal 2020 ammette anche imprese agricole; le misure PSR (Programmi di Sviluppo Rurale) cofinanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); gli interventi di garanzia regionali e i fondi rotativi delle Regioni. La pluralità di strumenti richiede, per il consulente, un'analisi puntuale della migliore combinazione di garanzie per ogni operazione, considerando i massimali di copertura, le commissioni di garanzia, i tempi di istruttoria, le procedure di escussione.

Profili pratici e questioni residue

Per il consulente, quattro profili residui richiedono attenzione anche oggi. Il primo è il regime delle posizioni pregresse: i finanziamenti garantiti dal soppresso Fondo interbancario di garanzia anteriormente al 29 dicembre 2006 mantengono le garanzie originarie fino alla loro estinzione, secondo le clausole contrattuali in essere. La successione amministrativa è disciplinata dalle norme di soppressione e dai decreti attuativi, con ISMEA quale soggetto succeduto nelle funzioni operative.

Il secondo è la differenza concettuale tra il Fondo interbancario soppresso e il vigente sistema ISMEA. Il Fondo interbancario era prevalentemente finanziato dalle banche attraverso contribuzioni proporzionate ai finanziamenti garantiti (mutualizzazione del rischio bancario), mentre il Fondo ISMEA è finanziato in parte da risorse pubbliche e in parte da commissioni delle imprese agricole beneficiarie (logica più tipicamente pubblica-mutualistica). Cambia anche la natura del soggetto: il Fondo interbancario era ente con personalità giuridica autonoma; il Fondo ISMEA è una gestione separata all'interno di ISMEA, ente pubblico economico.

Il terzo profilo riguarda il contesto europeo: le garanzie pubbliche per il credito agrario devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) e i regolamenti agricoli specifici (Reg. UE 702/2014 e successivi, esenzione per categoria nel settore agricolo; Reg. UE 1305/2013 sullo sviluppo rurale, oggi sostituito dai regolamenti della PAC 2023-2027). La compatibilità delle garanzie ISMEA con il diritto europeo è assicurata dalla notifica e dall'iscrizione nel registro degli aiuti.

Il quarto è il coordinamento con il privilegio dell'art. 44 T.U.B.: la garanzia pubblica (ISMEA o altre) non sostituisce ma si aggiunge al privilegio mobiliare ex art. 44, comma 2, T.U.B. La banca finanziatrice mantiene il privilegio legale automatico sui beni dell'impresa, e in caso di inadempimento può escutere prima il privilegio (rapidità del rito speciale del comma 4) e attivare la garanzia ISMEA per l'eventuale residuo. La strategia operativa di escussione richiede coordinamento con i tempi procedurali del Fondo ISMEA (notifica del default, attesa del periodo di osservazione, escussione formale).

Domande frequenti

L'art. 45 T.U.B. è ancora in vigore?

No. L'art. 45 T.U.B. è stato soppresso con effetto dal 29 dicembre 2006 dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, art. 1, in attuazione di un percorso normativo articolato: l'art. 1, comma 512, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) aveva disposto la soppressione del Fondo interbancario di garanzia; l'art. 10, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (decreto competitività), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, ha confermato la soppressione e disciplinato la successione nei rapporti pregressi; il D.Lgs. 303/2006 ha finalmente abrogato la disposizione del T.U.B. La versione vigente del T.U.B. attuale non contiene più l'art. 45. Le funzioni del Fondo interbancario soppresso sono confluite nel Fondo di Garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), istituito dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche.

Che cos'era il Fondo interbancario di garanzia disciplinato dall'art. 45 T.U.B.?

Il Fondo interbancario di garanzia era un ente con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che prestava garanzia sussidiaria ai finanziamenti di credito agrario erogati dalle banche. Era finanziato attraverso contribuzioni delle banche stesse, rapportate all'ammontare dei finanziamenti garantiti, secondo logica di mutualizzazione del rischio bancario del settore agricolo. Il Fondo operava attraverso una struttura articolata: il Fondo principale per il credito agrario; una Sezione speciale prevista dall'art. 21 della L. 153/1975 (attuazione direttive CEE per la riforma dell'agricoltura); una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, con personalità giuridica e gestione fuori bilancio ex art. 9 L. 1041/1971. La natura sussidiaria della garanzia comportava che il Fondo interveniva solo dopo l'escussione del debitore principale, fungendo da garanzia di secondo grado per il sistema bancario.

Quali sono oggi le garanzie pubbliche per il credito agrario e peschereccio?

Per le operazioni attuali di credito agrario e peschereccio, lo strumento di garanzia pubblica principale è il Fondo di Garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), disciplinato dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successivi decreti ministeriali del MIPAAF. Il Fondo ISMEA opera in tre modalità: garanzia diretta (offerta alle banche finanziatrici per finanziamenti a imprese agricole e peschereccie); controgaranzia (a fronte di garanzie prestate da confidi e altri organismi di garanzia mutualistica); garanzia cumulativa (cumulabile con altre garanzie pubbliche). Altri strumenti operativi sono: il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (Mediocredito Centrale), che dal 2020 ammette anche imprese agricole; le misure PSR cofinanziate dal FEASR (Programmi di Sviluppo Rurale); gli interventi di garanzia regionali e i fondi rotativi delle Regioni. La pluralità di strumenti richiede analisi della migliore combinazione di garanzie per ogni operazione.

Cosa è successo alle posizioni garantite dal Fondo interbancario soppresso?

Le posizioni garantite dal Fondo interbancario di garanzia soppresso il 29 dicembre 2006 hanno mantenuto le garanzie originarie fino alla loro estinzione, secondo le clausole contrattuali in essere alla data della soppressione. La successione amministrativa nelle funzioni operative è stata disciplinata dai decreti attuativi della soppressione, con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) quale soggetto succeduto nelle funzioni di garanzia. Le risorse residue del Fondo soppresso sono state trasferite al sistema ISMEA. Per posizioni ancora aperte oggi (raro, ma possibile per finanziamenti di lungo termine anteriori al 2006), il consulente deve verificare presso ISMEA o presso il MEF la titolarità e le modalità di escussione residua. Per posizioni nuove successive al 29 dicembre 2006, il riferimento è esclusivamente al Fondo di Garanzia ISMEA disciplinato dal D.Lgs. 102/2004.

Il privilegio mobiliare dell'<a href="/articolo-44-del-tub/">art. 44 T.U.B.</a> è ancora attivo dopo l'abrogazione dell'art. 45?

Sì. L'abrogazione dell'art. 45 T.U.B. (Fondo interbancario di garanzia) non incide sulla disciplina dell'art. 44 T.U.B. (Garanzie del credito agrario e peschereccio), che resta pienamente vigente. Il privilegio legale automatico dei finanziamenti a breve e medio termine sui beni mobili dell'impresa agricola (frutti pendenti, prodotti, bestiame, scorte, materie prime, macchine, attrezzi, crediti derivanti dalla vendita, art. 44, comma 2, T.U.B.) continua a operare ex lege senza necessità di atto scritto o trascrizione. Anche il rito speciale di apprensione e vendita ex art. 44, comma 4, T.U.B. (su istanza della banca al giudice del luogo dei beni, vendita ex art. 1515 c.c.) rimane applicabile in caso di inadempimento. L'abrogazione dell'art. 45 ha solo eliminato la garanzia pubblica sussidiaria del Fondo interbancario, sostituita oggi dalla garanzia ISMEA, ma non ha modificato il regime delle garanzie reali e dei privilegi mobiliari del credito agrario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.