Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 1228 c.c. pone la responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari: salvo diversa volontà delle parti, chi si vale dell’opera di terzi nell’adempimento risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi, a prescindere dalla propria colpa nella scelta o vigilanza.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto degli ausiliari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1227 - Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del credi…→Cod. civ. art. 1229 - Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilit…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno→Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva→Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno→Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione→Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie→Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche→Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il fondamento della responsabilità per fatto degli ausiliari
L'art. 1228 c.c. sancisce che il debitore il quale, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro come se fossero propri. La norma esprime una regola di allocazione del rischio: chi introduce terzi nella catena dell'adempimento deve sopportare le conseguenze della loro condotta scorretta, essendo egli il garante dell'obbligazione nei confronti del creditore. Non si tratta di colpa in eligendo o in vigilando, la responsabilità e' oggettiva e prescinde da qualsiasi negligenza del debitore principale nella scelta o nel controllo dell'ausiliario.
La distinzione con l'art. 2049 c.c.
L'art. 2049 c.c. disciplina la responsabilità extracontrattuale del preponente per i danni cagionati dal preposto nell'esercizio delle incombenze affidate. La differenza con l'art. 1228 c.c. e' sistematica: l'art. 2049 opera nel campo dell'illecito aquiliano (rapporto diretto tra il danneggiato e il preponente), mentre l'art. 1228 opera all'interno di un rapporto obbligatorio preesistente tra il debitore e il creditore. Le due norme possono concorrere quando il fatto dell'ausiliario integra sia un inadempimento contrattuale sia un illecito aquiliano (concorso di responsabilità).
L'applicazione in ambito sanitario: SS.UU. 13534/2018
Uno dei campi di maggiore rilevanza pratica e' quello della responsabilità medica. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 13534/2018, hanno precisato che la struttura sanitaria risponde contrattualmente nei confronti del paziente (sulla base del contratto di spedalita') anche per i fatti colposi o dolosi del medico dipendente, in quanto ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. Il paziente che agisce contro l'ospedale non deve quindi provare la colpa dell'ospedale nella scelta o supervisione del medico, ma solo l'inadempimento contrattuale e il nesso causale con il danno. Questa costruzione si sovrappone alla disciplina speciale della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che regolamenta la responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici.
L'ampiezza del concetto di ausiliario
La nozione di ausiliario e' ampia e comprende tutti i soggetti di cui il debitore si avvale per eseguire l'obbligazione: dipendenti, lavoratori somministrati, subappaltatori, professionisti incaricati, collaboratori autonomi. Non e' necessario un vincolo di subordinazione; e' sufficiente che il terzo abbia operato nell'ambito dell'adempimento dell'obbligazione del debitore principale. Così, un appaltatore che subappalta parte dei lavori risponde ex art. 1228 c.c. dei difetti di esecuzione del subappaltatore, anche se non aveva alcuna possibilità di supervisionare direttamente i lavori.
La derogabilita' e i limiti ex art. 1229 c.c.
L'incipit dell'art. 1228 c.c. ("salva diversa volontà delle parti") chiarisce che la norma e' derogabile per accordo contrattuale. Le parti possono escludere o limitare la responsabilità per fatto degli ausiliari, per esempio includendo clausole che circoscrivono la responsabilità ai soli comportamenti dell'ausiliario strettamente conformi alle istruzioni ricevute. Tuttavia, l'art. 1229 c.c. pone un limite invalicabile: non e' consentito escludere la responsabilità per dolo o colpa grave, ne' quella per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Conseguenze pratiche per contrattualistica e assicurazioni
Nella prassi, l'art. 1228 c.c. induce i debitori a stipulare polizze di responsabilità civile che coprano anche i fatti degli ausiliari, e a negoziare clausole di indennizzo (indemnification) con i subappaltatori o i professionisti incaricati, così da trasferire su di loro il costo degli inadempimenti che generano la responsabilità del debitore principale verso il creditore contrattuale.
Domande frequenti
Se il mio subappaltatore esegue i lavori in modo difettoso, devo risponderne io nei confronti del committente?
Si'. L'art. 1228 c.c. ti rende responsabile contrattualmente verso il committente per i fatti colposi del subappaltatore, in quanto ausiliario da te utilizzato nell'adempimento. Puoi poi rivalersi sul subappaltatore, ma il committente agisce direttamente contro di te.
La responsabilità per ausiliari richiede che io abbia sbagliato a sceglierli o a controllarli?
No. L'art. 1228 c.c. configura una responsabilità oggettiva: non devi provare alcuna colpa nella scelta o nella supervisione dell'ausiliario. È sufficiente che il danno derivi dal loro fatto doloso o colposo nell'ambito dell'adempimento.
Qual e' la differenza tra l'art. 1228 e l'art. 2049 c.c.?
L'art. 1228 opera nel contesto contrattuale: il creditore agisce contro il debitore per inadempimento, imputandogli il fatto dell'ausiliario. L'art. 2049 opera nell'illecito aquiliano: il danneggiato agisce contro il preponente per il fatto illecito del preposto verso un terzo.
Un ospedale risponde per gli errori medici del proprio personale dipendente?
Si'. Secondo le SS.UU. Cass. n. 13534/2018, la struttura sanitaria risponde contrattualmente verso il paziente per i fatti colposi dei medici dipendenti in quanto ausiliari ex art. 1228 c.c., senza che il paziente debba provare la colpa dell'ospedale nella scelta o nel controllo del medico.
Posso contrattualmente escludere la mia responsabilità per i fatti degli ausiliari?
Parzialmente. L'art. 1228 c.c. e' derogabile per accordo delle parti, ma l'art. 1229 c.c. vieta di escludere la responsabilità per dolo o colpa grave. È possibile limitare la responsabilità per colpa lieve degli ausiliari, non eliminarla del tutto per comportamenti dolosi o gravemente negligenti.