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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1178 c.c. – Obbligazione generica

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

In sintesi

  • Definizione: l'obbligazione è generica quando l'oggetto della prestazione è determinato solo nel genere (es. 'cento quintali di grano'), non nella specifica individualità.
  • Qualità minima: il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media del genere, salvo diverso accordo tra le parti.
  • Concentrazione: attraverso la scelta o la consegna, l'obbligazione generica si converte in obbligazione specifica, e da quel momento il rischio si trasferisce al creditore.
  • Genus nunquam perit: finché l'obbligazione rimane generica, il debitore non si libera per impossibilità sopravvenuta perché il genere, in linea di principio, non perisce.
  • Rilevanza pratica: il meccanismo opera in tutti i contratti di compravendita di merci fungibili, forniture, appalti di fornitura e operazioni finanziarie su strumenti fungibili.
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La struttura dell'obbligazione generica

L'art. 1178 c.c. disciplina l'obbligazione avente ad oggetto cose determinate soltanto nel genere, categoria fondamentale del diritto delle obbligazioni con ampie ricadute nella pratica commerciale e contrattuale. Si parla di obbligazione generica, o di genere, quando le parti individuano la prestazione dovuta attraverso attributi categoriali (tipo, specie, qualità media) piuttosto che attraverso la designazione di un bene specifico e individuale. La norma si pone in contrasto con l'obbligazione specifica, dove l'oggetto e' determinato nella sua singolarità irripetibile (es. 'la vettura targata XY' o 'il quadro di Tizio esposto in quella galleria').

La distinzione non e' meramente classificatoria: da essa discendono conseguenze decisive sul regime del rischio, sulla liberazione del debitore per impossibilita' sopravvenuta e sulle modalità dell'adempimento. Nella prassi, le obbligazioni generiche sono diffusissime: la vendita di commodity agricole, la fornitura di materie prime, la consegna di titoli fungibili, il rifornimento di carburante, la fornitura di energia elettrica sono tutte obbligazioni di genere.

Lo standard di qualità: la media del genere

La norma stabilisce che il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Questa disposizione e' una norma suppletiva: le parti possono liberamente concordare uno standard qualitativo diverso, superiore o inferiore alla media, purche' lo facciano esplicitamente. In assenza di accordo, la qualità media del genere costituisce il parametro legale cui il debitore e' tenuto.

La determinazione della qualità media può richiedere una valutazione tecnica o di mercato. Se Caio deve consegnare a Tizio cento sacchi di frumento di qualità generica, non potra' consegnare frumento di scarto o di qualità inferiore al livello ordinariamente scambiato sul mercato per quella categoria merceologica, ma non sarà tenuto neanche a consegnare frumento di eccellenza se non pattuito. È una soluzione di compromesso che tutela entrambe le parti: il debitore non e' gravato da obblighi sproporzionati, il creditore non si trova esposto alla consegna di beni scadenti.

La concentrazione e il trasferimento del rischio

Il momento critico nella vita dell'obbligazione generica e' la concentrazione o specificazione: il passaggio dall'oggetto generico a un oggetto specifico e determinato. La concentrazione si realizza normalmente attraverso la scelta del bene da parte del debitore (con il consenso del creditore, se necessario) o attraverso la consegna materiale. Da quel momento in poi, l'obbligazione diventa specifica e il rischio di perimento fortuito si trasferisce al creditore secondo le regole generali.

Prima della concentrazione opera il celebre principio genus nunquam perit: il genere non perisce mai. Se Sempronio deve consegnare mille litri di olio d'oliva e il suo magazzino brucia con tutto il contenuto, non si libera dall'obbligazione perché può e deve procurarsi l'olio altrove. Solo dopo che la partita specifica e' stata identificata e separata, il perimento fortuito della cosa libera il debitore. Questo principio conosce però un'eccezione per il genere limitato, il caso in cui l'obbligazione abbia ad oggetto cose determinate in un quantitativo fisso proveniente da una fonte specifica, dove il perimento può produrre effetti liberatori.

Profili applicativi

Nella prassi contrattuale, le parti spesso specificano con precisione le caratteristiche qualitative della merce attraverso capitolati, schede tecniche o norme UNI/ISO richiamate nel contratto. In tali casi, lo standard contrattuale prevale sulla qualità media legale. La mancata consegna di merce conforme al livello pattuito o alla media di legge integra inadempimento, con le conseguenze risarcitorie e risolutorie previste dagli artt. 1453 e seguenti c.c. Anche le norme sulla vendita di beni di consumo (d.lgs. 206/2005, Codice del Consumo) si raccordano con questi principi, imponendo al venditore professionale standard qualitativi rafforzati a tutela del consumatore.

Domande frequenti

Cos'e' un'obbligazione generica?

È un'obbligazione in cui la prestazione e' individuata solo per genere o categoria (es. 'cento litri di olio') e non per singolo bene specifico. Il debitore può adempiere consegnando qualsiasi bene rientrante nel genere stabilito, purche' di qualità non inferiore alla media.

Cosa significa 'qualità non inferiore alla media'?

Il debitore deve consegnare beni corrispondenti al livello qualitativo ordinario del genere sul mercato di riferimento. Non può consegnare beni scadenti o di qualità inferiore, ma non e' nemmeno tenuto a consegnare beni di pregio superiore al normale se non diversamente pattuito.

Il debitore si libera se i beni del genere periscono per caso fortuito?

No, in linea di principio il genere non perisce (genus nunquam perit): il debitore e' tenuto a procurarsi i beni altrove. Solo nel caso di 'genere limitato', dove l'obbligazione ha per oggetto beni provenienti da una fonte specifica ed esauribile, il perimento totale può liberare il debitore.

Da quando il rischio di perimento passa al creditore?

Il rischio si trasferisce al creditore nel momento della concentrazione, ossia quando l'obbligazione generica si converte in specifica tramite la scelta e separazione del bene. Prima di quel momento, il rischio rimane a carico del debitore.

Le parti possono pattuire una qualità diversa dalla media?

Si', la regola della qualità media e' suppletiva e derogabile. Le parti possono concordare uno standard superiore (es. prodotto di prima scelta) o inferiore (es. merce di seconda scelta a prezzo ridotto). In assenza di pattuizione, vale il criterio legale della qualità media.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.