Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 1220 c.c. esclude la mora del debitore che ha tempestivamente offerto la prestazione dovuta, anche senza le formalità dell’offerta reale (artt. 1208 ss.), se il creditore l’ha rifiutata senza motivo legittimo: basta un’offerta seria e tempestiva.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1220 c.c. – Offerta non formale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1219 - Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora→Cod. civ. art. 1221 - Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore→Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative→Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare→Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno→Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi→Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie→Art. 1215 Codice Civile: Spese
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Significato e funzione dell'art. 1220 c.c.
L'art. 1220 c.c. introduce un rimedio a favore del debitore diligente che intenda adempiere ma si trovi di fronte a un creditore che, senza giustificazione, rifiuta la prestazione offerta. La norma bilancia gli interessi delle parti: da un lato tutela il debitore da una mora artificiosamente provocata dal creditore, dall'altro garantisce al creditore la possibilità di opporre eccezioni legittime sull'esattezza della prestazione.
Confronto con l'offerta reale (art. 1208 c.c.)
La distinzione fondamentale rispetto all'offerta reale disciplinata dagli artt. 1208-1213 c.c. riguarda gli effetti: l'offerta reale, seguita dall'accettazione o dalla consegna al depositario, purghe l'obbligazione integralmente, liberando il debitore. L'offerta non formale ex art. 1220 c.c., invece, produce solo l'effetto impeditivo della mora: Tizio che offre verbalmente a Caio il pagamento di un canone di locazione scaduto, ottenendo un rifiuto ingiustificato, non e' liberato dal debito ma non potra' essere dichiarato in mora con tutte le conseguenze che ne derivano (interessi, risarcimento, perpetuatio obligationis ex art. 1221 c.c.).
Requisiti dell'offerta non formale
Perché l'offerta non formale produca l'effetto impeditivo della mora devono ricorrere tre condizioni: (i) tempestivita', nel senso che l'offerta deve intervenire prima che il debitore sia già in ritardo imputabile; (ii) serieta' e completezza, vale a dire che la prestazione offerta deve corrispondere per oggetto, qualità e quantita' a quanto dovuto, non essendo sufficiente un'offerta parziale o condizionata; (iii) assenza di un motivo legittimo nel rifiuto del creditore.
Il motivo legittimo del rifiuto
Il creditore può legittimamente rifiutare l'offerta quando questa sia inesatta (per esempio, importo insufficiente), quando la prestazione sia offerta in luogo diverso da quello pattuito ex art. 1182 c.c., quando il tempo non sia conforme alle previsioni contrattuali, o quando la modalità di adempimento differisca da quella concordata. La valutazione e' rimessa al giudice di merito, che dovrà verificare se il rifiuto risponda a un interesse oggettivamente tutelabile o sia invece meramente pretestuoso.
Effetti pratici: la mora credendi
Il rifiuto ingiustificato del creditore apre la strada alla mora credendi (artt. 1206-1207 c.c.): il creditore in mora e' tenuto al rimborso delle spese di custodia e di conservazione della cosa, non può esigere gli interessi moratori e sopporta il rischio di perimento fortuito della cosa. In campo condominiale, per esempio, il condomino che offra il pagamento delle spese straordinarie, ricevendo un rifiuto immotivato dall'amministratore, non potra' essere soggetto a decreto ingiuntivo senza che il giudice verifichi la legittimita' del rifiuto.
Onere della prova
La giurisprudenza di legittimita' assegna al debitore l'onere di provare di aver offerto la prestazione in modo tempestivo e completo, mentre spetta al creditore dimostrare che il rifiuto fosse sorretto da un motivo legittimo. In mancanza di forma scritta, la prova dell'offerta non formale può essere raggiunta attraverso testimonianze, email, messaggi di testo o qualsiasi mezzo idoneo a stabilire che l'offerta e' stata effettivamente compiuta.
Domande frequenti
Un'offerta verbale di pagamento e' sufficiente ad evitare la mora?
Si', ai sensi dell'art. 1220 c.c. non sono richieste le formalita' dell'offerta reale: e' sufficiente che l'offerta sia tempestiva, seria e completa, e che il creditore la rifiuti senza un motivo legittimo.
Qual e' la differenza tra offerta non formale e offerta reale?
L'offerta reale (art. 1208 c.c.) purghe integralmente il debito se seguita dalla consegna al depositario. L'offerta non formale impedisce solo la mora, lasciando in vita l'obbligazione principale.
Il debitore che ha offerto informalmente e' liberato dall'obbligazione?
No. L'art. 1220 c.c. impedisce la mora ma non estingue il debito; il debitore resta obbligato ad eseguire la prestazione e dovrà procedere con l'offerta reale e il successivo deposito per liberarsi.
Quando il creditore può rifiutare senza incorrere in mora credendi?
Il rifiuto e' legittimo se la prestazione offerta e' inesatta, parziale, offerta in luogo o tempo non conformi al contratto, o con modalità difformi da quelle pattuite. Il giudice valuta la legittimita' caso per caso.
Come si prova un'offerta non formale in giudizio?
Con qualsiasi mezzo: testimonianze, corrispondenza elettronica, messaggi, registrazioni. Non essendo richiesta una forma specifica, l'offerta può essere dimostrata anche per presunzioni, purche' il quadro probatorio sia convincente.